REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI sezione 17
riunita con l'intervento dei Signori:
ANNUNZIATA GAETANO _Presidente-
DI PASTENA DR. GIUSEPPINA – Relatore-
TORINO VITTORIO _Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.27312/10 depositato il 02/12/2010
- avverso cartella di pagamento n. B5______
- contro AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.
Difeso da:
V.G. - M.P

proposto dal ricorrente:
MARADONA DIEGO ARMANDO
difeso da:
PISANI ANGELO
SCALA ANGELO

terzi chiamati in causa:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
altre parti coinvolte:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria, il Sig. Diego Armando Maradona, nato a Lanus ( Argentina) il 30/10/1960, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Gasperoni e Angelo
Pisani, presso il cui studio in Napoli piazza Vanvitelli n. 15 elegge domicilio, impugna gli estratti di ruolo n. 071 1991 1400302808 000, B5 051 370 6407089, 85 051370 8469894, 85 051 370 2351830, 85 051 371 9324997, B5 051 370 9324999 e 071 2005 01088973 87000 chiedendo
1'annullamento delle cartelle perchè inesistenti, mai notificate ed oggetto di prescrizione o decadenza.
In Fatto
Al fine di regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, in data 28/10/2010, dagli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della riscossione, il ricorrente veniva a conoscenza di alcune cartelle di pagamento per crediti tributari ritenuti inammissibili, di sproporzionati interessi, spese e sanzioni,
senza che mai dette cartelle siano state regolarmente notificate.
Tali cartelle vengono contestate per i seguenti motivi:
- carenza di ogni riferimento o indicazione della reale ed autentica notifica ad opera di ufficiale giudiziario o altro soggetto abilitato, identificabile sulla relata delle cartelle;
- mancanza di un valido titolo esecutivo che riporta dettagliatamente sia le somme richieste che il metodo di calcolo degli interessi, compensi e spese;
- omessa indicazione del soggetto notificatore nonchè delle date di notifica dei prodromici atti di accertamento;
- violazione dell'obbligo di motivazione, di cui aha legge 212/2000, in quanto secondo giurispmdenza consolidata, la cartella di pagamento deve essere motivata allo stesso modo dell'avviso di accertamento altrimenti risulta inammissibile;
- inesistenza delle cartelle per nullit della notifica, violazione degli art. 26 e 50 dpr 602/73, quindi mancanza del titolo idoneo a legittimare la riscossione coattiva a mezzo ruolo;
- violazione degli art. 17 e 25 dpr 602/73 da cui deriva la decadenza per tardiva iscrizione nei ruolo nonchè maturata prescrizione decennale
Alla luce, quindi, delle eccezioni formulate, si chiede, previa sospensione cautelare, l'annullamento delle impugnate cartelle, di cui agli estratti di ruolo, per inesistenza della notifica, viene, altresi, chiesto di dichiarare non dovute le somme richieste e condannare l'Ufficio resistente alla refusione
delle spese di lite.
A seguito della costituzione in giudizio degli Uffici resistenti, il ricorrente, deposita Memorie con le quail risponde puntualmente alle controdeduzioni presentate.
E' costituito in giudizio 1'Agente della riscossione, Equitalia Sud spa ( già Equitalia Polis spa), rappresentata e difesa dagli avv. G_____, laquale Agenzia controdeduce in merito a tutto quanto eccepito dalla parte attorea.
In primo luogo pone in risalto che le cartelle impugnate hanno origine da debiti tributari relativi agli anni dal 1985 al 1990; relativamente a tali importi, nel tempo, sono stati notificati all'odiemo ricorrente sia gli avvisi di accertamento che gli avvisi di mora. In particolare l'1l/0l/2001,
all'aeroporto Leonardo da Vinci, è stato notificato 1'avviso di mora n.351830; tale atto è stato oggetto di impugnazione, presso la CTP di Napoli che si è espressa con la sentenza n. 786/01/2001; tale sentenza è stata oggetto di appello presso la CTR; il giudizio si è concluso con la sentenza della Corie di Cassazione n. 3231/2005.
Nelle more, per il recupero delle somme a ruolo, è stata avviato 1'eventuale recupero anche con l'esecuzione forzata.
