TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta sezione civile
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 7548/11 romossa da:
F.B., -parte atrice-
Contro
A.S.L. To 2 – parte convenuta -

Motivazione

Il GI designato in sostituzione del dott. Marco Ciccarelli
letto il ricorso con cui parte attrice ista per la revoca dell'ordinanza 6.10.2011 con cui è stata confermata la precedente ordinanza 20.07.2011 di assegnazione del termine ex art. 5 D.lgs. 28/2010 per la proposizione della domanda di mediazione, trattandosi di causa in materia di responsabilità medica;
ritenute condivisibili le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza atteso che:
in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza (da ultimo Corte Cots. 3/2010) e fatto proprio dal legislatore (art. 149 c.p.c.), costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, siccè per qust'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto (ricevimento della raccomandata o decimo giorno dalla spedizione) mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario;
la scissione non esclude ovviamente che il procedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinchè ne derivino gli effetti che la legge vi fa discendere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, nn possono derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile;
ora, l'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, costituisce un mutamento della modalità di accesso alla giurisdizione previsto da una norma di legge, che in difetto di specifica previsione mediante norma transitoria, non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all'ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio;
diversamente opinando, l'attore sarebbe privato della facoltà di valutare preventivamente, nel momento in cui intraprende l'azione giudiziaria ponendo in essere tutti gli atti in suo potere per radicarla, i costi e i tempi del giudizio, con assoggettamento ad un diverso regime processuale, in dipendenza da eventi esterni e casuali e non rientranti nella sua sfera di disponibilità (compimento degli atti di competenza dell'ufficiale giudiziario o postale);
tale conseguenza costituisce indubbiamente – quantomeno sotto il profilo dell'incertezza cui l'attore è sottoposto – conseguenza pregiudizievole, ricorrendo la stessa ratio rispetto a quella sottesa ai ripetuti recenti interventi giurisprudenziali e normativi;
anche in questo caso evidentemente la scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba counque perfezionarsi affinchè ne derivino gli effetti, tra cui ovviamente la pendenza della lite che dal perfezionamento della notifica non uò prescindere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà;
tale soluzione interpretativa, oltre che compatibile con il dato letterale (l'art. 24 parla di processi iniziati) e conforme ad una lettura costituzionalmente orientata, pare altresì in linea con l'art. 30 Reg. C.E. 44/2001 a norma del quale – ai fini della litispendenza internazionale
un giudice è considerato adito quando l'autorità competente per la notificazione riceve l'atto da notificare: la disposizione costituisce ancora una volta espressione del principio generale per cui, salva espressa disposizione di legge, le attività che sfuggono al potere di controllo del notificante non possono rilevare ai fini di determinare effetti processuali (quali il rito applicabile), fermo restando che gli effetti si produrranno solo al perfezionarsi del procedimento notificatorio (non potendo comunque aversi litispendenza se poi il procedimento notificatorio non viene completato);

ritenuto dunque che debba essere revocata la precedente ordinanza di assegnazione dei termini ex art. Dl. Lgs. 5/2010, non applicabile nella specie, e dato atto dell'istanza delle parti di assegnazione dei temrini ex art. 183 c.p.c.;

PQM

REVOCA l'ordinanza depositata il 20.07.2011 (e la successiva ordinanza 6.10.2011 di conferma della precedente);
ASSEGNA i seguenti termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Decorrenti dal 15.1.2012:
termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni medesime nonchè per l'indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali;
termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;
invitando le parti a specificare i capitoli di prova su cui ciascun testimone deve essere sentito e a fornire nelle memorie eventuali indicazioni sul calendario del processo ex art. 81 bis disp. Att. c.p.c.;
FISSA per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 22.5.2012 ore 11;
autorizza il ritiro dei fascicoli di parte con termine per deposito unitamente all'ultima memoria.
Si comunichi alle parti
Torino 27 dicembre 2011
Il Giudice
Dott.ssa Anna Castellino


 

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