Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi degli artt. 669 quinquies e 670 n. 1 c.p.c. in data 15/11/2013 da
BARBARA GIORGIA INVERNIZZI & BEATRICE ARIANNA INVERNIZZI, elettivamente domiciliate in Milano, corso Europa 14, presso il procuratore e difensore Giuseppe GUASTAMACCHIA
contro
G I O R G I O B R O N Z I N , rappresentato e difeso dagli avv. Alberto POLI e Andrea DE SIMONE

Motivazione

letti il ricorso e la memoria difensiva ed esaminati i documenti prodotti,
sentite le parti, quanto al dr. BRONZIN in persona dei suoi procuratori, alle udienze del 29/11/2013 e del 10/12/2013,
richiamato il provvedimento emesso l'11/12/2013, la cui motivazione di seguito si ritrascrive:
"(...) preso atto che l'iniziativa delle ricorrenti, sotto il profilo del pericolo da esse
paventato, si fonda :
- sull'intervenuta estromissione delle sorelle INVERNIZZI, oltre che dalla quota di utili, dai poteri di controllo soprattutto contabile loro riconosciuti dai contratti stipulati fra le parti il 22/2/2001 e 10/3/2002 (nonché dalla scrittura integrativa del 27/7/2007);
- sulla possibilità ventilata dal dr. BRO NZIN, sempre in violazione degli accordi contrattuali, di esitare in vendita la farmacia (allo spirare del termine di efficacia del contratto -31/12/2015- ovvero anticipatamente rispetto a tale termine) a terzi diversi dalle INVERNIZZI o da soggetto da queste individuato, quale si evinceva indirettamente da un inciso alla pag. 8 della memoria depositata in altro procedimento nonché dalla comunicazione -contenente l'assegnazione di un " termine perentorio " di 30 giorni per l' " esercizio della prelazione " altrettanto unilateralmente concessa dal resistente- inviata alle INVERNIZZI il 30/10/20132 ;
- sulla mala gestio del BRONZIN nell'esercizio dei suoi poteri di conduzione della Farmacia Europea di largo Scalabrini 6 in Milano, quale emergerebbe dalle iniziative giudiziali di fornitori ed ex dipendenti elencate (e in parte documentate) alle pagg. 21 e 22 del ricorso, e dal conseguente pericolo di deterioramento dell'azienda oggetto della domanda di merito preannunciata alla pag. 18 del ricorso stesso;
rilevato che in corso di procedimento:
• i difensori del resistente hanno dichiarato nella loro memoria di costituzione e ribadito all'udienza del 29/11/2013 che il dr. G iorgio BRONZIN non avrebbe alcuna intenzione di vendere a terzi in violazione degli accordi contrattualmente assunti sul punto, essendo state equivocate dalle ricorrenti le sue affermazioni da esse riportate a tal riguardo;
• il giudice, sul presupposto (confermatogli dalle parti) che il loro intento fosse quello di procedere anticipatamente alla retrocessione della Farmacia ai sensi degli artt. 7) e 8) della scrittura privata del 22/2/2001 e VIII co. 1° e 2° del contratto di associazione in partecipazione del 10/3/2002, ha formulato all'udienza del 29/11/2013 una articolata proposta transattiva subito accettata da Beatrice INV ERNIZZI e che i difensori del resistente si sono riservati di
sottoporre al proprio cliente;
• lo stesso dr. BRO NZIN, in un autografo depositato all'udienza del 10/12/2013, è sorprendentemente tornato sui propri passi rispetto alla proclamata urgente intenzione di cedere anticipatamente rispetto al 31/12/2015 la Farmacia, dichiarando non esser " più [sua] intenzione rescindere anticipatamente il contratto di associazione in essere tra lo scrivente e le Signore Beatrice e Barbara Invernizzi " né quindi "cedere la titolarità della Farmacia Europea fino al termine del contratto di associazione contrattualmente previsto al 31.12.2015" ;
