REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.R.;
avverso la sentenza n. 7130/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo

1. C.R. era imputato del reato di cui alla L. 8 febbrao 2006, n. 54, art. 3, (in relazione all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies) per non aver provveduto a versare la somma di mantenimento e quelle previste a titolo di contribuzione nelle spese straordinarie nell'interesse dei tre figli (nati rispettivamente il ____, il _______ e il ______), come stabilite nel verbale di separazione personale dei coniugi omologato dal Tribunale di Lodi con decreto del 29.10.2004. Ciò, dal maggio 2006 ed in permanenza attuale.
Condannato dal Tribunale di Milano in data 6.7.2011 alla pena di due mesi di reclusione e 200 Euro di multa, con sentenza confermata dalla Corte d'appello il 19.6.2013, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione rappresentando che, divenuti maggiorenni i figli e definiti con sentenza del Tribunale di Lodi in data 3.9.2013 e in sede di "divorzio congiunto" tutti i rispettivi rapporti economici, il 9.10.2013 la parte civile Ca. Ra. (madre e già moglie) ha rimesso la querela che aveva dato origine al procedimento. Con unico motivo chiede pertanto che questa Corte suprema dichiari l'estinzione dei reati per intervenuta remissione della querela.

Motivazione

2. Il ricorso va innanzitutto giudicato ammissibile.
2.1 Va infatti premesso che questa Corte ha già affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata e intervenuta dopo la deliberazione della sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (come è nella fattispecie), con la conseguente dichiarazione di estinzione del reato (Sez. 6, sent. 2248/2011).
3. La questione di diritto - se il reato previsto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, sia procedibile a querela anzichè d'ufficio - sottesa alla richiesta del ricorrente, costituendone il presupposto logico e sistematico, va tuttavia risolta in senso opposto all'aspettativa del ricorrente.
Tale norma prevede che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies". Vi è pertanto un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies: rinvio che, pertanto, riguarda non solo il trattamento sanzionatorio ma pure il regime della procedibilità.
3.1 Con sentenza del 31.1-31.5.2013 n. 23866 le Sezioni unite hanno insegnato il principio di diritto che "il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nella L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, all'art. 570 c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità".
Non vi sono ragioni per non confermare tale insegnamento anche con riferimento al reato per cui si procede.

Sia la ricordata e davvero inequivoca lettera della norma (che, come rilevato, afferma l'applicabilità senza riserve della disciplina prevista per l'art. 12 sexies) sia la ratio legis che ha condotto alla normativa L. n. 54 del 2006, ex art. 3, (per tutte, Sez. 6, sent. 46750/2012 e 44629/2013) impongono tale conclusione.
3.2 Deve pertanto enunciarsi il principio di diritto che il reato previsto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa.
4. L'ammissibilità del pur infondato unico motivo in concreto enunciato nel ricorso pone questa Corte suprema nella pienezza della sua cognizione e, in particolare, nelle condizioni di applicare i poteri d'ufficio espressamente previsti dal capoverso dell'art. 609 c.p.p.
Va in proposito rilevato come, nella fattispecie, la pena che risulta in concreto essere stata applicata deve, proprio a seguito del rinvio integrale alla disciplina della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, essere considerata illegale. L'imputato è stato infatti condannato a pena congiunta, dovendo invece trovare applicazione la pena alternativa prevista dal primo comma dell'art. 570 c.p., (alla luce dell'insegnamento della già richiamata Sez. U. sent. 23866/2013).
Sul punto si impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2014


 

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