REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Bifano Carmen, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civile di I grado, iscritta al n.65238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno dell'anno 2009, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.2.2013, tra
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Svolgimento del processo

OGGETTO: risarcimento danno da parziale e tardivo adempimento dell'obbligazione dello Stato di recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione in favore degli specializzandi medici iscritti a scuole di specializzazione nel periodo intercorrente tra l'anno accademico 1991/1992 e 2005/2006

CONCLUSIONI DELLE PARTI: La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che parte attrice ha precisato riportandosi a tutti i propri atti e le parti convenute avevano formulato nella propria comparsa di costituzione e risposta, da intendere qui richiamate e trascritte.

Motivazione

1. Con atto di citazione notificato tramite raccomandata postale inviata in data 24.09.2009 il Codacons, quale associazione dei consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, e B. L. ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto, hanno convenuto in giudizio la Repubblica Italiana, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, ed il Ministero dell'Economia e Finanze, affinchè, fossero condannati in solido, e per essi la Tesoreria Centrale dello Stato, al risarcimento dei danni subiti a causa della tardiva attuazione della Direttiva 82/76/CEE, trasfusa poi nella direttiva 93/16/CEE", quanto al Codacons da liquidarsi nella misura di 1 euro e quanto agli altri attori “consistenti nella mancata corresponsione … delle differenze retributive, a titolo di adeguata remunerazione, per l'attività da essi svolta durante la frequenza ai corsi di specializzazione, nonché nel mancato versamento dei contributi previdenziali, danni da quantificarsi in una somma pari alla differenza tra l'importo di euro 25.000,00 erogato annualmente ai medici specializzzandi, a decorrere dall'a.a. 2006/2007, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e del DPCM 7 marzo 2007, e l'importo di Lire 21.500.000 l'anno (euro 11.103,00)" da essi “percepito … durante la frequenza ai corsi di specializzazione, per ciascun anno del relativo corso di specializzazione... oltre al versamento dei contributi previdenziali, per ciascun anno di scuola di specializzazione … nella misura di cui all'art. 41 Dlgs 368/1999" oltre interessi e rivalutazione.
In subordine gli attori persone fisiche hanno chiesto la liquidazione di "equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali all'epoca rese ... diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi... per avere essi prestato, ad un corrispettivo non "adeguato", e senza versamento dei contributi previdenziali, la loro "attività professionale" presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione ... da quantificarsi nella stessa ..." misura del richiesto risarcimento del danno.
In via ulteriomente subordinata gli attori hanno chiesto che il giudice sollevasse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41, 46 Dlgs 368/99, come sostituiti dall'art. l, comma 300 l. n. 266/2005, per violazione degli artt. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui hanno omesso di prevedere apposite misure indennitarie in favore di quei medici, come gli attori, che pur avendone diritto, "si sono visti erogare durante la specializzazione una remunerazione non "adeguata", senza ricevere inoltre alcuna tutela previdenziale".