ritenuto che per avvalorare tali dichiarazioni (peraltro equivoche in ordine alla volontà del dr. BRO NZIN, spirato il termine di efficacia del contratto, di rispettare le clausole contrattuali sopra citate) e togliere ogni dubbio che il proprio ondivago atteggiamento non sia un escamotage per neutralizzare l'istanza di sequestro lasciando immutata sotto ogni altro aspetto la situazione di conflitto e obiettiva incertezza venutasi a creare fra le parti, occorre che il resistente ne l l'interesse (processuale) propr io e in que l lo (sostanziale) comune:
A. prenda espressa posizione su quanto dedotto dalle ricorrenti alle pagine 21 e 22 del ricorso;
B. ostenda, depositandolo in giudizio, un conto economico di periodo della Farmacia Europea relativo quantomeno al periodo 1°/1/8 - 30/11/2013;
C . integri la propria dichiarazione del 10/12/2013 esplicitando il proprio impegno, al termine del 2015, a procedere alla cessione della F armacia Europea ai soggetti e secondo le regole fissate dagli artt. 7) - 8) della scrittura privata del 22/2/2001 nonché VIII co. 1° e 2° del contratto di associazione in partecipazione del 10/3/2002; che solo all'esito di ciò sarà possibile, in pro vel in contra, una più compiuta valutazione dell'istanza cautelare in esame, in particolare sotto il profilo dell'opportunità o meno del sequestro giudiziario richiesto dalle INV ERNIZZI (...)";
rilevato che ottemperando a tale sollecitazione, il resistente in data 20/1/2014 ha:
1. riferito analiticamente delle iniziative giudiziali e delle pretese dei creditori rappresentate dalle ricorrenti, dando conto delle ragioni per le quali in alcuni casi le aveva opposte e precisando di esser pronto a provvedere ai relativi pagamenti (quanto alla ex dipendente BRONGO, già avvenuto a seguito di conciliazione recentissimamente intercorsa) senza che ciò mettesse a repentaglio l'equilibrio finanziario della Farmacia Europea (cfr. pagg. 1- 4 della memoria integrativa);
2. a tale ultimo proposito, reso il conto della propria gestione per l'anno 2013, da cui in effetti risulta un utile ante imposte superiore ad € 110.000,00;
3. dichiarato infine personalmente il proprio impegno "al termine dell'anno 2015 a cedere la F armacia Europea (...) ai soggetti e secondo le regole fissate dagli artt. 7( e 8) della scrittura privata datata 22 F ebbraio 2001 nonché secondo quanto previsto dal punto VIII comma 1° e 2° del contratto di associazione in partecipazione datato 10 Marzo 2002";
ritenuto che alla luce di tali documentati chiarimenti, e fermi gli altri aspetti delle controversia che sta tuttora opponendo le parti (con particolare riguardo all'impedimento dell'esercizio da parte delle ricorrenti dei poteri gestori e della partecipazione agli utili loro spettanti ex contractu), non può più ritenersi sussistente il periculum dedotto dalle INVERNIZZI a sostegno della propria istanza di sequestro giudiziario, che per tale assorbente ragione andrà respinta;
che tuttavia Giorgio BRONZIN, che ha dato oggettivamente causa alla presente iniziativa cautelare per le ragioni indicate nei primi tre alinea del provvedimento dell'11/12/2013 sopra riportato, tali per cui alla data di deposito del ricorso il timore di dispersione e vendita a terzi del compendio aziendale paventato dalle ricorrenti doveva invece ritenersi fondato, dovrà rifondere alle gemelle INVERNIZZI le spese del procedimento, liquidabili -atteso l'esito del ricorso- in complessivi € 1.839,20 (di cui € 339,20 per anticipazioni esenti), oltre su € 1.500,00 agli accessori di legge
indicati in dispositivo,

PQM

visti gli artt. 669 bis e seguenti nonché 91 c.p.c.,
1) rigetta il ricorso cautelare meglio indicato in epigrafe, per le sopravvenute ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna Giorgio BRONZIN a rifondere a Barbara e Beatrice INVERNIZZI le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 1.839,20, oltre sull'imponibile al rimborso del contributo previdenziale (C.p.a.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 22/1/2014


 

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