REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7381-2013 proposto da:
V.R. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato ROLFO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA MARRELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UDINE 6, presso lo studio dell'avvocato LUCERI GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA DALLA BONA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1230/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 19.10.2012, depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Motivazione

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R.G. 7381 del 2013:

"Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'appello proposto da V.R. avverso la sentenza del giudice di primo grado con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla medesima contratto con D.G. con rinvio per le disposizioni patrimoniali.
La Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione fondata sull'omessa motivazione in ordine all'indissolubilità del vincolo e all'eccezione d'illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 2 in correlazione con gli art. 2, 7 e 19 Cost.
A sostegno della decisione assunta è stato affermato che la convinzione religiosa in ordine all'indissolubilità del matrimonio non riguarda la cessazione degli effetti civili del medesimo, in quanto con essa il vincolo religioso non è messo in discussione venendo a cessare solo gli effetti della trascrizione del matrimonio contratto in forma concordataria nei registri dello stato civile.
Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dall'appellante dal momento che la legge statale non interferisce con il diritto della persona ad appartenere ad una formazione sociale nè lede la sovranità della chiesa che ha competenza esclusiva solo in tema di matrimonio religioso.


Su domanda della parte appellata è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 96 cod. proc civ. la somma di Euro 3000 attesa l'assoluta infondatezza delle questioni proposte e la loro esclusiva funzione di rallentamento della conclusione del procedimento.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione V. R., affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso il D.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver considerato che i coniugi avevano celebrato e voluto un matrimonio indissolubile con la conseguenza che la successiva legge sul divorzio non poteva nè doveva interferire con il precedente accordo irrevocabile.
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge per non avere la pronuncia di secondo grado accertato l'effettiva insussistenza della comunione di vita limitandosi al riscontro della condizione temporale.
Nel terzo motivo viene prospettata l'eccezione d'illegittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 2 in ordine ai parametri dell'art. 2, 7 e 19 Cost. per essere stato ingiustificatamente compresso il diritto ad esplicare la propria sfera religiosa mediante il canone dell'indissolubilità del matrimonio; per aver violato la sovranità della Chiesa cattolica pure riconosciuta dai Patti Lateranensi e dall'art. 7 Cost.; per avere ingiustificatamente leso il diritto a professare la propria fede religiosa, dal momento che il matrimonio come sacramento costituisce atto di culto.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello fatto riferimento al parametro della colpa grave necessario per sancire il diritto al risarcimento del danno ex art. 96.

Il ricorso è manifestamente infondato in ordine a tutti i motivi formulati.
Quanto al primo la Corte d'Appello ha ampiamente ed esaurientemente motivato in ordine alla non interferenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'indissolubilità del vincolo religioso.
Quanto al secondo perchè correttamente la Corte d'Appello ha verificato la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, ovvero la ricorrenza di uno dei presupposti indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 3 ed in particolare, il protrarsi della separazione per il tempo stabilito dalla legge. La declaratoria giudiziale non è automatica ma non può fondarsi su accertamenti diversi da quelli rigorosamente e tassativamente richieste dalla legge.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto le rilevate eccezioni d'illegittimità costituzionale sono state affrontate e definitivamente ritenute insussistenti. Al riguardo la Corte Costituzionale con la sent. n. 169 del 1971, ha affermato: Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. Non può argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al "sacramento del matrimonio", giacchè l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilità, esso sia stato altresì riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed infatti, l'espressione più non ricorre nella L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 5 contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale più semplicemente stabilisce che "il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni dell'artt. 9 e segg.".
Anche la Corte di cassazione è pervenuta alla medesima conclusione con le pronunce n. 1965 del 1976 e 4921 del 1978, quest'ultima così massimata: "E' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità delle Disposizioni della L. 1 dicembre 1970, n 898, sui casi di scioglimento del matrimonio, sotto il profilo che le stesse, in quanto applicabili ai matrimoni contratti prima della loro entrata in vigore, implicherebbero violazione del principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, atteso che dette Disposizioni non attengono all'atto costitutivo del matrimonio, od alla sua disciplina, ne incidono sulla sua validità, ma riguardano esclusivamente gli effetti in atto del matrimonio stesso".
Nessuno dei parametri costituzionali indicati dalla ricorrente risulta pertanto vulnerato, dovendosi distinguere il vincolo religioso e la sfera di autodeterminazione ad esso propria e gli effetti civili.

Il quarto motivo, infine, è manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha specificamente individuato nella "assoluta infondatezza" dei motivi d'appello il profilo di colpa grave giustificativo della condanna ex art. 96 cod. proc. civ. non essendo necessario al fine dell'esecuzione e della completezza dell'accertamento la parafrasi della norma e la indicazione nominalistica della condicio legis.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione e deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite oltre al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 4000 per compensi; E 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Da atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014


 

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