Costituitesi tempestivamente le amministrazioni convenute hanno pregiudizialmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendosi svolti i corsi di specializzazione presso Atenei non ubicati a Roma, il proprio difetto di legittimazione passiva, non spettando ad esse l'attuazione dell'ordinamento comunitario, il difetto di legittimazione attiva del Codacons quale ente operante a tutela dei consumatori, e quindi l'inammissibilità della domanda da esso proposta, ed inoltre in via preliminare di merito, la prescrizione delle pretese esercitate "anche rispetto alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.", chiedendo comunque il rigetto della domanda perché infondata avendo il d.Lgs. n. 257/1991 già dato attuazione alle direttive comunitarie che hanno riconosciuto il diritto degli specializzandi medici ad un'adeguata remunerazione, e non avendone esse definito l'effettivo ammontare.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
2. La domanda formulata dal Codacons è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
La domanda principale risarcitoria formulata da B. L. ed altrf nei confronti dei Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Economia e Finanze sono inammissibili per difetto di legittimazione passiva.
La domanda principale risarcitoria formulata da B. L. ed altri nei confronti della Repubblica Italiana è infondata ed in quanto tale va respinta.
La domanda subordinata formulata da B. L. ed altri nei confronti di tutte le parti convenute è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del decidere – arg. ex art. 276 cpv. c.p.c. - è qualificata la domanda attorea principale quale domanda risarcitoria fondata sulla dedotta responsabilità dello Stato Italiano per violazione dell'obbligazione ex lege che ad esso impone il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self executing, obbligazione il cui fondamento va ravvisato negli art. 11 e 117 Cost. e quindi nell'adesione dell'Italia all'ordinamento oggi dell'Unione Europea, deve essere in via pregiudiziale disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Ed infatti, a norma dell'art. 25 c.p.c. quando l'amministrazione è convenuta, il distretto in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che vale ad individuare il giudice competente si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Quest'ultima va poi intesa come l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta (cfr S.C. III, ord. 15102 del 15.07.2005; conf S.C., II, ord. n. 21625 dcl 6.10.2006, con riferimento all'art. 20 c.p.c.).
Pertanto, posto che la causa petendi delle domande principali oggetto di giudizio, è come detto, obbligazione da attuarsi attraverso l'emanazione di norme nazionali, il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio che processualmente impersonifica lo Stato Italiano anche con riferimento alle sue funzioni di produzione di norme di rango legislativo.
Con riferimento alla Presidenza del Consiglio de Ministri, viene infatti in considerazione il disposto dell'art. 11 r.d. 1611/1933 come modificato dall'art. 1 della L. n. 260/1958, alla stregua del quale tutti gli atti giudiziari vanno notificati alle amministrazioni statali in persona del Ministro competente.
Pertanto, premesso che la Repubblica Italiana è ente dotato di unitaria soggettività di diritto pubblico, autonoma rispetto a quelle delle altre articolazioni amministrative dello Stato Italiano (arg. ex art. 28 e 42 Cost; art. 832 c.c. etc.), si ritiene che la relativa rappresentanza sostanziale e la capacità a stare in giudizio spettino, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato (ex rd. 1611/1933), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per gli stessi motivi deve essere dichiarato, rispetto alla domanda principale, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Ministeri, non impersonificando essi lo Stato Italiano con riferimento all'esercizio di quella funzione legislativa attraverso la quale sarebbe stata posta in essere la condotta lesiva fonte del danno di cui è chiesto il risarcimento.
