LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9508/2011 proposto da:
F.G.;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate;
- controricorrente -
e contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- intimato -
avverso la sentenza n. 88/5/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze del 4.10.2010, depositata l'8/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2013 dal Presidente Relatore Dott. Mario Cicala;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani.

Motivazione

E' stata depositata la seguente relazione:
1. Il gen. F.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 88/55/10 del 8 novembre 2010 che in accoglimento dell'appello dell'ufficio aveva escluso la deducibilità dal reddito rilevante ai fini IRPEF del contribuente per l'anno 2003, delle spese "afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio"; spese che era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento del Presidente del Tribunale di Livorno emesso in sede di separazione legale.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
In base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c), sono detraibili dal reddito: "c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".
E le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c. in quanto la disponibilità di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto
(a differenza del premio assicurativo per la polizza - vita che non concorre al "mantenimento" dell'assicurato ma costituisce una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del "mantenimento" cfr. Cass. civ., sez. trib., 31-01-2011, n. 2236).
Il contributo - casa è inoltre periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur "per relationem" a quanto risulta da elementi certi e conoscibili.
Resta inteso che, ai sensi del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 3, ove l'appartamento sia a disposizione della moglie e dei figli, la detrazione è limitata alla metà delle spese.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

PQM

La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013


 

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