REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, all'udienza di discussione del 7 febbraio 2013, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4258/2005 R.G. Lavoro, promossa
DA
D. L., rappresentato e difeso dall'avvocato R. R., per procura speciale a margine del ricorso introduttivo -Ricorrente-
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R. V. per procura generale alle liti; -Resistente-
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Avente ad oggetto: accertamento rapporto lavoro subordinato e condanna all'iscrizione negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente agli anni 1994 e 1995; restituzione somme.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 17/6/2005, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere sempre svolto l'attività di bracciante agricolo, esponeva che, a seguito di un'indagine condotta congiuntamente dall'Ispettorato del Lavoro di Catania e dai Carabinieri di Acireale su presunte irregolarità nella gestione della società cooperativa Braccianti Agricoli S. a r.l. per la quale lo stesso aveva lavorato negli anni 1994 e 1995, era stata disposta la cancellazione dello stesso dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acicatena per gli anni 1994 e 1995 per 102 giornate lavorative; che detto provvedimento di cancellazione non gli era mai stato ritualmente comunicato; che avviato procedimento penale iscritto al n. 19410/98 RGNR, lo stesso era stato archiviato con decreto del 1/12/2003; che il provvedimento di cancellazione adottato era illegittimo; che era, altresi, illegittima la domanda dell'Inps di restituzione delle somme allo stesso corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola, assegni familiari, e quant'altro, trattenute dalla pensione di invalidità goduta; che aveva diritto alla restituzione della somma di euro 2.615,75 versata a titolo di contributi volontari per l'integrazione delle giornate agricole relative all'anno 1996, per le quali non aveva potuto beneficiare della conferma delle giomate prestate nell'anno precedente.
Tanto premesso, chiedeva di: "1) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato in qualità di bracciante agricolo avventizio-raccoglitore di agrumi-alle dipendenze della Soc. Coop. Braccianti Agricoli S. a r.l. in diversi fondi del territorio di Mascali, nell'anno 1994 per 104 giorni di lavoro prestato e nell'anno 1995 per 65 giorni come ritualmente dichiarato dalla società datrice di lavoro all'UPLMO ed all'INPS; 2) ritenere e dichiarare illegittima e disapplicare la cancellazione dagli elenchi nominativi dei BB. AA. del Comune di Acicatena impugnata relativa agli anni 1994 per 102 gg. e 1995 per 102 gg., disposta con provvedimento del dirigente la SCICA di Acireale con il secondo suppletivo anno 1998 e dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Acicatena anche per gli anni 1994-1995, per 102 gg, con i riflessi di legge (conferma delle giornate dell'anno precedente) per il successivo anno 1996, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge. 3) condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'importo degli arretrati dell'assegno di invalidità cat. IO n. 15____, decorrente dal 1/1/2000, pari a euro 12.687,43 (lire 24.566.290), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, dichiarando illegittimo il mancato pagamento degli stessi. 4) condannare l'Inps a restituire al ricorrente la somma di euro 2.615,75, oltre rivalutazione ed interessi, che il ricorrente ha dovuto versare in data 28/3/2002 ad integrazione giornate agricole 1996, per poter fruire della pensione di invalidità che gli era stata riconosciuta, mancando per tale anno un sufficiente numero di giornate lavorate in seguito alla cancellazione delle giornate del I995; 5) condannare i convenuti, in solido, pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto
anticipazioni."