Si evidenzia, ancora, che una delle cartelle oggetto dell'odierna impugnazione, precisamente la n. B5 051 370 2351830, relativa agli avvisi di accertamento anni 1985/1990, ha originato l'avviso di mora n. 351830, notificato l'll/01/2001 e già impugnato; ne consegue che detta cartella non
può avere ingresso nel presente giudizio perchè coperta da giudicato della Corte di Cassazione.
Con le proprie controdeduzioni, l'Agente della riscossione, solleva alcune questioni pregiudiziali tra cui:
- la cartella n. B5 051 370 2351830 è già stata oggetto di un precedente giudizio in cui le parti erano sia l'odierno ricorrente che 1'Agente della riscossione;
- difetto di giurisdizione in quanto per eventuali contestazioni in merito agli atti successivi all'avviso di mora, tesi all'esecuzione del credito, la competenza del Giudice dell'esecuzione e non della CT; inoltre tra le cartelle impugnate vi è anche la n. 071 1991 14003028 relativa a sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la cui competenza esula dalla giurisdizione tributaria;
- inammissibilità del ricorso in quanto la procura alle liti è depositata in copia fotostatica; successivamente con memorie del 22/12/2011 viene posto in evidenza che tale procura speciale è stata anche utilizzata per un'altra iniziativa processuale;
- inammissibilita del ricorso perchè tardivo, infatti si contestano le affermazioni di parte ricorrente secondo le quali la conoscenza delle cartelle sarebbe avvenuta in data 28/l0/2010 poichè la procura alla lite è datata 29/09/2010. Tale circostanza dimostra che già in data anteriore al rilascio della procura il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza del debito tributario. Alla luce, quindi, di quanto sopra risulta che il ricorso notificato in data 29/11/2010 è tardivo.
- Inammissibilità per violazione dell'art. 18 del d. lgs. 546/92 in quanto non sono chiari motivi del ricorso.
Si argomenta, altresi, sui singoli motivi del ricorso evidenziando la regolare notifica degli atti prodromici, la cartella risulta essere stata notificata da soggetto abilitato il quale, constatata l'irreperibilità del debitore, ha provveduto all'affissione presso l'Albo del Comune di ultima residenza, così come si deduce in merito all'impugnazione degli estratti di ruolo, sulla paventata decadenza e/o prescrizione dei crediti.
Conclude, l'Ufficio resistente, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare per assoluta mancanza dei requisiti di legge, fumus e periculum e la chiamata in causa degli enti impositori; in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile e/o in subordine il rigetto condannando la parte
attorea al pagamento delle spese di lite.
A seguito della chiamata in causa degli enti impositori risultano, altresi, costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma I e Napoli I le quali, relativamente ai ruoli di competenza, ribadiscono la legittimità del proprio operato.
In particolare 1'Ufficio di Napoli evidenzia che la cartella B5 051 3702351830 riporta i ruoli di cui agli avvisi di accertamento per gli anni1985/1990, accertamenti divenuti definitivi per mancata opposizione. Così come risulta definitivo il ruolo, della stessa (cartella), perchè oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione.
L'Ufficio di Roma 1, di converso, argomenta sull'inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso l'estratto di ruolo, atto questo non impugnabile in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 del d. lgs. 546/92, evidenziato, altresì, che il ruolo emesso dall'Ufficio oramai divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
Conclude chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
In data 04/05/2012 1'Agente della Riscossione con ulteriori memorie illustrative pone in risalto che il ricorrente ha fatto richiesta, con proprio atto depositato, di estendere anche ad esso il giudicato favorevole di cui alla sentenza, emessa dalla CTR di Napoli, a favore della Società Calcio Napoli.
A tal proposito, tale Ufficio pone in risalto che tale richiesta non è accoglibile in quanto giusto quanto enunciato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione è fermo il principio secondo cui "il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa pronuncia emessa nei confronti
di altro condebitore d'imposta, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso giudizio già conclusosi in modo a lui sfavorevole".
Argomentando su tale principio conclude chiedendo il rigetto di quanto richiesto.
In data 07/05/2012 il ricorrente deposita memorie con le quali rende partecipe il Collegio che la Società Calcio Napoli ha inteso chiudere la vertenza fiscale, dalla quale origina anche la presente, con l'adesione alla sanatoria di cui all'art. 2 del D. L. 40/2010, tenuto, altresì, conto delle precisazioni intervenute con il D.L. 216/2011.
