LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L
Sentenza 21.12.2010 n. 25902
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da:
P.P. - ricorrente
contro
SEAT - controricorrente -
avverso la sentenza n. 858/2 009 della CORTE D'APPELLO di TORINO dell'8.7.09, depositata l'11/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la controricorrente l'Avvocato Giulio Celebrano che si riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI COSTANTINO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Svolgimento del processo

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dalla Seat Pagine Gialle spa avverso il decreto ingiuntivo con cui l'agente P.P. aveva chiesto la somma di Euro 7.676,57 a titolo di indennità di preavviso in relazione al rapporto di agenzia intercorrente tra le parti e dal quale il P. aveva rassegnato le dimissioni il 22.5.2007, dichiarando però di voler prestare l'attività lavorativa durante il preavviso, cosa non accettata dalla preponente, che aveva comunicato di avvalersi della facoltà di cui all'art. 9 dell'AEC 20.3.2002. La Corte territoriale si fondava sull'art. 9 del citato AEC il quale prevede che "la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare, in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione"; la parte che subisce il recesso, affermava la Corte, può dunque rinunciare al proprio diritto al preavviso, giacché questo è previsto proprio nell'interesse della parte receduta;

Motivazione

Letto il ricorso della parte soccombente con un motivo e il controricorso della Seat;
Rilevato che con l'unico motivo si denunzia violazione degli artt. 1750 e 1362 cod. civ. perché nella mail di dimissioni inviata egli aveva chiaramente comunicato di voler lavorare nel periodo di preavviso, di talchè la Seat avrebbe dovuto consentire di lavorare il preavviso ovvero non accettare le dimissioni si tratterebbe quindi di accettazione non conforme alla proposta;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Rilevato infatti che l'art 1750 cod. civ. disciplina l'obbligo di chi rassegna le dimissioni di concedere il preavviso, e nulla dice in relazione alla parte che subisce il recesso, mentre il citato art. 9, comma 6 dell'AEC regola la posizione di quest'ultimo, consentendogli di rinunciare al periodo di preavviso posto proprio a suo favore. Di fronte a questa facoltà riservata al non recedente, chi presente le dimissioni non ha la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell'atto di dimissioni (a meno che ciò costituisca una vera e propria condizione cui le dimissioni vengono subordinate, il che però è stato escluso dai Giudici di merito con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici) pena la completa inutilità della disposizione dell'AEC, la quale peraltro tutela il dimissionario solo nel senso che la controparte deve tempestivamente comunicare (entro 30 giorni) di voler rinunciare al preavviso; non vi è dunque un diritto della parte recedente a "lavorare durante il periodo di preavviso".
Ritenuto che ciò è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte per i casi in cui il preponente non comunichi tempestivamente di voler rinunciare al preavviso, essendosi affermato (Cass. n. 3190 del 07/10/1975) che "L'art 8 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 secondo cui la ditta (preponente) può rinunciare al preavviso da parte dello agente o rappresentante, deve intendersi, nel contesto della disposizione in cui e inserita, nel senso che tale facoltà possa essere esercitata dalla ditta preponente al momento in cui essa abbia ricevuto la comunicazione del recesso da parte dell'agente, il quale abbia manifestato la volontà di avvalersi del periodo di preavviso: ne consegue che, nell'ipotesi in cui la ditta preponente non abbia esercitato la facoltà anzidetta e il periodo di preavviso abbia iniziato il suo decorso, la mancata esecuzione del contratto da parte della ditta stessa configura una situazione analoga a quella prevista per il caso in cui una delle parti receda dal contratto senza preavviso e, perciò, la ditta e tenuta a corrispondere all'agente o rappresentante dimissionario l'indennità sostitutiva del preavviso, corrispondente al periodo di preavviso non compiuto".
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 oltre mille/00 Euro per onorari oltre spese generali Iva e CPA. Cosii deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010


 

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