REPUBBLICA ITAL|ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CiVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36608/2012 promossa da:
M.B., U.Q., con iI patrocinio dell'avv. M.C., elettivamente domiciliati in Milano, _____ presso iI difensore avv. L.M.
ATTORI OPPONENTI
contro
N.I. SPA, con il patrocinio dell'avv. T.F. e dell'avv. S.G., elettivamente domiciliata in Milano, ______ presso iI difensore avv. T.F.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato come da citazione in opposizione. Parte convenuta ha precisato come da comparsa di risposta insistendo per la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

Svolgimento del processo

1) Con citazione ritualmente notificata M.B. e U.Q. si sono opposti al decreto ingiuntivo n.9402/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 13/3/2012 deducendo:
- la prescrizione del diritto ex art. 2955 c.c.;
- la nullità della notifica del decreto ingiuntivo.

1)1 Si è costituita la N.i. s.p.a chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2).2 Successivamente aIIa concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il Giudice Istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

2) Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per iI risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed iI relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui iI debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè iI debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non I'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, aI creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."

Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre i debitori opponenti hanno dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, tenuto conto della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione.

In particolare, l'eccezione di prescrizione presuntiva appare infondata, trattandosi, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, di rapporti contrattuali in essere tra soggetti imprenditori, tenuto anche conto della mole di prodotti venduti, circostanza all'evidenza incompatib!le con iI bisogno meramente familiare come dedotto dagli opponenti.

Anche l'eccezione di nullità della notifica appare infondata, tenuto conto, da un lato, della visura camerale prodotta dall'opposta, da cui emerge la rappresentanza disgiunta a tutti i soci, e dall'altro dal fatto che la notifica effettuata ad uno dei soci della società B.s.n.c. è certamente sufficiente a radicare ii contraddittorio.

Oltretutto, a fronte delle specifiche deduzioni svolte dalla opposta, parte opponente nulla ha replicato e infatti nessuna memoria 183 c.6 c.p.c., nonostante formale richiesta, è stata depositata.

Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e iI decreto ingiuntivo n. 9402/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 13/3/2012 deve essere integralmente confermato.

3) Le spese seguono la soccombenza. Sul punto, ai sensi dell'art. 41 del Decreto 140/2012 che ha riformato la disciplina dei compensi professionali "le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (avvenuta il 23 agosto 2012). Pertanto iI Tribunale applicherà la nuova normativa aI caso concreto. Conseguentemente M.B. e U.Q. dovranno rifondere, in solido tra di loro, alla N.I. s.p.a. le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compenso oltre a c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

3).1 Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma Ill, c.p.c. Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunafe di Varese 21-22 gennaio 2011 ; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi - nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.

Nella specie, I'atteggiamento processuale di parte opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante nè corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta di non depositare neppure una memoria, nonostante le deduzioni svolte dalla opposta, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi - quantomeno -di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo e che pertanto M.B. e U.Q. dovranno pagare, in solido tra di loro, alla N.i. s.p.a. considerate le spese di lite liquidate nonchè il valore della controversia, la somma di euro 2.000,00.

PQM

ll Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna M.B. e U.Q. a rifondere, in solido tra di loro, alla N.i. s.p.a. le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per compenso oltre a c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3. condanna M.B. e U.Q. a pagare, in solido tra di loro, alla N.i. s.p.a. la somma di euro 2.000,00 ex art. 96 comma Ill c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2014.
Depositata in cancelleria il 20 marzo 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.