Sentenza del Tribunale di lavoro di Catania, G. dott.ssa Floriana Gallucci - iscrizione elenchi agricoli - braccianti agricoli

Motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. da allegare al verbale di udienza

OGGETTO: iscrizione elenchi agricoli

Motivazione

In via preliminare deve esssere rilevata la procedibilità del presente ricorso, essendo stato esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito questo giudice ritiene di dovere accogliere la domanda proposta.
Nel settore agricolo, ove le prestazioni di lavoro sono generalmente rese in modo saltuario e si frazionano in una pluralità di rapporti con imprenditori diversi con conseguente difficoltà di accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività lavorativa presupposta dalla legge, la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è sostituita dal possesso della qualità di lavoratore agricolo attestata - per quanto qui interessa - dall'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 (o da equivalente certificazione provvisoria) così come previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 29.4.1949 n.264.
Tuttavia, il diritto alle prestazioni non nasce dall'iscrizione ma direttamente dalla legge, quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, della qualità di lavoratore agricolo; condizioni che, per i braccianti, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso alle dipendenze di uno o più imprenditori agricoli.
L'iscrizione, invero, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è atto amministrativo a contenuto interamente vincolato, con esclusione, per l'ente pubblico competente, di ogni potere di completamento soggettivo della fattispecie legale (Cass. n.3022 del 1990).
Gli elenchi hanno la sola funzione, strumentale, di accertare, comprovandolo, l'avvenuto realizzarsi dei requisiti fissati dalla legge per la costituzione del rapporto assicurativo, giustificando e documentando al tempo stesso, con decorrenza dalla data in essi indicata, la nascita o il venir meno del diritto alle prestazioni e della correlata obbligazione pubblica dell'istituto assicuratore che nella legge e non già nel provvedimento amministrativo trovano origine e ragione di continuità.
Ciò siginifica che, attesa l'intoccabilità della tutela giurisdizionale, per il riconoscimento di quello stesso diritto non può essere d'ostacolo il provvedimento amministrativo di iscrizione o successiva cancellazione, dal momento che il giudice, al fine della pronuncia domandatagli, è investito del potere di accertare l'esistenza di tutti i requisiti prescritti per il sorgere dell'obbligazione ex lege indipendentemente dall'accertamento compiutone in sede amministrativa che può considerare operante, nella situazione sottoposta al suo esame, solo in quanto ne abbia verificato la conformità alla fattispecie legislativamente delineata (arg. da Cass. 6202/84; 902/89).
Nel caso in esame sussistono per la ricorrente i presupposti per l'iscrizione negli elenchi nominativi, come risulta dai prospetti paga, Mod.CUD e dalle dichiarazioni rese dai testimoni esaminati.
A fronte delle predette risultanze istruttorie deve dichiararsi la fondatezza del ricorso.
Così accertato, va dichiarato il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2001, in qualità di dipendente della ditta XXXXX per un numero pari a 152 giornate lavorative effettive e, per l'effetto codanna l'INPS all'iscrizione predetta.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione, non avendo la ricorrente dimostrato di aver presentato la corrispondente domanda in sede amministrativa.
Le spese di lite si compensano per la metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, e seguono per il residuo la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Ogni diversa istanza e deduzione disattese così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per un numero pari a 152 giornate di lavoro effettive e condanna l'INPS all'iscrizione predetta e rigetta nel resto il ricorso;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna l'INPS al pagamento del residuo in favore del ricorrente, che liquida in complessivi eruo 550,00, di cui euro 250,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Catania, 6 ottobre 2010


 

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