Pertanto, alla luce di tali nuovi motivi, chiede, in accoglimento totale del ricorso, 1'annullamento di tutti gli atti impugnati.
In data 12/01/2012 si tiene l'udienza di sospensione cautelare; il Collegio, non ravvisandone i presupposti ritiene la richiesta di parte attorea non accoglibile.
In data 17/05/2012 all'udienza di merito sono presenti tute le parti costituite, le quali illustrando dettagliatamente i propri assunti concludono, per il ricorrente, per l'accoglimento del ricorso, di converso gli Uffici per1'inammissibilità e/o il rigetto con contestuale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite in quanto il ricorso presenta le caratteristiche della lite temeraria.
I difensori del ricorrente, inoltre, fanno rilevare che, in data anteriore all'udienza di merito, è stata fatta richiesta di soluzione stragiudiziale della controversia attraverso 1'istituto della mediazione civile e commerciale.
Tale ulteriore tentativo di composizione bonaria della controversia, però, non è andato a buon fine.
All'udienza del 17 maggio 2012 la Commissione si riserva la decisione sciogliendo, poi, la riservata all'udienza del 31 maggio 2012.

Motivazione

E' necessario, nell'ordine logico-giuridico, e prima di passare all'esame del merito, esaminare e risolvere alcune questioni preliminari, che sono state prospettate dalla difesa delle parti nelle varie memorie difensive e, da ultimo, nelle memorie difensive predisposte per l'udienza del 17 maggio
2012, in cui questa Commissione si è riservata la causa per la decisione.
1. Eccezione di inammissibilità delricorso.
Le parti convenute, ed in particolare la difesa dell'Equitalia, hanno eccepito sin dalla prima memoria di costituzione l'inammissibilità del ricorso proposto da Diego Armando Maradona sotto un duplice profilo: da un lato perchè il ricorso ha ad oggetto estratti di ruolo, e dall'altro perchè sarebbe stato proposto tardivamente rispetto alla pretesa data di conoscenza delle risultanze della situazione fiscale.
L'eccezione, sotto il primo profilo, è infondata stante il disposto del primo comma lett. d) dell'art. 19 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, che indica gli estratti di ruolo tra gli atti impugnabili autonomamente e, ritiene questa Commissione, indipendentemente da una procedura in atto, potendo l'interesse a verificare la propria posizione fiscale da parte del contribuente sorgere dalle esigenze più disparate, come ad es. necessità di richiedere un mutuo, prestare referenze per acquisire un lavoro di responsabilità e cosi via. Nel caso di Maradona molteplici esigenze potevano spingerlo alla verifica della situazione contabile, tra cui quella varie volte prospettata dai
suoi difensori del desiderio del loro assistito di poter tornare in Italia senza la preoccupazione di subire indagini o perquisizioni da parte della Guardia di Finanza.
La questione di inammissibilità è stata, poi, prospettata sotto il profilo di una pretesa tardività del deposito del ricorso rispetto alla data di conoscenza degli estratti di ruolo, che lo stesso difensore del ricorrente individua nella data del 28.10.2010. Sostiene, in proposito, I'Equitalia che
l'avvocato Pisani ha prodotto una procura speciale rilasciatagli per le vie diplomatiche da Diego Armando Maradona in data 29.9.2010 e che il ricorso redatto dai difensori e costituente appunto oggetto della presente controversia porta questa stessa data, laddove poi nel corpo del ricorso si fa
riferimento alla data del 28.10.2010.
Per la verità, di fronte a questa indubbia "stranezza", messa ben in rilievo da controparte, la difesa del ricorrente non replica affatto nè fornisce alcuna spiegazione.
Ciò nonostante, si ritiene che 1'eccezione non sia meritevole di accoglimento, potendo ipotizzarsi che l'indicazione della data del 28.10.2010 sia frutto di un mero errore materiale, anche perchè si tratta di data successiva e non anteriore rispetto a quella del 29.9.2010. Fatto è che il ricorso, predisposto con la data del 29.9.2010, fu notificato all'Equitalia in data 29.11.2010, quindi in termini rispettosi dei 60 giomi di cui all'art.21 del D.Lgs. 546/92; il ricorso, poi, fu depositato presso la C.T.P. di Napoli in data 2.12.2010 con la conseguenza che la costituzione in giudizio
del ricorrente fu effettuata ampiamente nel termine di giomi 30 imposto dall'art. 22 del predetto decreto legislativo.
