REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Paternò, Avv. F. Filippello, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n.544/12 R.G. promossa
da
G. M. -opponente-
contro
B.M.R. - opposta-

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 8.02.12, G. M. conveniva in giudizio B.M.R. esponendo:
- che in data 4.01.12 B.M a mezzo del suo procuratore, ha notificato all'opponente decreto ingiuntivo n. 292/11 emesso dal Giudice di Pace di Paternò in data 23/12/11 per il pagamento di € 744,02 relativamente alle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori dei coniugi separati per come disposto dal Decreto di Omologazione n.59/011;
- che detto decreto era stato erroneamente concesso in favore di B.M. In quanto le spese straordinarie sostenute in favore dei figli e richieste nella percentuale del cinquanta per cento, non erano dovute, essendo il ricorrente coniuge obbligato a corrispondere alla moglie, in sede alla omologa della loro separazione, la somma di € 400,00.
Chiedeva pertanto l'opponente che il Giudice di Pace adito revocasse e/o annullasse il decreto ingiuntivo oggi opposto, per i motivi di cui in premessa dichiarando infondata la pretesa creditoria per il superiore importo di €.744,02 ed in subordine provvedesse a ridurre l'importo richiesto.
Si costituiva in giudizio B.M. la quale contestava in toto l'assunto dell'opponente chiedendo il rigetto di quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma dello stesso facendo rilevare come l'opponente si era impegnato in sede di separazione dei coniugi a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sborsate in favore dei figli minori.
Alla udienza del 26/06/12 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione, alla scadenza dei termini per il deposito di note conclusive.

Motivazione

L'opposizione proposta da G.M avverso il D.I. n.292/11 concesso dal Giudice di Pace di Paternò in data 23.12.11, è solo parzialmente fondata.
Prendendo in esame i motivi di impugnazione questo Giudice rileva:
- preliminarmente appare circostanza pacifica tra le parti (peraltro documentalmente provata) che nella omologa della separazione consensuale il Presidente del Tribunale ha fatto espresso riferimento sia al ricorso che al verbale della udienza di comparizione in cui “il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli B.R. e D.E. la somma di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie”;
- pertanto la materia del contendere riguarda espressamente l'individuazione corretta di cosa si intenda per “spese straordinarie”, data l'assenza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito;
- il legislatore infatti non detta alcuna disposizione destinata a distinguere precisamente le spese attinenti al soddisfacimento dei bisogni dei figli tra “spese straordinarie” e “spese ordinarie”;
- quanto oggi opposto non è, per come ritiene l'opposta, una ripartizione “a forfait” in quanto, per come sopra detto, la percentuale di spartizione delle spese è stata determinata da entrambe le parti, attiene invece alla mancata accettazione delle singole voci di spesa richieste come "straordinarie”;
- alla luce della giurisprudenza più recente, le “spese straordinarie" non possono mai ritenersi comprese in modo forfettario all'interno della somma da corrispondersi con l'assegno periodico e/o come mantenimento diretto (Cass.civ., n.9372, del 8 giugno 2012);
- uno dei criteri di differenziazione al fine di fornire un criterio generale tra l'una e l'altra categoria, è quello di riconoscere nelle “spese ordinarie” quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, ed in quelle “straordinarie”, invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori (a tal proposito il Decidente rileva come la casistica giurisprudenziale è varia e non sempre costante);
- è bene fare rilevare che spese straordinarie debbono essere assunte di comune accordo tra i genitori, ed anche se nella fattispecie ciò non è stato espressamente contestato dall'opponente, dalle specifiche lagnanze emerge la inesistenza del consenso prestato dall'opponente all'esborso delle spese effettuate e richieste dall'altro coniuge;
la Suprema Corte con sentenza n.10174, del 20 giugno 2012, ha statuito che “La parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all'atto; e, in particolare, ad esempio, all'iscrizione della prole presso un istituto privato”.
Nel caso concreto, quindi, l'iscrizione della minore ad una scuola privata, come qualsiasi altra decisione di maggiore interesse, si sarebbe dovuta assumere concordemente, l'assenza, invece, di qualsiasi consultazione del genitore non collocatario esclude che lo stesso possa essere solo richiamato per effettuare parte dell'esborso straordinario che ne consegue;
- la Giurisprudenza per quanto riguarda quelle maggiormente spese attinenti al profilo scolastico/educativo del minore è concorde nel ricondurre tra le spese ordinarie quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche, non essendo la frequenza scolastica da parte del minore qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica è stata considerata una spesa ordinaria in relazione alla normale vita seguita dal minore;
- per quanto riguarda i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n.19607, del 2011) e le ripetizioni scolastiche o gli sport (recentissima Tribunale di Roma, n.147, del 2013), inesistenti nella fattispecie, la giurisprudenza li riconduce più frequentemente alla categoria delle spese straordinarie;
- per quanto riguarda le esigenze sanitarie dei figli le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle spese ordinarie ed altre volte qualificate come spese straordinarie, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici, rientrano tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 4 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 5 dicembre 2011).
Da quanto sopra detto il Decidente ritiene che l'opponente dovrà corrispondere alla moglie:
- la somma di € 137,50 quale quota parte per l'acquisto degli occhiali da vista per la figlia B.;
- la somma di € 32,50 quale quota parte per ticket visita specialistica.
Nessuna altra somma è dovuta dall'opponente alla opposta in quanto vuoi perchè trattasi di somme non concordate tra i coniugi (istituto scolastico privato), vuoi perchè trattasi di spese (vestiario e calzature) rientranti perfettamente nelle spese ordinarie coperte dall'importo (€ 400,00) che il marito si è obbligato a corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli minori.
Da quanto sopra esposto questo Giudice ritiene solo parzialmente fondata la opposizione proposta da G.M. Avverso il decreto di ingiiunzione ottenuto nei suoi confronti da B.M. e ciò per i motivi di cui sopra.
Revoca quindi l'impugnato decreto di ingiunzione e condanna l'opponente a versare alla opposta B.M.R. la somma di € 170,00 così ridotta per le superiori motivazioni oltre interessi su tale somma dalla originaria domanda avanzata con il deposito del decreto ingiuntivo opposto oltre il 25% delle spese ed accessori liquidate nel decreto ingiuntivo, oggi opposto.
Per i motivi di cui sopra la domanda riconvenzionale così come proposta da B.M. appare infondata sia in fatto che in diritto e dovrà pertanto essere rigettata.
Attesa la particolare fattispecie e la buona fede processuale delle parti le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.544/12 R.G. promossa da G.M. nei confronti di B.M.R. in opposizione al decreto ingiuntivo n.292/11 emesso in data 23.12.11 emesso in data 23.12.122 dal Giudice di Pace di Paternò:
- revoca l'impugnato decreto di ingiunzione,
- condanna l'opponente a versare alla opposta B.M. R. la somma di € 170,00 oltre interessi su tale somma dalla originaria domanda avanzata con il deposito del decreto ingiuntivo opposto, oltre il 25% delle spese ed accessori liquidate nel decreto ingiuntivo, oggi opposto,
- rigetta la domanda riconvenzionale esperita dalla opposta siccome infondata ed inammissibile.
Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò 12.08.13
Il Giudice di Pace Avv. F. Filippello
Depositato in cancelleria il 16 agosto 2013


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.