REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15895/2011 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO PORPORA 16, presso lo studio dell'avvocato MOLE' MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO FILIPPETTO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1829/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/12/2010, R.G.N. 614/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato MARIO ARPINO per delega;
udito l'Avvocato MARCELLO MOLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15 marzo 1991 M.D. ha convenuto davanti al Tribunale di Firenze l'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato recapito del telegramma con cui il Ministero della Difesa lo aveva invitato a presentarsi per essere incluso fra i partecipanti alla scuola sottufficiali della Marina militare (specialità elettricisti).

Egli aveva perso così non solo i compensi previsti in suo favore per i tre anni e sei mesi di frequenza della scuola, ma anche la possibilità di essere ammesso al successivo passaggio in servizio permanente, a cui era normalmente ammesso il 96% di coloro che avevano frequentato la scuola.
Il Ministero si è costituito, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza non definitiva n. 764/1995 il Tribunale ha accertato e dichiarato la responsabilità del convenuto e, con sentenza definitiva n. 3321/2004, ha emesso condanna al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 320.641,35 oltre interessi, a compenso della differenza fra gli introiti che l'attore ha ricavato dall'attività di geometra, effettivamente svolta, e quelli che avrebbe potuto percepire se avesse potuto partecipare alla Scuola ed essere ammesso in servizio permanente come sottufficiale. Proposto appello principale dalla s.p.a. Poste Italiane, subentrata al Ministero, e incidentale dal M., con sentenza 22 giugno/27 dicembre 2010 n. 1829 la Corte di appello di Firenze - in parziale riforma della sentenza definitiva - ha ridotto ad Euro 44.157,15, oltre rivalutazione monetaria e interessi, la somma spettante al M. in risarcimento dei danni, ponendo a carico dell'appellata i due terzi delle spese dei due gradi del giudizio.
M.D. propone un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste Poste it. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivazione

1.- La Corte di appello ha ridotto la somma spettante al M. in risarcimento dei danni ritenendo mancante la prova, anche per presunzioni, che - scaduto il periodo di ferma di tre anni e sei mesi per la partecipazione al Corso - il rapporto alle dipendenze del Ministero della Marina sarebbe continuato, mediante passaggio dell'allievo al servizio permanente. Ha pertanto commisurato l'importo del risarcimento agli emolumenti che questi avrebbe potuto conseguire nei tre anni e sei mesi di frequenza della scuola.

2.- Con l'unico motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha riconosciuto che dalla documentazione in atti risulta che egli aveva superato le prove attitudinali per l'ammissione alla scuola sottufficiali e che il suo inserimento nel corso era subordinato esclusivamente all'esito positivo della visita medica: esito che poteva legittimamente presumersi sulla base degli accertamenti medici successivi ed in particolare di quello svolto per il servizio di leva; che pertanto non vi erano ostacoli oggettivi a che egli potesse effettivamente passare in servizio permanente.

3.- Il motivo non è fondato, pur se deve essere integrata la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha testualmente dichiarato che "non vi è alcun elemento concreto, anche di natura meramente presuntiva, che consenta di ritenere come ipotesi verosimile (ossia come ipotesi "più probabile che non") che, terminato il periodo di ferma, il suddetto rapporto sarebbe continuato, nè tanto meno che la carriera militare sarebbe proseguita per tutta la sua naturale durata".
A fronte di tale motivazione il M. avrebbe dovuto indicare quali prove e quali circostanze presuntive egli abbia dedotto, sufficienti a giustificare l'accoglimento della sua domanda, che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare e di valutare.
L'unica sua deduzione in tal senso sta nel fatto che normalmente il 96% dei frequentanti la Scuola viene ammesso al servizio permanente.
Trattasi indubbiamente di circostanza che - sulla base di considerazioni meramente probabilistiche - avrebbe potuto consentire di individuare un collegamento fra l'inadempimento imputabile al servizio postale e la perdita dell'opportunità di carriera in cui si concretizza il danno.
Ma le considerazioni che stanno alla base della sentenza impugnata non attengono solo a tale astratta possibilità, bensì al complesso di circostanze di contorno, idonee a rendere credibile la circostanza che solo per effetto della mancata consegna di un telegramma il M. abbia diritto alla ricostruzione economica di un'intera carriera militare, senza avere neppure dedotto e spiegato - anche a voler prescindere dalla specifica dimostrazione - perchè la mancata consegna del telegramma gli abbia impedito di venire comunque a conoscenza, per altre vie, della convocazione; perchè non abbia potuto essere ammesso tardivamente alla Scuola, nè iscriversi al concorso immediatamente successivo, sì da limitare l'entità dei danni; come e perchè gli sia rimasta preclusa ogni altra possibilità di intraprendere la carriera militare, così ribadendo e rendendo evidente e palese il suo effettivo interesse a percorrerla, nonostante quel primo inconveniente.

La mancata consegna del telegramma ha indubbiamente costituito un illecito grave, di cui la Corte di appello ha riconosciuto il risarcimento, commisurandolo ai compensi che il ricorrente avrebbe percepito per tutti gli anni di frequenza della Scuola. L'ulteriore evoluzione della carriera militare nel senso preteso dal ricorrente avrebbe richiesto la deduzione di ulteriori e più significativi elementi di prova, sufficienti a giustificare la presunzione che l'intera vita professionale del danneggiato sarebbe stata effettivamente condizionata da quel disservizio postale.

Su queste circostanze il ricorrente nulla ha dedotto in questa sede e nulla dichiara di avere dedotto nelle sedi di merito, al fine di giustificare il suo addebito alla sentenza impugnata di insufficiente motivazione.
4.- Il ricorso deve essere rigettato.
5.- Considerata la natura della controversia; la circostanza che il M. è stato comunque vittima di un illecito astrattamente suscettibile di risarcimento e che la disparità fra le decisioni delle sentenze di merito può avere creato incertezza circa la fondatezza delle ragioni fatte valere in questa sede, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015


 

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