Sostiene ancora 1'Equitalia che, in ogni caso, è inverosimile che il ricorrente abbia avuto conoscenza delle cartelle impugnate solo nel 2010, laddove egli ha partecipato sin dagli anni '90 a vari giudizi in merito alle stesse cartelle. Al riguardo si ritiene che questo aspetto esula dalle
questioni preliminari e formerà oggetto di analisi più approfondita nella trattazione del merito della controversia.

2. La domanda di estensione del giudicato favorevole ex art. 1306 comma 2 codice civile nella vertenza tra soc. Calcio Napoli ed alcuni giocatori contro Fisco.
Deve premettersi che con memoria difensiva depositata in data 15.3.2012 la difesa del ricorrente ha depositato la sentenza della CommissioneTributaria Regionale della Campania n. 126 del 29.6.1994, chiedendo 1'estensione degli effetti positivi della pronunzia in favore di Maradona ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c.
I difensori dell'Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate con articolate argomentazioni si sono opposti all'utilizzo della predetta sentenza, deducendo l'inammissibilità della relativa domanda.
I rilievi mossi dai convenuti al riguardo sono fondati.
Preliminarmente si osserva che la questione introdotta con la memoria difensiva del 15.3.2012 integra una domanda nuova, in quanto niente affatto prospettata nel ricorso introduttivo del presente giudizio con la conseguenza che anche il fugace accenno, fatto in memorie successive al deposito del ricorso, dell'esistenza di un giudizio pendente tra Fisco, Calcio Napoli e vari giocatori della squadra del Napoli (tra cui anche Maradona) e varie società di sponsor, costituisce - posto che possa essere pertinente al presente giudizio- una mutatio libelli non consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c., che è norma di disciplina applicabile in parte qua all'attuale giudizio, atteso che la nuova domanda altera profondamente il thema decidendum.
Nè si potrebbe ritenere che si tratti di situazione nuova sopravvenuta, in quanto iI giudizio ora richiamato era antecedente rispetto alla vicenda processuale in esame e ben noto alla difesa dei ricorrenti e, salvo il fugace accenno fatto in una memoria difensiva, mai più richiamato ed
approfondito nel corso delle varie udienze in cui si è snodato il dibattito processuale introdotto dal ricorso oggetto della presente controversia.
Di conseguenza, la predetta domanda è inammissibile, mentre irricevibile è tutta la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, nella memoria del 15.3.20102 ed all'ultima udienza del 17 maggio 2012, in violazione del disposto dell'art. 32 D.Lgs. 546/92, per alterazione del thema probandum.
Solo per completezza e scrupolo di motivazione si aggiunge che la richiamata sentenza, anche a non voler considerate che non è ancora passata in giudicato (come chiarito dagli stessi difensori del ricorrente all'udienza del 17.5.2012), ed a voleme supporre in astratto il passaggio in giudicato, ugualmente non potrebbe sortire gli effetti di estensione auspicati, e ciò per la ragione assorbente che l'oggetto della controversia di cui alla citata sentenza è del tutto diverso da quello del presente giudizio.
Infatti, la tematica discussa nel giudizio davanti alla CTR riguarda i rapporti tra società Calcio Napoli, alcuni giocatori della squadra del Napoli (tra cui 1'attuale ricorrente) ed alcuni sponsor internazionali, aventi ad oggetto il diritto di sfruttamento dell'immagine dei giocatori, nonchè la
problematica se la società Calcio Napoli fosse tenuta alle ritenute alla fonte per i compensi ricevuti dai giocatori a tale titolo. II giudizio di cui alla citata sentenza n. 126/1994 si è concluso con una sentenza (come si è detto allo stato non ancora passata in giudicato), la quale ha ritenuto che nei
rapporti trilaterali tra i menzionati soggetti non si era realizzata un'ipotesi di interposizione fittizia, in base alla quale i compensi versati dal Calcio Napoli sarebbero stati corrisposti direttamente ai giocatori quali redditi di lavoro dipendente, bensi la diversa ipotesi di interposizione reale per effetto della quale i compensi - sempre per effetto dello sfruttamento del diritto di immagine- venivano versati direttamente agli sponsor, i quali poi avrebbero provveduto a regolare i loro rapporti interni con i singoli giocatori.
