REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7629/2007 R.G., avente per oggetto: impugnazione di licenziamento per giusta causa, promossa
da A**** G**** -ricorrente-
contro S***** s.p.a. -resistente-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 09.08.2007 e notificato il 29.10.2007, A**** G**** impugnava il licenziamento intimato dalla S**** Spa con telegramma ricevuto il 06.03.2007 e con successiva lettera del 07.03.2007 affermando, l'inefficacia dello stesso per il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione della lettera di giustificazioni del lavoratore; l'illegittimità del predetto licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo poichè i fatti addebitati al ricorrente, ossia la sua irreperibilità durante l'orario di servizio, erano stati il frutto di un equivoco determinato da problemi tecnici di comunicazione non essendoci stato alcun allontanamento del personale dal proprio posto di lavoro. Chiedeva, per tali ragioni, l'annullamento del licenziamento intimato, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 dello Stat. Lav.

Costituendosi in giudizio la S**** affermava la tempestività della comunicazione del licenziamento alla ricorrente e la sussistenza dei presupposti per il recesso dal rapporto di lavoro. infatti, non riuscendo a contattare la ricorrente sulla postazione di lavoro, la società avvertiva i Carabinieri, i quali recatisi nella sede di via M****** in Acireale, non trovavano il personale addetto; ciò rappresentando un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, aggravato dall'interruzione di pubblico servizio, doveva ritenersi legittimamente erogata la sanzione espulsiva. Affermava altresì la resistente che la sanzione comminata era compatibile con il CCNL di categoria e che, in via riconvenzionale e subordinata, la condotta della ricorrente avrebbe potuto essere inquadrata alla stregua di un giustificato motivo soggettivo dell'intimato licenziamento, avendo fatto venir meno il rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso o, in via subordinata, dichiararsi legittimo il licenziamento.
Espletata attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note, all'udienza del 22.12.2010, la causa è stata discussa oralmente sulle conclusioni delle parti nonchè decisa come da dispositivo in atti di cui si è data pubblica lettura.

Motivazione

Va preliminarmente rilevata la tempestività della comunicazione di licenziamento da parte della società resistente, avendo essa inviato il relativo fax e pedissequa raccomandata entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge a pena di decadenza.

Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla A****, essa deve ritenersi fondata e va conseguentemente accolta.
Dalla istruzione della causa è emerso, infatti, che la violazione dei doveri contrattuali da parte della ricorrente è stata determinata da circostanze a lei non imputabili, il che comporta l'insussistenza della giusta causa del licenziamento, l'onere di provare la quale incombe sul datore di lavoro a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966.
Invero, nel corso del giudizio, è stato acclarato che l'equipaggio del Pronto Soccorso di cui faceva parte la ricorrente, insieme a P*** S**** - in qualità di dipendenti della S**** - e C*** G****, poteva essere contattato dalla centrale operativa in due diversi modi, al telefono fisso presso la postazione c.d. In*** 1, ossia presso la sede del vecchio ospedale di Acireale, in via M****, oppure presso la postazione mobile, ossia il veicolo di servizio, tramite la radio o il cellulare messo a disposizione dalla società resistente. Risulta confermato che il giorno 18.01.2007 il predetto equipaggio si trovava presso la postazione mobile e che un guasto agli strumenti di comunicazione (nella specie, al cellulare di servizio) ha impedito alla ricorrente di ricevere le chiamate dalla centrale operativa per circa un'ora fino a quando l'intervento del medico, S**** L****, ha consentito la ripresa delle comunicazioni. La superiore circostanza non è stata smentita dal sopralluogo effettuato dai carabinieri il gorno stesso su segnalazione della società resistente, i quali, recatisi presso la sede del vecchio ospedale, non hanno trovato nessuno, ma non hanno esteso le ricerche ai veicoli di servizio presenti sul piazzale antistante, stando a quanto emerge dalla annotazione di servizio in atti e dalle dichiarazioni degli autori del sopralluogo.
Quanto evidenziato si evince innanzitutto dalla deposizione di C**** G****, il quale afferma: "Nella giornata del 18 gennaio 2007 ho prestato servizio unitamente al sig. P**** S*** ed alla sig.ra A**** G**** (...) ricordo che ci siamo trattenuti presso la postazione fissa sino alle 9:00; successivamente ci siamo recati sull'autoambulanza affinchè io potessi effettuare le verifiche del funzionamento della strumentazione e della completezza del materiale in dotazione" e poi: "ricordo di essere stato contattato da un'operatrice della centrale operativa che era in possesso del numero del mio telefono cellulare, la quale mi ha chiesto dove mi trovassi; dopo aver appreso che mi trovavo ad Acireale mi ha riferito che l'operatrice della centrale operativa aveva tentato di rintracciare la postazione I***1 tramite il telefono cellulare e che non aveva trovato nessuno sicchè mi invitò a contattare la stessa operatrice; successivamente dopo aver contattato tale operatrice la stessa mi riferì che da circa un'ora tentava di raggiungere telefonicamente la postazione e che la stessa non era raggiungibile telefonicamente". Il teste aggiunge, infine, che nonostante la ricezione del cellulare apparisse ottimale, l'apparato non riceveva le telefonate.
Tali circostanze sono confermate dall'altro teste, S*** L****, il quale, contattato dalla società resistente, è intervenuto per sostituire il telefono guasto presso la postazione mobile: "Qualche giorno prima della festività di San Sebastiano mi sono recato presso la postazione sita in Acireale perchè era stato segnalato un guasto al telefono cellulare della stessa postazione; il guasto riguardava i telefono cellulare (...) successivamente ho verificato che il guasto permaneva pertanto ho telefono al gestore telefonico (gestore TIM), il quale mi ha riferito che nella giornata si era verificato un guasto alla zona di Acireale, sicchè vi erano problemi di ricezione; mi hanno riferito che avrebbero provveduto ad effettuare i dovuti interventi e di telefonare il giorno dopo".
Le dichiarazioni dei due testimoni sono concordanti e sufficientemente specifiche circa i fatti affermati, prive di pregio essendo le deduzioni della resistente in ordine alla loro inattendibilità, genericità e contraddittorietà; e invero, quanto a S****, la deposizione non va considerata priva di valore probatorio sol perchè de relato, dovendosi ritenere prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il raccordo e la concordanza con altre risultanze istruttorie attribuisce rilievo, ai fini del convincimento del giudice, alla testimonianza de relato - che non sia de relato actoris - quando il teste riferisca informazioni ricevute da terzi estranei alla causa (Cass. Civ. 8358/2007, Cass. civ. 3709/2008, Cass. civ. 11844/2006). Nel caso di specie il teste riporta quanto appreso dall'operatore del gestore TIM e le sue affermazioni trovano preciso riscontro in quelle del C*** il quale conferma il malfunzionamento del telefono cellulare.
Quanto alla mancata denuncia di guasti agli strumenti di comunicazione della postazione mobile va precisato che tale condotta non è oggetto del presente giudizio, il quale verte sul presunto allontanamento della ricorrente dalla postazione di lavoro, e che, in ogni caso, i testi parlano di assenza di campo della strumentazione radio e di problemi di ricezione del cellulare, circostanze cmpatibili con l'impossibilità di comunicare non imputabile al ricorrente; ciò induce a ritenere irrilevante ai fini del decidere ex art. 421 c.p.c., la documentazione allegata da parte resistente alle note conclusive e non ammessa perchè tardivamente prodotta.
Per altro verso, dalle deposizioni dei due carabinieri, B*** A*** e B**** C****, si ricava chiaramente che il loro intervento si è limitato a verificare la presenza di personale nella sede di via M***, senza effettuare accertamenti sui veicoli di servizio presenti in zona; in particolare il B*** C**** ha affermato di aver visto delle autoambulanze nel piazzale antistante il vecchio ospedale, senza tuttavia verificare la presenza di personale all'interno. In ultimo, la circostanza che nè la ricorrente nè il teste C*** abbiano notato la presenza dei militari non induce a dubitare della ricostruzione in punto di fatto emersa nel corso del giudizio.
L'esito dell'istruzione conduce a escludere che la ricorrente abbia posto in essere una condotta non conforme agli obblighi contrattuali, dal che discende l'infondatezza dell'addebito mosso dalla società resistente e, conseguentemente, l'illegittimità del licenziamento intimato ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Va altresì ritenuta priva di pregio la domanda subordinata riconvenzionale spiegata da parte resistente volta all'accertamento della legittimità del licenziamento poichè la condotta della A*** avrebbe giustificato il recesso unilaterale del datore di lavoro per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604/1966. E invero, avendo ricevuto smentita i fatti posti a fondamento dell'addebito nei confronti della ricorrente, viene meno qualsiasi possibilità di considerare non conforme agli obblighi contrattuali il comportamento posto in essere il 18 gennaio 2007, anche volendogli attribuire un rilievo meno intenso rispetto a quello richiesto per il licenziamento per giusta causa.
Di contro deve essere accolta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente in forza del'art. 18 Stat. lav.
Sussistono infatti i requisiti dimensionali necessari per l'applicazione del I comma dell'art. 18, nè l'impresa resistente ha dedotto diversamente. Quanto al risarcimento del danno, in ossequio al disposto dell'art. 18 comma 4 dello Stat. lav., esso va quantificato tenendo conto degli elementi fissi dell'ultima retribuzione percepita dalla ricorrente (come da busta paga del mese di gennaio 2007 versata in atti), moltiplicandola per i mesi trascorsi dal giorno del licenziamento invalido fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro; a ciò deve aggiungersi il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Va rigettata invece la pretesa risarcitoria in ordine al danno morale non avendo la ricorrente dedotto alcun elemento a sostegno della stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da A*** G**** con ricorso depositato il 09.08.2007 contro la S**** spa
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato, con comunicazione del 06.03.2007, dalla S**** nei confronti di A***** G**** per leragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la società resistente alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonchè al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del 06.03.2007 a quella dell'effettiva reintegrazione, gravata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la S**** spa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.266,00 di cui euro 1.446,00 per diritti e euro 820,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 22.12.2010
Questo provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Sebastiano Cassaniti
Depositato in cancelleria oggi 22.12.2010


 

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