In conclusione, deve ritenersi che parte legitimata passivamenfe rispetto alla domanda principale formulata nel presente giudizio sia la Repubblica italiana ma in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Ancora in via pregiudiziale va affermato il difetto di legittimazione attiva del Codacons, il quale ha agito in proprio come ente esponenziale dell'interesse collettivo dei consumatori e degli utenti, rispetto allo specifico petitum della domanda proposta.
Ed infatti anche la sua domanda è diretta ad una seppur simbolica tutela risarcitoria ma sul presupposto della lesione di singole e ben individuate, anche se numerosissime, situazioni individuali di diritto soggettivo (cfr. S.C., III, sent. n. 17351 del 18.08.2011).
Tale diritto soggettivo è quello dei singoli medici specializzandi elencati in atto di citazione, ad una remunerazione adeguata, asseritamente da computarsi secondo i criteri normativamente posti, ma solo a deccorrere dall'anno accademico 2006/2007, dagli artt. 39 e 41 del d.lgs n. 368/1999 come modificato dall'art. 1 co. 300 della L. n. 266/2005.
Si rileva, inoltre, l'estraneità delle posizioni soggettive sopra individuate agli interessi collettivi di cui il Codacons è ente esponenziale.
Non a caso la prospettazione che appare sottesa alla domanda formulata dal Codacons, ed in parte evidenziata dall'uso del grassetto in atto di citazione (cfr pg.14), oltre che dalla menzione dell'art. 153 del Trattato dell'Unione Europea dedicato al perseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana, è quella secondo cui agire al fianco del medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione medica nel periodo compreso tra gli anni accademici 1991/1992 e 2006/2006, e dunque fruendo del trattamento economico previsto dal d.lgs. n.257/1991 e non di quello di maggior favore, perchè di misura quasi doppia ed affiancato dalla tutela previdenziale, previsto dal d.lgs. n.368/1999 come modificato dalla l. n.266/2005, significa agire a tutela della salute e dunque dell'erogazione di un servizio pubblico secondo standards di qualità e di efficienza atteso che proprio alla salvaguardia di questi beni sarebbe stata finalizzata l'attività dei suddetti medici specializzandi.
Eppur tuttavia, l'unica causa petendi della domanda appare essere la lesione delle posizioni soggettive individuali e di contenuto economico dei medici che hanno agito in proprio.
In tale senso appare significativa l'affermazione contenuta a pg. 16 dell'atto di citazione ove il Codacons diciara di agire “a tutela dei diritti di tali medici che hanno operato durante la specializzazione in favore della tutela del diritto alla salute dei cittadini...”
Ne consegue che sia per la natura non collettiva di tali specifiche posizioni, sia per la loro non riconducibilità all'interesse collettivo alla tutela della salute umana, emerge quella discrepanza tra situazione soggettiva di cui in domanda è affermata la titolarità esponenziale (interesse collettivo alla tutela della salute umana) e situazione soggettiva di cui si chiede tutela (diritti soggettivi di contenuto economico di singoli individui) che appunto radica il difetto di legittimazione ad agire intesa quale condizione dell'azione (cfr. da ultime S.c. II, sent. n.11284 del 10.05.2010; S.C., III, sent. n.14468 del 30.05.2008).

