Svolgimento del processo

Nel 2006 (Omissis) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, la Montepaschi Serit S.p.a. chiedendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia in suo danno e basata su sette cartelle esattoriali dell'importo complessivo di euro 2.469,44. L'attrice sostenne che gli importi di due cartelle non erano dovuti dal momento che una era stata annullata con sentenza del Giudice di pace e che, per un'altra, era pendente un ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale. In relazione alle altre cartelle, l'attrice dedusse il difetto di notifica e, per una di esse, anche la prescrizione del diritto di credito vantato, sicché, a tutto voler concedere, il presunto credito della convenuta sarebbe stato pari ad euro 1.768,40, con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Evidenziò, inoltre, 9---rgrarc-hiscia-n—al_la notevole sproporzione esistente tra l'importo a debito ed il valore del bene ipotecato e sostenne che tale comportamento della convenuta le aveva cagionato danni non patrimoniali dovuti a stress, turbamento e ansia. Chiese, pertanto, che il Tribunale ordinasse alla convenuta di cancellare l'ipoteca così come iscritta e condannasse la medesima al risarcimento dei predetti danni non patrimoniali, nonché al risarcimento dei danni al nome e all'immagine. Si costituì in giudizio la società convenuta che rappresentò di avere provveduto, in autotutela, alla cancellazione dell'ipoteca, sostenne l'assoluta insussistenza dei presupposti su cui fondare il chiesto risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e chiese il rigetto della domanda di condanna formulata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. e la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Preso atto di quanto rappresentato dalla convenuta, con le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., l'attrice modificò la propria domanda chiedendo, in ogni caso, la condanna della convenuta, per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., nonché all'ulteriore risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2043 cod. civ. dovuti allo stress, al turbamento e all'ansia e alla lesione del buon nome e dell'immagine. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 574/2010, depositata il 3 giugno 2010, accolse la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. e, per l'effetto, condannò la convenuta al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore dell'attrice, oltre agli interessi legali dalla data di quella pronuncia; dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e condannò la convenuta alle spese. In particolare, il Giudice di primo grado, pur dando atto della avvenuta cancellazione ipotecaria, ritenne che tale circostanza non potesse, da sola, giustificare una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, attesa la necessità di provvedere sulle altre istanze formulate dalle parti, non essendo del tutto venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio. Quel medesimo Giudice ritenne, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna formulata dall'attrice ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., reputando sanzionato da detta norma un comportamento non necessariamente caratterizzato da mala fede o colpa grave ed essendo, quindi, sufficiente, ad integrare la violazione, l'avere operato senza la normale prudenza o con colpa lieve. Il Tribunale adito ritenne che il comportamento della società convenuta (che aveva iscritto ipoteca per somme almeno in parte non dovute, essendo stata una cartella annullata con sentenza del Giudice di pace, un'altra non notificata, altre notificate ad indirizzo diverso da quello di residenza all'epoca della debitrice) avesse integrato i presupposti per la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ..
Tale convincimento, ulteriormente rafforzato dalla considerazione della sproporzione esistente tra il valore del bene ipotecato ed il credito vantato, consentiva, secondo il Tribunale, di ritenere il comportamento della società convenuta caratterizzato, quanto meno, dalla colpa lieve. Il Giudice di prime cure dichiarò, invece, inammissibile l'ulteriore richiesta di risarcimento ex art. 2043 cod. civ., sulla considerazione che la fattispecie di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. si pone in rapporto di specialità con la norma per prima indicata, non essendo «configurabile un concorso, nemmeno alternativo, tra i due tipi di responsabilità». Avverso la sentenza di primo grado Serit Sicilia S.p.a. propose appello, cui si oppose (Omissis), la quale, in via subordinata, chiese l'accoglimento dell'appello incidentale pure proposto. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 92/2017, pubblicata in data 8 maggio 2017, rigettò le domande proposte dalla Marchisciana e la condannò alla restituzione, in favore di Serit Sicilia S.p.a., delle somme eventualmente pagate in dipendenza della sentenza appellata, con gli interessi legali maturati dal dì del pagamento e sino alla data di effettiva restituzione, con integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte territoriale (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi e illustrato da memorie.
Ha resistito con controricorso Riscossione Sicilia S.p.a., già Serit Sicilia S.p.a..

