Sono invece straordinarie le spese dipendenti da situazioni, scelte o eventi di carattere eccezionale, occasionale o saltuario, nel senso di non ragionevolmente prevedibili e preventivabili (anche nel quantum), non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze dei figli e non esigue in rapporto al tenore di vita della famiglia, quali sono appunto le spese di istruzione universitaria" /> Sono invece straordinarie le spese dipendenti da situazioni, scelte o eventi di carattere eccezionale, occasionale o saltuario, nel senso di non ragionevolmente prevedibili e preventivabili (anche nel quantum), non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze dei figli e non esigue in rapporto al tenore di vita della famiglia, quali sono appunto le spese di istruzione universitaria." /> Sono invece straordinarie le spese dipendenti da situazioni, scelte o eventi di carattere eccezionale, occasionale o saltuario, nel senso di non ragionevolmente prevedibili e preventivabili (anche nel quantum), non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze dei figli e non esigue in rapporto al tenore di vita della famiglia, quali sono appunto le spese di istruzione universitaria" />
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23090-2012 proposto da:
D.V. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso l'avvocato GIUSTI LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNAMARIA TOTARO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C.M.;
- intimata -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 27/02/2012, n. 551/11 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PIERGIORGIO BERARDI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La sig.ra C.M. chiedeva al Tribunale di Bologna di modificare le condizioni di divorzio dal coniuge D.V. e, in particolare, di aumentare il contributo di mantenimento per la figlia E.M.L., determinato (quando era minorenne) nell'importo di L. 300.000 mensili (da rivalutare nel tempo).
Il Tribunale aumentava l'assegno a Euro 350,00; confermava la statuizione relativa al contributo nelle spese straordinarie, in misura del 50% delle spese mediche e scolastiche, previa esibizione della documentazione, e delle ulteriori spese straordinarie, concordate tra le parti, di carattere culturale, sportivo e di viaggio. La Corte di appello di Bologna, con decreto in data 27 febbraio 2012, ha respinto il gravame proposto da D.V. che aveva chiesto di prevedere l'assegno di Euro 350,00 per il mantenimento della figlia come onnicomprensivo, con la sola aggiunta del contributo nelle spese sanitarie non mutuabili e in quelle degli studi in università italiane; in subordine, di ridurlo con l'aggiunta del contributo nelle spese straordinarie concordate e documentate (con tetto massimo di Euro 200,00 mensili) e in quelle sanitarie non mutuabili e di istruzione universitaria in Italia.
La corte ha ritenuto che le spese mediche e di istruzione si aggiungevano all'importo riconosciuto a titolo di mantenimento, in quanto non sistematiche nè valutabili a priori con precisione; che nelle spese di istruzione erano ricomprese quelle universitarie per la frequenza di una università all'estero e che il reclamante era tutelato con riguardo alle altre spese (per le attività culturali, sportive, ecc.) che, come previsto, dovevano essere concordate.
D.V. ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, sulla base di due motivi; la C. non ha svolto attività difensiva.

Motivazione

Il primo motivo deduce vizio di omessa e contraddittoria motivazione, nonchè violazione dell'art. 155 quinquies c.c. che, prevedendo per il figlio maggiorenne non indipendente la corresponsione di un assegno periodico da ritenersi onnicomprensivo, sarebbe da interpretare nel senso di escludere la possibilità di prevedere un contributo aggiuntivo per le spese straordinarie quando eccessive rispetto alla capacità economica del genitore obbligato, come erano quelle di istruzione all'estero.
Nel secondo motivo è dedotta contraddittorietà della motivazione per non avere precisato quali fossero le spese universitarie straordinarie, tali essendo solo quelle occasionali ed imprevedibili e, quindi, non qualunque spesa universitaria, come avevano erroneamente ritenuti i giudici del merito, tenuto conto che quella di frequentare una università all'estero era stata una scelta non concordata con il ricorrente.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente perchè reciprocamente connessi, sono infondati.
Il ricorrente sostiene che la previsione contenuta nell'art. 155 quinquies c.c. (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, successivamente abrogato e contestualmente ripristinato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 nell'art. 337 septies c.c.), attribuendo al giudice il potere di disporre (su domanda di parte) il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, avrebbe implicitamente escluso la possibilità di porre a carico del genitore obbligato anche un contributo aggiuntivo per le spese straordinarie, in considerazione della finalità dell'assegno che sarebbe quella di sostenere il figlio non solo nelle spese di vitto e di alloggio, ma anche in quelle relative a tutte le sue esigenze di vita, tenuto conto delle sue abitudini e del tenore di vita dei genitori. Questa tesi non è condivisibile.
Non esiste, infatti, alcuna duplicazione nel prevedere a carico di uno dei genitori, oltre al pagamento di un assegno di mantenimento determinato in misura fissa e riferito a tutti i bisogni ordinari del figlio maggiorenne e non indipendente economicamente, anche una partecipazione nelle cosiddette spese straordinarie, secondo la misura e le modalità stabilite dal giudice. Al contrario, l'inclusione nell'ammontare dell'assegno anche delle spese straordinarie potrebbe risolversi in un grave nocumento nei confronti dei figli, i quali potrebbero essere privati di apporti indispensabili per la loro crescita e formazione, in contrasto con il principio di adeguatezza del mantenimento che è rivolto non solo alle loro esigenze alimentari e abitative, ma anche a quelle di istruzione, di natura sanitaria, sociale e sportive (v. Cass. n. 9372/2012, n. 21273/2013). Inoltre, una simile inclusione, in via forfettaria ed aprioristica, di importi per spese imponderabili ed imprevedibili contrasta con il principio secondo cui solo ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato.

Non tutte le spese per le esigenze di istruzione, salute, svago ecc. possono considerarsi straordinarie, come ad esempio quelle per l'acquisto dei libri scolastici, dei farmaci "da banco" e, in generale, quelle legate ad eventi ordinari della vita, ripetitivi, prevedibili anche nell'importo in genere esiguo. Sono invece straordinarie le spese dipendenti da situazioni, scelte o eventi di carattere eccezionale, occasionale o saltuario, nel senso di non ragionevolmente prevedibili e preventivabili (anche nel quantum), non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze dei figli e non esigue in rapporto al tenore di vita della famiglia, quali sono appunto le spese di istruzione universitaria, come quelle sostenute per la figlia del ricorrente, la cui scelta di studiare all'estero è stata ritenuta dai giudici di merito giustificata, in quanto compatibile con lo status economico dei genitori e tenuto conto della mancanza in Italia della possibilità di frequenza di un corso di studi analogo a quello prescelto sulla base delle sue attitudini.

E' infondata la censura riguardante la mancata concertazione preventiva con il genitore obbligato in ordine alla scelta della figlia di frequentare una università straniera, atteso che un siffatto obbligo non può dirsi sussistente in via generale (v. Cass. n. 9376 e 19607/2011) e non è stato previsto in concreto dai giudici di merito i quali, nella specie, con valutazione adeguata e immune da vizi logici, hanno ritenuto quella scelta giustificata.
Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2014


 

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