L'effetto conclusivo della sentenza è, quindi in sostanza, quello di escludere da un lato che la società Calcio Napoli fosse sostituto di impostadi Maradona e degli altri giocatori partecipanti al relativo giudizio, e dall'altro che i compensi legati allo sfruttamento dell'immagine fossero equiparabili a redditi di lavoro dipendente; ma non certamente quello di escludere che i giocatori realizzassero utili e compensi per l'utilizzo della loro immagine.
Appare, quindi, ultroneo soffermarsi sui limiti dell'estensione dell'eventuale giudicato in favore del ricorrente ex art. 1306 comma 2 c.c., su cui ha particolarmente insistito la difesa dei convenuti, richiamando l'ultratrentennale e costante giurisprudenza, che esclude l'effetto estensivo
del c.d. giudicato riflesso nei confronti del coobbligato solidale, il quale non sia rimasto inerte ma abbia partecipato o promosso un giudizio tendente ad escludere la sua qualità di coobbligato solidale, e sia rimasto soccombente sull'an o sul quantum con sentenza passata in giudicato.

Ci si limiterà, perciò, a dire che il "granitico" orientamento giurisprudenziale in proposito, relativo anche alla giustizia tributaria, origina dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione
7053/1991, per finire alle sentenze più recenti, quali Cass. 9.1.2003 n. 134, Cass. 26.1.2006 n. 1589 e da ultimo Cass. 11.4.2011 n. 8169 che ha stabilito, in fattispecie analoga a quella in esame, il seguente principio cosi testualmente formulato: "In tema di solidarietà tributaria, il principio che il
coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia gi formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronunzia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito si rende irrilevante distinguere tra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività)."
E, si aggiunge, si tratta di orientamento fondato sulla considerazione che il giudicato favorevole ex art. 1306 comma 2 c.c., opera come giudicato riflesso, sul quale prevale il giudicato diretto formatosi nei confronti del coobbligato che non sia rimasto inerte.
3. Esame del merito
I1 ricorso in esame è stato proposto avverso sette cartelle, di cui due sono coperte dal giudicato formatosi nei confronti dell'attuale ricorrente Diego Armando Maradona.
Come si è riportato nell'esposizione dello svolgimento del processo, Diego Armando Maradona con ricorso del 2.12.2010 ha impugnato l'estratto ruolo con espresso riferimento a n. 7 cartelle, di cui una avente ad oggetto contravvenzione stradale, quattro aventi ad oggetto imposta di registro e
due aventi ad oggetto IRPEF. Queste due ultime cartelle sono contrassegnate una dal n. B5051370 2 351830 per importo di euro 37.422.232,04, maturatisi all'epoca del deposito del presente ricorso, e la seconda dal n. B5051370 6 407089 per importo di 1167,27.
I difensori dei convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il precedente giudicato formatosi a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione 17.2.2005 n. 3231.
L'eccezione di giudicato è fondata con riferimento alle due cartelle aventi ad oggetto IRPEF, con la conseguenza che sul punto il ricorso va rigettato.
Infatti, il ricorso in esame costituisce una pressochè totale riesumazione di precedenti giudizi svoltisi tra Maradona, il concessionario della riscossione e l'Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto appunto le due cartelle Irpef surrichiamate. La vicenda si svolse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli a seguito di ricorso proposto da Maradona in data 5.3.2001 avverso avviso di mora n. 351830 per gli anni di imposta 1985- 1990 per un importo complessivo all'epoca (comprensivo di interessi ed accessori), di lire 51.620.831.284 maturatosi all'epoca in cui la cartella fu sottoposta al vaglio della C.T.P., e si concluse con sentenza del 22.11.2001.
A seguito di appello principale del ricorrente e di appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale di Napoli pronunziò in data 28.10.2002 sentenza depositata in data 4.l1.2002 con laquale, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, dichiarava inammissibile ex art. 19 D.Igs. 546/92 il ricorso proposto da Maradona avverso l'avviso di mora notificatogli in data 11.1.2001 all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma e, per l'effetto, rigettò l'appello principale del ricorrente con compensazione delle spese. Infme, a seguito di ricorso per cassazione proposto da Maradona, la Cassazione con sentenza 3231/2005 rigettò il ricorso e compensò le spese di giudizio.