Motivazione

1. È fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente nelle memorie - e comunque rilevabile d'ufficio - di inammissibilità del controricorso
perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., essendo stato il ricorso notificato il 7 dicembre 2017 ed essendo stato il controricorso notificato in data 19 gennaio 2018 (venerdì), oltre, quindi, il termine ultimo di cui alla citata norma (16 gennaio 2018, martedì). 2. Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 e 346 c.p.c.; violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4, per aver deciso ultra petita», la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe accolto la domanda di responsabilità aggravata statuendo che, per procedere alla valutazione equitativa del danno ex art. 96 cod. proc. civ., appariva opportuno procedere tenendo conto dei parametri di commisurazione del ristoro elaborati dalla giurisprudenza CEDU, previo richiamo del principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 28507/2005 e precisando che l'applicazione analogica di tali parametri si fondava sul fatto che il processo era «derivato esclusivamente dall'illecito comportamento posto in essere, mediante l'iscrizione di ipoteca, dalla Serit e dal fatto che la stessa non aveva provveduto alla cancellazione dell'ipoteca in tempo utile ad evitare l'instaurazione del giudizio ...». Da ciò, secondo la ricorrente, "si inferirebbe" l'accoglimento della domanda nei confronti della convenuta per aver questa causato il processo. Pertanto, ad avviso della Marchisciana, la convenuta sarebbe «stata condannata dal Tribunale a risarcire i danni causati per effetto del processo in sé, che è causa di ansia, di stress, di dispendio di tempo e di energie suscettibile di risarcimento, mutuando l'orientamento citato della Suprema Corte a Sezioni Unite, tanto da liquidare il risarcimento secondo i parametri di indennizzo previsti per il ristoro del danno da eccessiva durata del processo». Secondo la ricorrente si tratterebbe di un capo distinto ed autonomo della decisione che, sanzionando l'abuso del processo da parte della convenuta, avrebbe condannato quest'ultima a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. Risulterebbero sussistenti ed evidenziati dal Tribunale nisseno tutti gli elementi per emettere - come in effetti avvenuto, secondo la Marchisciana - la pronuncia ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., avendo il Tribunale accertato che solo in corso di causa la convenuta aveva cancellato l'ipoteca e che aveva iscritto ipoteca per un credito inesistente, almeno parzialmente. Ad avviso della ricorrente, quindi, vi sarebbero gli elementi per ritenere che la convenuta sarebbe stata sanzionata anche come litigante temerario, essendo stata emessa una statuizione distinta ed autonoma che si aggiungerebbe all'ulteriore capo di sentenza con il quale sarebbe stata accertata la responsabilità della convenuta anche ai sensi del secondo comma del già indicato articolo del codice di rito. Non avendo la Serit Sicilia mosso alcuna censura al capo della decisione di primo grado relativa all'accertamento della sua responsabilità ai sensi del primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (come peraltro pure chiesto dalla Marchisciana sia nelle conclusioni dell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.), tale capo, ad avviso della ricorrente, non avrebbe potuto essere più rimesso in discussione dalla Corte di appello che, nel giudicare dell'esistenza dei presupposti di tale norma, avrebbe violato gli artt. 112 e 346 del codice di rito.

