TRIBUNALE DI PESARO
DECRETO
ll Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Mario Perfetti Presidente
dott.ssa Carla Fazzini Giudice
dott. Davide Storti Giudice relatore
visto il ricorso depositato in data 23.6.2014 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro;
ritenuto che il ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 95 comma 1, del DPR n 396/2000, la cancellazione dai registri dello stato civile del Comune di Fano della trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in Olanda tra ______;
rilevato che si sono costituiti sia il sindaco del Comune di Fano, tramite l'ufficiale dello stato civile dallo stesso delegato, sia _______;
sentite le parti;
vista la memoria depositata da _______;

Motivazione

La nozione di matrimonio tutelato dalla Carta Costituzionale (art. 29) è quella stessa definita dal codice civile del 1942 che stabilisce che i coniugi debbano essere necessariamente persone di sesso diverso.
In tal senso si è espressa più volte la Corte Costituzionale (vedere Corte Costituzionale n.138/2010 e n.170/2014).
La normativa nazionale non si pone in contrasto con gli articoli 8 e 12 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e con gli articoli 7 e 21 della Carta di Nizza.

La stessa Corte Europea ha infatti riconosciuto che, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, sono riservate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso (vedere la decisione della Corte Europea H. contro Finlandia del 13.11.2012 e la decisione Schalk ad Kopf contro Austria del 22.11.2010).
La Corte Europea ha inoltre specificato nelle citate sentenze che nessuna norma impositiva deriva per gli stati membri da una interpretazione anche estensiva dell'art.12 della CEDU.

Ciò premesso, il matrimonio contratto all'estero tra soggetti dello stesso sesso non può essere qualificato come matrimonio per l'ordinamento Italiano, mancando uno dei requisiti essenziali, e quindi non può produrre effetti giuridici (vedere in questo senso Cass. Civ. n. 4184/2012).
La logica conseguenza è che non è possibile alcuna trascrizione, non sussistendo un matrimonio per l'ordinamento italiano.


L'atto in oggetto non può ricevere una tutela nell'attuale quadro normativo nemmeno qualificandolo come "semplice" unione tra soggetti di sesso diverso, giuridicamente rilevante per uno stato membro dell'Unione Europea.
Certamente - come riconosciuto dalla Corte Costituzionale - rientra nella nozione di formazione sociale discipltinata dall'art.2 della Costituzione anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

In ogni caso l'art.2 della Costituzione non consente - come affermato sempre dalla Corte Costituzionale - una automatica equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, spettando al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per Ie unioni suddette (vedere in questo senso Corte Costituzionale n.138/2010 e n.170/2014).

Allo stato difetta nel nostro ordinamento una qualunque disciplina e tutela delle unioni tra soggetti dello stesso sesso.
Il giudice non può certamente sostituirsi al legislatore stabilendo i diritti, le garanzie o gli obblighi delle unioni omosessuali.
D'altra parte, nel vuoto normativo esistente, la mancata trascrizione di una unione tra soggetti dello stesso sesso non dà luogo in sè ad alcuna irragionevole discriminazione e quindi non costituisce una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto - come affermato dalla Corte Costituzionale - le unioni omosessuali, allo stato, non possono essere ritenute omogenee al matrimonio (vedere in questo senso Corte Costituzionale n.138/2010).

Alla luce di tali considerazioni, le argomentazioni dei resistenti, pur apprezzabili, non possono trovare accoglimento, in quanto in contrasto con il diritto - nazionale e sovranazionale - vigente in materia, anche secondo l'interpretazione data dalla Corte Europea e sopra riportata.
Va dunque ordinata la cancellazione della trascrizione in oggetto.
La materia del contendere e Ie ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

ordina la cancellazione dai registri dello stato civile del Comune di Fano della trascrizione del matrimonio celebrato in Olanda tra _______;
manda all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fano per quanto di competenza;
compensa le spese di lite;
si comunichi alle parti.

Deciso in Pesaro in data 14 ottobre 2014
Depositato in data 21 ottobre 2014


 

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