Sull'eccezione di preclusione del riesame della vicenda per intervenuto giudicato la difesa del ricorrente ha replicato, in sostanza, che sulla questione non si sarebbe formato un giudicato sostanziale perchè la citata sentenza della Cassazione sarebbe una sentenza meramente processuale,
che non comporterebbe il divieto del ne bis in idem.
La tesi difensiva non è meritevole di accoglimento per la semplice ragione che la pronunzia della Cassazione costituisce giudicato sostanziale in quanto ha definito il rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente, affermando il principio che nella specie la mancata impugnazione di un
avviso di mora notificato ritualmente per via diplomatica a Maradona nel 1993 rendeva inoppugnabili i successivi avvisi di mora, e faceva diventare definitivi i prodromici avvisi di accertamento, e per l'effetto irrilevante l'accertamento sulla validità o meno della notifica, effettuata nel 1991, degli avvisi di accertamento posti a base dell'avviso di mora notificato nel 1993.

Nella sentenza citata si puntualizza che in data 18 maggio 1993 fu notificato ritualmente e validamente al contribuente il primo avviso di mora, che tale avviso non fu impugnato sotto alcun profilo, nè furono impugnati altri avvisi di mora notificati in data 27.11.1998. II primo avviso
di mora impugnato dal ricorrente fu quello notificato in data 11.1.2001 al ricorrente a mani proprie all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma.
Dopo questa puntualizzazione la Cassazione ricostruisce la duplice funzione dell'avviso di mora: da un lato funzione primaria di atto di precetto e, dall'altro, atto eventualmente equivalente ad atto di imposizione tributaria e di gestione del rapporto sostanziale reso conoscibile al contribuente per la prima volta, per dedurre appunto il principio che la mancata impugnazione del primo avviso di mora rende inoppugnabili successivi avvisi di mora, che nella serie procedimentale amministrativa
hanno la mera funzione di atti di precetto, da rinnovare - a pena di perdita dell'efficacia esecutiva del titolo- dopo che siano trascorsi 180 giorni senza che si sia proceduto all'esecuzione.
Tanto premesso, si ritiene che il giudicato contenuto nella citata sentenza sia un giudicato sostanziale, dal momento che incide sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente e rende incontrovertibile la legittimità della pretesa tributaria.
In definitiva, la situazione è identica a quella che si verifica ad esempio allorquando 1'appello avverso una sentenza di rigetto della domanda viene dichiarato inammissibile per tardività: la pronunzia di rigetto è fondata su aspetti processuali, ma comunque finisce per incidere sul rapporto
sostanziale, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e di conseguenza l'impossibilità per l'attore di proporre la stessa domanda in futuro.
Diversa invece, 1'ipotesi in cui una sentenza si conclude con una declaratoria di incompetenza o di difetto di giurisdizione del giudice adito, perchè in tale ipotesi il giudicato non incide sul rapporto sostanziale, con la conseguenza che legittimamente l'azione può essere riproposta davanti al
giudice indicato come competente.
In definitiva, non esiste una netta contrapposizione tra cosa giudicata in senso formale e cosa giudicata sostanziale, in quanto le due espressioni non implicano distinti concetti di cosa giudicata, ma due aspetti dello stesso fenomeno costituito dalla incontrovertibilità della sentenza e dall'immutabilità dei suoi effetti: 1'art. 324 c.p.c. si limita a definire il momento in cui gli effetti di una sentenza diventano immutabili, mentre l'art. 2909 c.c. definisce il contenuto oggettivo ed i limiti soggettivi degli effetti di una sentenza.
Sotto altro profilo, la valenza meramente processuale o sostanziale e di merito di una sentenza si apprezza non per le ragioni processuali o meno che l'hanno sorretta, bensì per la sua attitudine ad incidere o meno sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che di carattere meramente processuale sono solo le statuizioni attinenti alla costituzione del giudice o alla determinazione dei suoi poteri ovvero allo svolgimento del processo, che producono effetti limitati al rapporto processuale nel quale sono emanate.
E' poi appena il caso di rimarcare l'importanza dell'intangibilità del giudicato, perchè altrimenti le liti, come ha esattamente posto in rilievo la difesa degli Enti impositori, potrebbero protrarsi all'infinito con l'utilizzo di strumenti processuali elusivi, come si è verificato nel caso in esame in
cui si sono fatti rivivere aspetti di vicende ampiamente esaminati in sede giurisdizionale molti anni addietro.