2.1. Il motivo va disatteso. Ed invero le doglianze con lo stesso proposte muovono da una interpretazione della sentenza di primo grado da parte dell'attuale ricorrente che non può essere condivisa, essendo, invece, evidente che quel Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla Marchisciana ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., come espressamente precisato al terzo rigo sia di p. 3 che di p. 4, al primo rigo dell'ultima pagina nonché al n. 1) del dispositivo della sentenza di primo grado. Né il riferimento al parametro CEDU quale criterio di liquidazione del danno può ritenersi indicativo dell'accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., stante il chiaro tenore della sentenza impugnata già evidenziato e, in particolare, alla luce di quanto precisato nei due ultimi righi di p. 4 e nei primi due righi di p. 5 della sentenza del Tribunale. Pertanto, non si rinviene alcun capo distinto della decisione di primo grado di accoglimento della domanda attorea ai sensi del primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non impugnato dall'appellante principale, e, dunque, non sussiste la lamentata violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. da parte della Corte di merito che non ha, quindi, deciso ultra petita. 3. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione dell'art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c, sotto il profilo del mancato rilievo del giudicato interno (art. 324 c.p.c.)», sul rilievo che l'omessa impugnativa del capo della decisione che avrebbe accolto la domanda dell'attrice ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. avrebbe comportato il giudicato interno parziale, sicché la Corte di merito non avrebbe potuto riesaminare la questione già decisa e non impugnata, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del gravame. 3.1. Il motivo è infondato, non sussistendo, per le ragioni già evidenziate nello scrutinio del primo motivo, l'asserito giudicato interno. 4. Con il terzo motivo, deducendo «Violazione dell'art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilo dell'omessa applicazione alla fattispecie dell'art. 96, co. 2, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto la non applicabilità dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. alla fattispecie in esame, in quanto norma riferibile alla sola ipoteca giudiziale laddove, invece, la «Serit Sicilia S.p.a. ha iscritto ipoteca legale ex art. 77 del d.P.R. n. 602/73, ipoteca non riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 96, comma 2», sostenendo la Marchisciana che la disposizione del codice di rito citata ricomprenderebbe anche la fattispecie all'esame, evidenziando pure che la Corte di appello ha dichiarato non dovuto il risarcimento del danno «senza rigettare l'opposizione ovvero accertare la eventuale debenza del credito e/o la legittimità della iscrizione di ipoteca, disapplicando quanto previsto dall'art. 96, co., c.p.c.». 4.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito correttamente escluso l'applicazione dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. alla fattispecie in esame, in applicazione del principio, espressamente richiamato nella sentenza impugnata e secondo cui «L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo» (Cass. 7/03/2016, n. 4464; v. anche Cass., ord., 20/12/2017, n. 30569). Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass., sez.un., 18/09/2019) ed è atto solo preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (Cass. 30/05/2018, n. 13618).
Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha escluso l'applicabilità dell'art. 96 secondo comma cod,. proc. civ., che, tra l'altro e per quanto qui rileva, fa espresso riferimento al caso in cui il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è iscritta ipoteca giudiziale oppure è iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, evidenziandosi pure che non è pertinente il riferimento fatto dalla ricorrente all'ordinanza 22/09/2017, n. 22159 di questa Corte, riguardante una fattispecie processualmente e sostanzialmente non omogenea a quella all'esame.

5. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, deducendo «Violazione dell'art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della disapplicazione degli artt. 2043, 2059, 1226 cod. civ.», si censura la sentenza impugnata «per non aver la Corte di merito accolto il gravame proposto in via incidentale subordinata dall'appellata, odierna ricorrente, non riconoscendole il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c., omettendo di procedere alla valutazione equitativa degli stessi».

6. Con il quinto motivo, pure proposto in via subordinata, si lamenta «Violazione dell'art. 360 co. 1, n. 5. C.p.c., sotto il profilo dello omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: motivazione apparente del capo della sentenza della Corte d'Appello che ha rigettato la richiesta di liquidazione equitativa del danno ex art. 2043 cod. civ.». Sostiene la ricorrente che la statuizione sul punto della Corte non avrebbe realmente esaminato la domanda in parola né avrebbe valutato gli assunti a sostegno dell'istanza di liquidazione equitativa del danno da lei formulata; in particolare la Corte non avrebbe valutato quanto allegato in relazione al fatto che l'iscrizione di ipoteca sull'unico immobile della ricorrente è ostensibile a tutti, in quanto riportata nei pubblici registri, tale da ledere il buon nome della presunta debitrice;
non sarebbero stati parimenti considerati i vari profili della domanda di danno non patrimoniale «sotto l'aspetto reputazionale, sotto l'aspetto del peggioramento di vita per lo stress e l'ansia causata», non sarebbe stato considerato che «l'aggressione e di un bene importante del modesto patrimonio della contribuente risultava tale da compromettere la piena disponibilità e l'accesso al credito etc.» e nemmeno sarebbe stata valutata la «richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale formulata in via equitativa».

7. Entrambi i motivi proposti in via subordinata vanno disattesi. Ed invero la Corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. sul rilievo che «l'appellata incidentale ha omesso di fornire la benché minima prova di aver subito un danno concretamente valutabile che possa fondare il diritto al risarcimento» ai sensi della norma citata, sicché la decisione sul punto è motivata, dovendosi ritenere tale affermazione relativa anche ad eventuali prove per presunzioni. Peraltro va osservato che i danni allegati erano sicuramente provabili, sia pure facendo eventualmente ricorso a presunzioni, e non erano certo in re ipsa, come pure sostenuto dalla ricorrente a p. 3 della memoria difensiva ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e comunque va evidenziato che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass., ord., 4/04/2019, n. 9339), il che evidentemente la Corte di merito, nel rigettare tutte le domande proposte dalla Marchisciana, ha ritenuto non ricorrere nella specie. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

9. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di cassazione, stante l'inammissibilità per tardività del controricorso.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2020.


 

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