REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21319/2011 proposto da:
GAIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell'avvocato GUGLIOTTA CAROLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SORBELLO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
O.M., + ALTRI OMESSI ;
- intimati -
Nonchè da:
O.M, + ALTRI OMESSI tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARTELLI CORRADO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
GAIS S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 454/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/05/2011 R.G.N. 82/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità, rigetto, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Motivazione

1. Con sentenza del 18.5.2011, la Corte d'appello di Messina rigettava l'appello avverso la decisione del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di O.P. volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 16.2.1999 dal suo datore di lavoro Gais srl, con applicazione della tutela reale, ed alla condanna al risarcimento del danno.
2. Rileva la sentenza che l'impugnazione del licenziamento, effettuata in data 6.5.1999, doveva ritenersi tempestiva, in quanto - dalla corrispondenza intercorsa tra le parti successivamente alla lettera di recesso poteva desumersi che il lavoratore non aveva avuto cognizione di tale recesso, con conseguente inoperatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; ritiene la sentenza inoltre l'inefficacia del recesso per inosservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 2, sulla forma scritta del recesso.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso il datore di lavoro con unico motivo. Gli eredi del lavoratore resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, per tre motivi.

4. I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza.
5. Il datore di lavoro impugna la sentenza con unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con il quale si deduce la violazione dell'art. 1335 c.c., art. 115 c.p.c., e L. n. 604 del 1966, art. 6, nonchè l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Si rileva, in particolare, che il recesso è stato ritualmente comunicato al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore, e che il lavoratore non ha impugnato il recesso nel termine di sessanta giorni.

6. Il motivo è fondato. Dagli atti risulta che il licenziamento del 16.2.99 è stato inviato all'indirizzo del lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore il 24.2.99. Tanto basta a far scattare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., presunzione che ammette solo prova contraria a contenuto vincolato, costituita dalla prova dell'impossibilità incolpevole di avere notizia dell'atto recettizio: non basta quindi la prova della mancata conoscenza, occorrendo quella ben diversa della impossibilità di averne notizia e della non ascrivibilità di tale situazione a colpevolezza del lavoratore. Nel caso, una simile prova contraria non è stata data, sicchè l'atto di recesso si deve ritenere giunto a conoscenza del destinatario.

7. Problema diverso è quello del contenuto della lettera ricevuta dal lavoratore, essendo stato dal lavoratore sostenuto, a quanto consta soltanto in appello, di aver ricevuto una busta senza contenuto. In proposito, può ricordarsi (con Sez. L, Sentenza n. 12078 del 18/08/2003) che, nel caso in cui l'atto di costituzione in mora venga spedito in plico chiuso, spetta al destinatario l'onere di provare che tale plico è stato consegnato vuoto (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la lettera raccomandata era stata effettivamente ricevuta dal destinatario e che la stessa contenesse anche l'atto interruttivo della prescrizione, sulla base del rilievo che la raccomandata risultava ritirata dal destinatario e che questi non aveva mai contestato la mancanza dell'atto). Nel medesimo senso, si è osservato (Sez. L, Sentenza n. 4878 del 23/04/1992) che, poichè gli atti ricettizi in forma scritta, come la dichiarazione di licenziamento L. 15 luglio 1966, n. 604, ex art. 2, si considerano conosciuti dal destinatario, a norma dell'art. 1335 c.c., il termine perentorio fissato per l'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 legge citata, decorre dal momento in cui la dichiarazione di licenziamento è pervenuta all'indirizzo del lavoratore, salva la dimostrazione, da parte del medesimo, che egli, senza sua colpa, fosse impossibilitato ad avere conoscenza della lettera di licenziamento (Nella specie la sentenza impugnata aveva disatteso, in mancanza di tale prova, l'assunto del lavoratore secondo cui presso la casa circondariale dove si trovava detenuto gli era stata recapita solo una busta vuota; la S.C., confermando tale decisione, ha rilevato che la prova della circostanza dedotta poteva essere agevolmente fornita in relazione alla disciplina di cui al D.P.R. n. 4319 del 1976, che, consentendo ai detenuti di ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica, prevede anche la ispezione della corrispondenza in busta chiusa).
8. Con riferimento al caso di specie, a parte ogni considerazione sull'inverosimiglianza della circostanza relativa alla consegna di busta vuota, della quale non si fa cenno alcuno nella fitta corrispondenza extragiudiziale tra le parti successiva, va rilevato che la deduzione del ricorrente, formulata per la prima volta nella prima difesa utile successiva alla memoria di costituzione del datore di lavoro, è rimasta priva di riscontri probatori, non essendo stata ammessa sul punto la prova dal giudice di primo grado in ragione della sua tardività, con statuizione non appellata dal lavoratore.
9. Per quanto detto, il recesso è stato intimato ritualmente al lavoratore.
10. Il problema - sollevato dal ricorrente principale - della decadenza del lavoratore dall'impugnazione del licenziamento va esaminato unitamente al primo motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale gli eredi del lavoratore impugnano ai sensi dell'art. 360, n. 5, la sentenza della corte territoriale, deducendone la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla ritenuta inidoneità della lettera del 24.4.99 quale atto di impugnazione del licenziamento.
11. Va in proposito affermato che il licenziamento non è stato impugnato tempestivamente dal lavoratore, sicchè, unitamente al rigetto del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la domanda del lavoratore va dichiarata inammissibile.
12. I ricorrenti incidentali richiamano in proposito solo la lettera del 20.4.99, ritenendo che la stessa costituisca valida impugnazione del recesso. In proposito, deve rilevarsi, come correttamente ritenuto già dalla corte territoriale che ha congruamente motivato sul punto, che non vi è in tale lettera alcun riferimento al recesso del 24.2.99, in quanto nella lettera, pur offrendo le proprie prestazioni, il lavoratore richiama solo un pregresso recesso dell'anno precedente.
13. Solo il 9.5.99, quindi oltre il termine di 60 giorni - previsto dalla legge a pena di decadenza - dal ricevimento della raccomandata del 24.2.99 risulta un'impugnazione specifica del recesso del 24.2.99 da parte del lavoratore.
14. Quanto al termine di decadenza, l'obiettivo spirare dello stesso rende irrilevante verificare le ragioni dell'inerzia del lavoratore e la verosimiglianza dell'assunto secondo cui esse riposano sull'erronea convinzione che il termine decorresse dalla cessazione effettiva del rapporto piuttosto che dalla comunicazione del recesso.
In ogni caso, infatti, in ordine al decorso del termine in costanza di rapporto a seguito di preavviso di licenziamento, deve ricordarsi l'insegnamento di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 7049 del 22/03/2007 e Sez. L, Sentenza n. 6751 del 26/07/1996) secondo il quale il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia - vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro - viene differita ad un momento successivo, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non già dalla data di effettiva cessazione del rapporto e che, correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell'impugnazione - la quale non esclude il futuro verificarsi dell'effetto estintivo - non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. "reale", nè al giudice di emettere una pronuncia in tal senso. Tale principio, per identità di ratio, può essere applicato anche all'ipotesi di differimento ex lege dell'efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante eseguibilità della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale. Si è anche ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 9934 del 11/10/1997) che, nel caso di licenziamento intimato a lavoratore in malattia, la decorrenza del termine decadenziale d'impugnazione previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non può essere differita alla cessazione della malattia neppure se questa sia tale da determinare una situazione d'incapacità psichica, attesa, ai sensi dell'art. 2954 c.c., l'inapplicabilità ai termini di decadenza (che operano con riguardo al fatto obbiettivo del decorso del tempo) delle norme in tema di prescrizione e, in particolare, di quelle (come l'art. 2941 c.c., n. 1, in tema di sospensione della prescrizione per le condizioni del titolare) che ne indicano, con carattere di tassatività, le cause di sospensione.
15. Per quanto detto, il primo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettato, mentre va accolto il motivo del ricorso principale anche in riferimento alla questione di inammissibilità per intervenuta decadenza della impugnativa di licenziamento.

16. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la sentenza impugnata omesso di esaminare l'illegittimità del licenziamento per violazione delle garanzie procedurali dell'art. 7 stat. lav.. La questione rimane assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del recesso.
17. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso di esaminare ritenendola assorbita - la questione della nullità del recesso, in quanto intimato nei confronti di lavoratore reintegrato per effetto di precedente sentenza.
18. Il motivo è infondato. Nonostante la diversa soluzione astrattamente prospettabile con riferimento al caso - nella specie non ricorrente - del licenziamento illegittimo, efficace - anche con portata preclusiva di un nuovo recesso - per il solo tempo che precede il suo giudiziale annullamento (cfr. Sez. L, Sentenza n. 459 del 11/01/2011; Sez. L, 05/04/2001, n. 5092), la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'intimazione del licenziamento non preclude al datore di lavoro di irrogare altro recesso sulla base di ragioni diverse da quelle poste a fondamento del primo, non operando un principio di consumazione del potere unilaterale di recesso, fermo restando che il secondo licenziamento potrà avere rilevanza solo nel caso di inefficacia del primo.
19. Si è infatti affermato che, in tema di licenziamento in regime di tutela reale, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purchè il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso e sopravvenuto (nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro) e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo (Sez. L, Sentenza n. 106 del 04/01/2013).
Nello stesso senso, anche Sez. L, Sentenza n. 1244 del 20/01/2011, secondo la quale il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo; ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sè astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (in linea con tale insegnamento anche Sez. L, 06/03/2008, n. 6055, e Sez. L, 14/09/2009, n. 19770).
20. Nel caso, il recesso del 16.2.99 è stato irrogato con riferimento all'assenza dal lavoro del 6.2.99, ritenuta arbitraria dal datore di lavoro, e quindi con riferimento a fatti diversi dal precedente recesso datoriale, ed è intervenuto solo dopo che tale pregresso licenziamento era stato già invalidato dal giudice a seguito di ricorso del lavoratore. Si tratta quindi di atto avente una specifica funzione economica e dunque efficace (ancorchè in ipotesi annullabile), non precluso come tale, secondo quanto detto, al datore di lavoro.
21. La sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento in ragione dell'intervenuta decadenza.
22. Le spese e competenze di lite devono compensarsi integralmente tra le parti in considerazione della posizione giuridica ed economica delle stesse e dell'oggetto della controversia.

PQM

rigetta il primo e terzo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda del lavoratore; spese dell'intero processo compensate.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014


 

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