REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA
in persona del Giudice dott. Marco Cirillo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2012 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del 25/5/2015 vertente
TRA
G. A. S., elett. dom. in Roma, _________, presso lo studio dell’avv. M. B. che la rappresenta e difende per delega in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE -
E
O. G., elett. dom. in Roma, Largo Messico n. 6, presso lo studio dell’avv. Michele Venturiello, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Antonietta Giammaruco e Stefano Salerno giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.22565/2011 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2011.
CONCLUSIONI: All’udienza del 25/5/2015 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo

O. G. otteneva nei confronti di G. A. S. il decreto ingiuntivo n. 22565/2011 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2011, notificato il 13.01.2012 per la somma di € 41.369,00 oltre interessi legali, spese ed accessori, quale saldo del compenso contrattualmente concordato mediante accordo di collaborazione professionale relativo alla realizzazione di una casa di riposo sita in ____ (VV) su committenza della s.r.l. _______.
Con atto di opposizione G. A. S. conveniva O. G. perché fosse revocato il citato decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, ridotto il credito ex adverso vantato in misura non superiore a 5.000,00 euro, sul presupposto della intervenuta prescrizione parziale del credito rivendicato, nonché del parziale inadempimento dell’Arch. O. nell’esecuzione del contratto fonte del citato credito.
Resisteva O. G., eccependo, in primo luogo, l’inapplicabilità ex art. 2956 c.c. delle prescrizioni presuntive ai rapporti regolati da contratto avente forma scritta, come quello in essere nel caso di specie, in secondo luogo, l’avvenuto puntuale ed esatto adempimento da parte dello stesso. Di conseguenza, chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 c.c., nonché, nel merito, il rigetto dell’opposizione ex adverso proposta.
Con ordinanza del 15.11.2012 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Motivazione

L’opposizione proposta da G. A. S. è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, l’attrice eccepisce la prescrizione parziale del credito ai sensi dell’art. 2956 c.c.: segnatamente, secondo la prospettazione della stessa, a fronte di un contratto stipulato nel 2007 – la cui esistenza non è stata, quindi, mai contestata – che prevedeva scadenze di pagamento nel 2008 e 2009, sarebbe intervenuta solamente in data 13.04.2011 una diffida di pagamento recapitata a mezzo raccomandata a/r, di guisa che tutti i crediti sorti in epoca anteriore al 13.04.2009 sarebbero assoggettati a prescrizione triennale.
Tale eccezione è infondata.

Sul punto giova premettere che l’art. 2956 c.c. prevede che si prescriva in tre anni, tra l’altro, il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
Orbene, la prescrizione presuntiva prevista da tale norma non si applica ai rapporti regolati da contratto avente forma scritta, come nel caso di specie ove il rapporto tra G. A. S. e O. G. (entrambi svolgenti la professione di architetto), è regolato dall’accordo di collaborazione professionale del 22 ottobre 2007 (cfr. allegato n. 1 del fascicolo dell’opposto). Ciò è in linea con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta” (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 9930 del 08/05/2014, conf. a Cass. civ., sez. I, sentenza n. 11145 del 04/07/2012). Ed ancora: “le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto” (così Cass. civ., sez. II, sentenza n. 8200 del 07/04/2006: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ammesso l'operatività della prescrizione presuntiva, in relazione a compenso per attività professionale pattuito con pagamento da effettuare entro trenta giorni dall'ottenimento del contributo da parte dell'ente finanziatore).

Destituita di fondamento è altresì l’eccezione di parziale inadempimento dell’Arch. O. nell’esecuzione del contratto de quo.
Sul punto, giova preliminarmente rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si apre in conseguenza dell’opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c. Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell’obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ.” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell’opposizione l’accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l’esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Proprio in relazione a detto principio è stato affermato che: “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 11.3.2011, n. 5915).
Ciò premesso, nel caso di specie, O. G. ha provato tanto l’esistenza del credito nei confronti di G. A. S. - traente origine dall’accordo di collaborazione professionale del 22 ottobre 2007 (cfr. allegato n. 1 del fascicolo dell’opposto) - quanto l’esecuzione della prestazione dallo stesso dovuta mediante il certificato di regolare esecuzione dei lavori della casa di riposo (cfr. all. n. 2), i verbali di sopralluogo e quelli di riunione per la sicurezza sul relativo cantiere (cfr. all. n. 3), la fattura del 11.01.2008 per l’importo di 4.000,00 euro, la fattura del 16.06.2010 per l’importo di 3.125,00 euro, nonché la corrispondenza a mezzo mail intercorsa tra le parti.
A fronte di ciò l’opponente, oltre non aver specificamente contestato la documentazione prodotta in giudizio da parte opposta - con le conseguenze di cui all’art. 115 c.p.c. - si è limitata ad una contestazione generica di parziale inadempimento della controprestazione dovuta da O. G., senza però fornire alcuna prova sul punto.
Ne consegue, pertanto, che l’opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra è infondata.

Deve darsi atto, tuttavia, come si evince dal verbale di udienza del 6.05.2013, che l’opponente “in esecuzione di un accordo intervenuto nelle more del presente giudizio, ha versato all’opposto l’importo di euro undicimila (11.000)”; in conseguenza di tale parziale pagamento intervenuto in corso di causa, la parte opposta, in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, ha precisato la domanda chiedendo la condanna di G. A. S. al pagamento in suo favore del credito residuo ingiunto, ammontante ad euro 30.369,00, oltre ad interessi di legge.
Ne discende, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa e la condanna di G. A. S. al pagamento in favore di O. G. della somma di euro 30.369,00, oltre ad interessi di legge. Tanto è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l’emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (così Cass. civ., sez. II, 15.07.2002, n. 10229).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale così definitivamente provvede:
- rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 22565/2011 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2011;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 22565/2011 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2011;
- condanna G. A. S. al pagamento in favore di O. G. della somma di euro 30.369,00, oltre ad interessi di legge;
- condanna G. A. S. a rifondere ad O. G. le spese processuali liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali € 3.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21/09/2015.
Il Giudice
Dott. Marco Cirillo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla.


 

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