Conclusivamente, con riferimento alle predette due cartelle aventi ad oggetto IRPEF il ricorso deve essere rigettato, non avendo alcun fondamento la doglianza espressa dalla difesa del ricorrente sulla
circostanza che nel corso del giudizio gli Enti impositori non abbiano, comunque, mai depositato gli atti prodromici a dimostrazione della ritualità delle notifiche. Infatti, la difesa dei convenuti è basata sulla preclusione del giudicato, per cui altra incombenza non poteva loro far carico a fronte di
una vicenda già numerose volte esaminata e definitivamente poi risolta in sede giurisdizionale.
Si osserva, di contro, che nel corso delle varie udienze sviluppatesi davanti a questa Commissione, i difensori del ricorrente hanno in ripetute occasioni affermato che il famoso giocatore di calcio nulla deve allo Stato italiano e sarebbe vittima di attività persecutoria del fisco, ma non hanno mai
comprovato o almeno dedotto che il loro rappresentato avrebbe a suo tempo presentato la dichiarazione dei redditi in modo da consentire la verifica circa la sua posizione debitoria o creditoria. E', quindi, quantomeno apodittico, se non paradossale, dire che Maradona nulla deve al Fisco per pagamento di tributi Irpef, che invece erano e sono ragionevolmente dovuti quanto meno per i compensi da lavoro dipendente corrisposti dalla società Calcio Napoli al giocatore oltre che, presumibilmente, per gli introiti da utilizzo dell'immagine da parte di sponsor.

4. La questione degli interessi e degli accessori
Deve dirsi che la difesa del ricorrente nel ricorso introduttivo ed anche successivamente ha lamentato una pretesa esorbitanza degli interessi calcolati sulla pretesa tributaria base relativa alla cartella n. 351830, limitandosi però a dire che si tratterebbe di interessi illegittimi ed inammissibilità e senza neanche prospettare in cosa consisterebbe 1'esorbitanza o gli eventuali errori di calcolo compiuti dagli Enti impositori.
Di qui la genericità della doglianza, che non potrebbe certo essere colmata dal giudicante, se non a pena di violare il principio dispositivo o di procedere ad un'arbitraria ed illegittima decurtazione di somme dalla sorta capitale. E ciò senza considerare che il calcolo degli interessi maturatisi fino alla pronunzia del 2005 della Cassazione sono intangibili per tutte le ragioni gia esposte circa l'effetto preclusivo del giudicato.
Deve ancora osservarsi in proposito che le cartelle di pagamento, mentre cristallizzano la situazione debitoria di un contribuente con riferimento alla sorte capitale, sono soggette a variazione per la lievitazione delle somme dovute per interessi, sanzioni ed aggio spettanti al concessionario della
riscossione per effetto del trascorrere del tempo. Di modo che, ad es., il computo degli accessori che erano dovuti dal ricorrente nel 2001, epoca in cui per la prima volta la vertenza Maradona fu sottoposta all'esame della giustizia tributaria per tributi Irpef 1985-1990, risalenti quindi a circa quindici anni prima, lievitò necessariamente nel 2005 ed ulteriormente lievitata all'attualita della presente decisione, cio dopo circa venticinque anni.
Queste osservazioni rilevano al fine di porre in evidenza che la questione del computo degli accessori è materia tipica del giudice dell'esecuzione, davanti al quale possono più propriamente approfondirsi le problematiche inerenti alla correttezza contabile dei calcoli.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo dalla difesa del ricorrente si dirà nel prosieguo della motivazione.
Questione prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è meritevole di accoglimento sia perchè proposta per la prima volta nel corso di questo giudizio, laddove nei pregressi giudizi di cui si è detto l'eccezione non era stata mai prospettata, sia perchè destituita di fondamento per l'intervenuta interruzione della prescrizione a seguito dei molteplici avvisi di mora susseguitisi nel tempo e notificati al ricorrente. Peraltro, la prescrizione è rimasta sospesa per il tempo necessario alla definizione dei due gradi di giudizio di merito, conclusisi poi con il giudizio di legittimità definito con la più volte citata sentenza del 2005.
