Tribunale Assisi - Sezione Civile - Sentenza 24 aprile 2014 n. 796
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE DISTACCATA DI ASSISI
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Assisi, Dott.ssa Rosa Lavanga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione da
E. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A.A. e dall'Avv. G.P. ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via ____presso lo studio dell'Avv. G.P. come da mandato a margine dell'atto di citazione
Attore
nei confronti di
P. Dr. P.M., rappresentato e difeso dall'Avv. N.Z. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via _____, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: Risarcimento danni
CONCLUSIONI PER L'ATTORE: “Voglia il Tribunale adito, in via di merito, accertare che il Notaio Dott. P.M.P. è stato inadempiente all'obbligo specificato, e che il fatto denunciato è potenzialmente idoneo a recare pregiudizio alla società attrice: conseguentemente emettere a suo carico sentenza di condanna generica al risarcimento del danno che risulterà da separato giudizio. Spese rifuse”.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: “Voglia il Giudice adito, nel merito, in via gradata e salvo gravame, respingere ogni domanda avanzata da E. S.r.l., in quanto infondata e, in ogni caso, non provata. In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la sussistenza di una qualche responsabilità del convenuto e di un danno risarcibile e quindi l'accoglibilità di una qualche domanda, riconoscere il comportamento della società attrice contrario ai principi di correttezza e buona fede e il fatto colposo di questa nella causazione del danno e, in applicazione dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., affermare tale concorso, diminuendo o anche escludendo l'entità del risarcimento stesso. Spese del giudizio in ogni caso rifuse o come di ragione”.

Svolgimento del processo

Introitava il presente giudizio la società E. S.r.l. nei confronti del Notaio Dott. P. il quale, richiesto di costituire con atto pubblico, come in effetti avveniva in data 30.12.2006 (atto rep. N. 232.139-racc. n. 40.882), la società E. S.r.l., ed espressamente (art. 14) richiesto di trascrivere l'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia, ottemperava a tale ultima istanza solo in data 10.9.2007. A completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, i signori C.G. e Me.Ma.Va. conferivano in società i seguenti beni immobili e diritti immobiliari siti in Comune di Bettona: - “In via ___, diritto d'usufrutto su fabbricato da terra a cielo su tre livelli ____. Nel N.C.E.U. del Comune di Bettona, detto immobile è censito al foglio ____ - particella n. ____ sub ____- Cat. A/2 - classe 2A- vani 5,5 - R.C. Euro 383,47; ____ sub ____ - Cat. A/10 - classe U- vani 2 - R.C. Euro 408,00; ____ sub ____ – Cat. A/10 -classe U vani 1,5 - R.C. Euro 306,99 (di titolarità del Sig. C.)”; - in Frazione Passaggio, via ____ (già P.zza ___) piena proprietà su porzione di fabbricato adibito ad ufficio ___. Nel N.C.E.U. del Comune di Bettona detto immobile è censito al ______ - Frazione Passaggio P.T - Cat. B/4, classe U - mq. 462 -R.C. Euro 477,20 (di proprietà dei Signori C.G. e M.M.V.)”.
Veniva altresì specificato che “detti immobili presentano un valore di Euro 391.093,50, come emerge dalla perizia redatta ai sensi dell'art. 2465 del c.c. in data 4 settembre 2006 dal Dott. V.F., con studio in Terni, Via ___, a sua volta nominato dalle parti, e dallo stesso asseverala con giuramento avanti il Cancelliere C2 del Tribunale di Terni in data 4 settembre 2006 - cron. n. 3592: detta perizia si allega in originale al presente atto sotto la lettera B”.
Accadeva che, in data 30.8.2007, i sopradescritti immobili venivano assoggettati ad iscrizione ipotecaria ad iniziativa di Equitalia Serit S.p.A. per l'importo di Euro 757.819,92, di cui Euro 378.909,96 in linea di capitale dovuto dal Sig. G.C., come da nota di iscrizione ipotecaria allegata sub. 3 al fascicolo di parte attrice.
L'inopponibilità al creditore ipotecario Equitalia Serit S.p.A. del conferimento degli immobili alla società E. s.r.l., ai sensi dell'art. 2644 c.c., induceva la società attrice a contestare al Notaio Dr. P. l'inadempimento, fonte di sua responsabilità, per la tardiva trascrizione dell'atto pubblico del 30.12.06, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Concludeva pertanto la società attrice per la declaratoria, con sentenza di condanna generica, del Notaio Dr. P. al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio.

