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Svolgimento del processo
La Riscossione Sicilia S.p.a. ha chiesto la correzione della sentenza di questa C.T.R. n.1010/6/18 del 8/3/2018, nel senso che sia disposta la distrazione delle spese liquidate in favore del proprio difensore avv. Francesca Cosentino.
Nell'istanza si assume che la condanna alle spese del giudizio di appello, così come pronunciata in favore della Riscossione Sicilia S.p.a., sarebbe erronea del difensore della Riscossione Sicilia, avv. Francesco Cosentino. Si deduce che la condanna pronunciata in favore della Riscossione Sicilia S.p.a. non potrebbe essere eseguita e che, per di più, il credito per le spese non sarebbe un credito della parte in causa risultata vittoriosa (la Riscossione Sicilia S.p.a.), ma sarebbe un "credito dell'avvocato".
Motivazione
L'istanza di correzione è priva di fondamento giuridico.
L'avv. Cosentino invoca l'applicazione dell'art. 93 cod. proc. civ., che prevede la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate.
La norma è, tuttavia, inapplicabile alla fattispecie, non avendo l'avv. Cosentino, nel giudizio di appello ormai definito, dichiarato di essere antistatario.
Nessun'altra norma che preveda la distrazione delle spese in favore del difensore è invocata nell'istanza.
Del tutto inconferente è l'invocata applicazione dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n.546 del 1992. La norma non prevede alcuna distrazione delle spese; il richiamo al caso il cui l'agente della riscossione sia assistito da propri funzionari ha il solo scopo di prevedere una riduzione del compenso, e non altri fini. La norma, da ultimo, prevede che la riscossione delle spese avvenga sempre mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Nella specie, la sentenza è passata in cosa giudicata e, pertanto, nulla osta a che si proceda all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito.
Vale la pena precisare che il credito per le spese processuali liquidate dal giudice è un credito della parte e non del suo difensore. Solo la parte, pertanto, può riscuoterlo; salvo il caso, che non ricorre nella specie, in cui il difensore abbia dichiarato di essere antistatario, ottenendo la distrazione delle spese.
Dunque, non sussiste alcun errore che possa essere corretto e l'istanza di correzione deve essere respinta.
Nulla va disposto sulle spese nel procedimento di correzione.
PQM
La C.T.R. rigetta l'istanza di correzione di cui in premessa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, il 23 luglio 2019.
Il Presidente estensore
Luigi Lombardo
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