Di conseguenza, alla prescrizione ordinaria si è sostituita la prescrizione decennale da actio iudicati, non ancora maturata per effetto della sentenza 17.2.2005 n. 3231.
Le altre cartelle
Con il ricorso oggetto del presente giudizio sono state impugnate altre cartelle (per l'esattezza cinque), che non hanno formato oggetto di precedenti giudizi.
Per una di queste cartelle, avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario trattandosi di materia di competenza del giudice di pace.
Le altre quattro cartelle hanno ad oggetto registro tasse e imposte di registro e sono contrassegnate dai numeri 071 2005 01088973, 8469894, 9324997 e 9324999. Rispetto alle predette cartelle di importi modestissimi risultano in atti copie di notifica di avvisi di mora, effettuate dopo il 2005 a
Maradona presso un domicilio di Acerra (NA).
Ora, è pacifico tra le parti che Diego Armando Maradona andò via definitivamente dall'ltalia e tornò in Argentina sin dal 1° aprile 1991. Le notifiche delle predette cartelle furono, quindi, effettuate nel domicilio fiscale del contribuente, risultante ancora a Napoli, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in collegamento con 1'art. 60 lett e) del D.P.R. 600/73 secondo la prevista procedura semplificata. Ma, essendo noto l'avvenuto espatrio del contribuente dall'ltalia, tanto è vero che nel 1993 l'avviso di mora posto a base della sentenza della Cassazione più volte citata fu notificato per via consolare all'estero, le notifiche cosi avvenute sono illegittime, per avere la Corte Costituzionale con sentenza 366/2007 dichiarato in parte qua illegittima la normativa sul domicilio fiscale, se la residenza all'estero è conoscibile.
Per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso le predette cartelle debbono essere annullate, mentre per it resto il ricorso, come gia si è detto,deve essere rigettato.
7. La questione di legittimità costituzionale

La difesa del ricorrente ha eccepito, sia pure in maniera del tutto generica come si è già detto, l'illegittimità della normativa sul computo degli interessi e delle sanzioni e sulla misura dell'aggio spettante al concessionario della riscossione, ed ha chiesto a questa Commissione di sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale.
Certo il problema si pone e, per la verità già 1'attuale Govemo Monti ha dimostrato la sensibilità del potere politico (raccogliendo anche le istanze dei cittadini) alla questione, adottando in proposito una normativa, sia pure differita nell'esecuzione, per rendere più sostenibili e trasparenti i rapporti
tra Fisco e contribuenti.
Resta, però, il fatto che i requisiti richiesti per adire il giudice delle leggi sono due, e cioè in primis la rilevanza della questione rispetto alla controversia in corso, e poi la valutazione circa la manifesta fondatezza o meno della stessa.
Nel caso in esame non ricorre il requisito della rilevanza atteso che, rispetto alle due cartelle coperte dal giudicato, un'eventuale pronunzia di incostituzionalità non potrebbe estendersi trattandosi di rapporti gia definiti, mentre altre quattro cartelle sono state annullate per difetto di notifica e la quinta rimessa al giudice giurisdizionalmente competente.
Sarebbe, quindi, opera di indebita interferenza di questa Commissione nella materia ora illustrata, trascurare il momento preliminare della rilevanza ed affrontare l'aspetto della manifesta fondatezza o meno della questione.
La soluzione in questi termini della controversia induce a compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio, stante l'accoglimento parziale del ricorso, ed impedisce a questo collegio ogni valutazione in ordine alla richiesta dei convenuti di fare applicazione dell'art. 96 c.p.c. Per lite temeraria, essendo noto che la responsabilità aggravata postula la soccombenza integrale.

PQM

La Commissione, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 2.12.2010 da Maradona Diego Armando avverso I'Equitalia Pons el'Agenzia delle Entrate, cosi provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione rispetto alla cartella avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada e rimette le parti davanti al giudice giurisdizionalmente e territorialmente
competente con riassunzione da effettuarsi nel termine di mesi tre dalla comunicazione delta sentenza;
b) rigetta il ricorso con riferimento alle cartelle n. B5051370 2 351830 e n. 05051370 6 407089;
c)accoglie it ricorso con riferimento alle altre quattro cartelle aventi ad oggetto registro tasse e imposta di registro, e dichiara I'annullamento delle stesse;
d)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31 maggio 2012


 

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