Si costituiva il professionista convenuto contestando le domande attoree delle quali domandava il rigetto. Solo per la non creduta ipotesi di accoglimento delle domande contro di lui spiegate, domandava di essere tenuto manlevato ed indenne dalla propria compagnia assicuratrice, Lloyd's di Londra, per la responsabilità professionale, per la cui chiamata in giudizio chiedeva disporsi il differimento dell'udienza di prima comparizione. Adduceva a motivo della ritardata trascrizione dell'atto la mancata comunicazione da parte dell'amministratore della costituita società del numero di partita IVA della stessa nonché la dimenticanza dell'adempimento da parte della collaboratrice addetta allo studio. In ordine al chiesto risarcimento, precisava come allo stato alcun danno fosse risarcibile, vertendosi semmai in tema di danno futuro e potenziale. Circa l'entità del ritardo, rimarcava l'assenza di norma che predetermini il tempo in cui le trascrizioni devono essere eseguite. Nel caso di ritenuta sussistenza del danno questo sarebbe, comunque, da imputare anche ad un comportamento colposo della società attrice, avendo la stessa omesso di comunicare, come detto sopra, il numero di partita IVA e di informarsi delle ragioni sottese alla mancata trascrizione.
Autorizzato alla chiamata in giudizio della Compagnia Lloyd's di Londra, all'udienza del 17.12.2009 il Notaio P. dichiarava di rinunciare alla chiamata in causa del proprio assicuratore. Istruito il giudizio, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivazione

Una valutazione della congruità del tempo trascorso tra la stipula dell'atto e la sua trascrizione va necessariamente condotta indipendentemente dall'ipotesi in cui le parti hanno espressamente richiesto la trascrizione.
Al riguardo si osserva che il dovere giuridico, l'obbligo di legge, di curare che la trascrizione venga eseguita (peraltro indipendentemente da qualsiasi incarico ricevuto dalle parti), costituisce il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2671 c.c. Responsabilità che inerisce alla pubblica funzione del Notaio che ha l'obbligo di curare che la trascrizione venga eseguita “nel più breve tempo possibile”, senza negligenza ed imprudenza, cioè in ossequio al dovere di normale diligenza professionale media, esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.
Come affermato più volte dalla Suprema Corte “l'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.... essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede” (Cass. 6 aprile 2001 n. 5158). Con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.

Il periodo rilevante ai fini dell'accertamento della violazione del dovere di trascrivere con sollecitudine, e della conseguente responsabilità risarcitoria, va calcolato nel ritardo maturato al tempo dell'iscrizione pregiudizievole; nel caso concreto, il ritardo è pari a mesi otto e giorni dieci.
Premesso ciò, occorre valutare se tale lasso di tempo rappresenti una violazione dell'obbligo di trascrivere “nel più breve tempo possibile”. Considerata la natura contrattuale della responsabilità di che trattasi, si esclude che il termine entro il quale il notaio deve procedere a trascrizione coincida con quello dei trenta giorni indicato dallo stesso art. 2671 c.c., posto che tale termine rileva per chiara indicazione letterale solo ai fini della responsabilità fiscale. Ciò posto, ritiene il Giudicante che nel caso concreto il ritardo di mesi otto sia sufficiente ad integrare violazione dell'art. 2671 c.c. e ad esporre il Notaio convenuto alla conseguente responsabilità risarcitoria. Invero, emerge per tabulas che nell'intervallo tra la stipula dell'atto e la sua trascrizione sia intervenuta iscrizione pregiudizievole. Non è sufficiente a mutare questa situazione di mancanza di ragioni per procedere ad una tardiva trascrizione il fatto, allegato dal convenuto, della mancata comunicazione del numero di partita IVA e la mancata richiesta di informazioni allo studio notarile dei motivi del ritardo. Pertanto, conformemente a quanto appena detto, le richieste di risarcimento formulate nei confronti del Notaio P. devono essere accolte, potendosi affermare, senza dubbio alcuno, che il Notaio abbia impiegato per la trascrizione un tempo tale da violare gli obblighi contrattuali di cui all'art. 2671 c.c., tenuto conto della gravità delle conseguenze scaturenti dal ritardo.
Non sembra essere, infatti, condivisibile la pur pregevole difesa del professionista convenuto sulla inesistenza di una sua responsabilità professionale, o di una concorrente responsabilità dell'attrice, perché se è vero che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è “di mezzi” e non di risultato, è altrettanto vero che si chiede al professionista un comportamento, almeno, diligente ed il ritardo nel compimento di qualsivoglia attività non è giustificabile e - se foriero di danni - dà luogo a colpa professionale.
La domanda è quindi fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di P. Dr. P.M., accertato l'inadempimento del convenuto alla trascrizione dell'atto pubblico del 30.12.2006, condanna P. Dr. P.M. al risarcimento dei danni subiti da E. S.r.l. da quantificarsi in separato giudizio.
Condanna P. Dr. P.M. al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di E. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., in complessivi Euro 340,00 per spese e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.
Così deciso in Perugia, 14 marzo 2014.
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2014.


 

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