Con memoria tardivamente depositata il 3 novembre 2006 (a fronte dell'udienza di discussione fissata per la data del 29 maggio 2006), si costituiva in giudizio l'Istituto previdenziale; eccepiva la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/79; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte perchè infondate.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per l'Assessorato resistente.
In data 31 maggio 2012 veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.
Con ricorso depositato il 29 giugno 2012, il ricorrente chiedeva la riassunzione della causa .
Con memoria depositata il 6/11/2012, si costituiva in giudizio l'Assessorato resistente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; chiedeva l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti; indi, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, del tutto estraneo alla materia controversa e nei confronti del quale nessuna domanda è stata proposta dal ricorrente.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza del ricorrente, dall'azione giudiziaria ex art. 22 decreto-legge n. 7/1970, convertito Della legge n. 83/79, sollevata dall'Inps; ed invero, non vi è prova in atti della comunicazione al ricorrente del provvedimento del dirigente la SCICA di Acireale, del 27 luglio 1998, protocollo n. 14092, avente ad oggetto "Cancellazione EE.AA. L. D.---" relativamente agli anni 1994 e 1995.
Nel merito, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Ed invero, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra indicato di cancellazione dello stesso dagli elenchi dei lavoratori agricoli relativamente agli anni 1994 e 1995.
Nella domanda introduttiva del giudizio ha allegato quanto segue: "il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Soc. coop. Agricoli S. a r.l., negli anni 1994 e 1995 per le giornate che risultano dalle dichiarazioni presentate all'Inps (64 giorni il 1994 e 104 per il 1995), espletando sempre le mansioni di bracciante agricolo-raccoglitori di limoni. Ha sempre percepito la retribuzione giornaliera di lire 65.000 ed ha raccolto i limoni in diversi fondi posti nel territorio di Mascali, rispettando l'orario di lavoro 7-15, con un'ora di intervallo per il pasto".
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e
prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa."

Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Coop. Braccianti Agricoli S. A r.l.; parimenti non vi è prova dei caratteri tipici della subordinazione nè di quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), essendosi limitato il ricorrente a versare in atti la documentazione (modelli 101 e buste paga) proveniente dalla predetta Società Coop. Braccianti Agricoli S. A r.l. relativa al rapporto di lavoro in questione, che come meglio di seguito precisato, riveste scarso valore probatorio.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova - peraltro nel caso di specie nemmeno fornita - di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) – rivestono carattere e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato nè l'esistenza del rapporto di lavoro nè gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione.
Parimenti la documentazione prodotta non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso (parte attrice ha prodotto modelli 101; Buste paga, libretto di lavoro), trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come desumibile dai provvedimenti di disconoscimento in atti e come eccepito dall'INPS nella memoria di costituzione), la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000).
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Inoltre, non assume alcuna rilevanza del presente giudizio la richiesta di archiviazione del 24/10/2003, avanzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, in relazione al procedimento iscritto al n. 19410/98 RGNR, promosso nei confronti di M. S. + altri, scaturente dalla comunicazione di notizie di reato prot. n. 6/75-4 emessa dalla Regione Carabinieri di Sicilia relativa a 28 soggetti tra cui il ricorrente per il reato di "truffa aggravata,in concorso tra loro, ai danni dello Stato, per avere riscosso o fatto riscuotere con artifizi e raggiri, indebite prestazioni erogate da parte dell'Inps" (artt. 81- 110- 640 del CP); ed invero, la predetta richiesta trae fondamento dall'intervenuta prescrizione dei reati in materia di intermediazione d'opera e societaria nonchè dall'insufficiente attività investigativa secondo cui "La stima effettuata a posteriori non consente di affermare con certezza quali lavoratori abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa e quali abbiano invece irregolarmente percepito prestazioni dall'Inps... Il quadro investigativo andrebbe quindi consolidato attraverso l'interrogatorio... di tutti gli indagati e il conferimento di incarico di consulenza contabile onde ricostruire le vicende della cooperativa; tali attività di indagine sono ormai impossibili a causa dell'intervenuta decorrenza del termine delle indagini preliminari..."; parimenti irrilevante è il decreto di archiviazione del 1/12/2003, emesso dal
GIP del tribunale di Catania conformemente alla richiesta di archiviazione.
Alla luce di quanto premesso, la domanda del ricorrente di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della società cooperativa Braccianti Agricoli S. a r.l. appare infondata perchè priva di idoneo corredo probatorio; per l'effetto vanno rigettate le conseguenti domande di declaratoria della illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Acicatena relativamente agli anni 1994 e 1995; parimenti vanno rigettate le domande di restituzione degli arretrati dell'assegno di invalidità (trattenute a titolo di restituzione delle prestazioni erogate) e di restituzione della somma di euro 2.615,75, versata per l'integrazione delle giornate agricole relativa all'anno 1996.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata ed ai non univoci orientamenti della giurisprudenza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta le domande;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, il 7 febbraio 2013
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Musumeci


 

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