5. Deve infine segnalarsi che parte attrice ha notificato la domanda anche alla Tesoreria Generale dello Stato.
Tuttavia quest'ultima individua, nel nostro ordinamento, un'attività e non un ente dotato di soggettività giuridica esterna.

Essa è affidata, dal punto di vista concretamente operativo, alla Banca di Italia, la quale funge da cassiere dell'organizzazione Stato e, in seguito all'istituzione del servizio di tesoreria unica, anche degli enti locali, e dal punto di vista della verifica delle norme da applicare, dalla Ragioneria Generale dello Stato, che a sua volta non è un ente ma un dipartimento, privo di soggettività giuridica esterna, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ne consegue che la Tesoreria Generale dello Stato, ancorché destinataria della notifica dell'atto di citazione non può considerarsi parte processuale.

6. Passando al merito, giova preliminarmente procedere all'esatta individuazione del contenuto delle domande attoree.
Esse fondano su articolati sillogismi che possono così essere riassunti:
a) posto che il d.lgs n. 368/1999 è stato emanato in espressa attuazione della direttiva europea n.93/16/CEE, e posto che in quest'ultima è stata trasfusa la direttiva n.82/76, allora il d.lgs n. 368/1999 ed “ogni misura legislativa volta a dare attuazione alla direttiva n.93/16/CEE" attua la direttiva n.82/76;
b) posto che la direttiva n.82/76 per la prima volta ha riconosciuto il diritto degli specializzandi medici alla adeguata remunerazione, il trattamento economico e previdenziale riconosciuto agli specializzandi medici dal d.lgs. n. 368/1999, come infine modificato dalla l. n. 266/2005, costituisce proprio l'adeguata remunerazione che gli specializzandi medici avevano diritto a ricevere in forza della direttiva n. 82/1976;
c) posto che il trattamento economico e previdenziale previsto riconosciuto agli specializzandi medici dal d.lgs. n. 368/1999, come infine modificato dalla l. n. 266/2005, è stato invece riconosciuto solo agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, gli specializzandi medici che, iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992, hanno usufruito di un trattamento economico diverso e deteriore, perché di importo pari quasi alla metà rispetto a quello successivamente erogato e non comprensivo
della tutela contributiva, hanno subito un danno ingiusto a causa del ritardo con cui il legislatore italiano, emanando il d.lgs. n 368/1999 e successivamente la l. n.266/2005, ha attuato la direttiva n. 82/76;
ed inoltre:
d) posto che la natura professionale dell'attività svolta dai medici specializzandi implica il diritto alla tutela previdenziale, e posto che quest'ultima è stata prevista solo dal d.lgs. n. 368/1999, il quale ha attuato la direttiva n. 82/76/CEE, si conferma che l'adeguata remunerazione da quest'ultima prevista è appunto quella, comprensiva di contribuzione previdenziale, riconosciuta solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
L'attenta lettura delle direttive 82/76/CEE e di quella n. 93/16/CEE mostra, tuttavia, che la premessa principale di tutti questi sillogismi è erronea onde erronee sono anche le conclusioni che da essa si traggono.
Innanzitutto il primo considerando della direttiva 93/16/CEE precisa che le direttive con riferimento alle quali è stata considerata l'opportunità di una codificazione “per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza", ed in ragione delle sostanziali modifiche successivamente apportate, sono la n. 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, cui viene aggiunta anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale.
Dunque, la direttiva n.82/76/CEE del Consiglio del 26.01.1982, la quale ha modificato in parte le direttive n.362 e 363 cit., e all'art. 13 ha aggiunto a quest'ultima un allegato che nel dettaglio ha elencato le caratteristiche della formazione a tempo pieno per i medici specializzandi, prevedendo per la prima volta che essa "forma oggetto … di un'adeguata remunerazione", peraltro assegnando agli Stati membri termine per adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa fino al 31.12.1982 - “entro e non oltre - non è stata autonomamente considerata dalla direttiva n. 93/16/CEE, rilevando essa solo quale fonte di modifica delle direttive 362 e 363 codificate.
La direttiva 93/16/CEE, inoltre, ha espressamente ribadito quale termine ultimo per l'adeguamento alla direttiva 82/76/CEE quello del 31.12.1982 e non ha innovato con riferimento al suddetto diritto all'adeguata remunerazione.
Ciò, perchè finalità principale della direttiva 93/16/CEE, quale desumibile dai suoi considerando, è stata quella di "agevolare l'esercizio collettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico..." prevedendo "talune disposizioni relative ai diritti acquisiti per i diplomi, certificati e altrr titoli di medico rilasciati dagli Stati membri e che sanciscono una formazione iniziata anteriormente al termine d'attuazione della direttiva" e soprattutto perseguendo l'obiettivo del "coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale...." così da permettere "agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli ... ",
In sostanza, appare chiaro, da un canto, che il contenuto innovativo della direttiva 93/16/CEE, in relazione alla funzione stessa dell'ordinamento comunitario, investe solo i presupposti del reciproco riconoscimento dei titoli di medico specializzato quale strumento per attuare la libertà di circolazione nello spazio europeo, e non anche gli aspetti economici, e dall'altro che il problema dei corsi di specializzazione medica iniziati prima della direttiva è appunto preso in considerazione solo in funzione di ciò, e cioè in vista del reciproco riconoscimento dei titoli.
Ne consegue che il d.lgs. n. 368/1999, la cui intitolazione è appunto "Attuazione della direttiva 931/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", non può considerarsi quale ulteriore strumento di attuazione della direttiva n. 363/75/CEE con specifico riferimento alla previsione dell'adeguata remunerazione in essa introdotta dalla direttiva 82/76/CEE.
E ciò, proprio perchè altri erano l'obiettivo ed il contenuto innovativo della direttiva 93/16/CEE per i quali, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, sussisteva l'obbligo di attuazione a carico dell'Italia quale Stato membro, e perché, di contro, nulla era stato modificato anche con riferimento al pregresso termine finale di attuazione della direttiva 82/76/CEE.
Se queste sono le osservazioni che suggerisce la lettura della norma di fonte comunitaria, a non diversa conclusione conduce la lettura, in parte qua, del testo del d.lgs. n. 368/1999, atteso che quest'ultimo, non solo non contiene alcun elemento che possa porlo in relazione di continuità con l'attuazione della direttiva 363/75/CEE, in punto di adeguata remunerazione, ma anzi contiene un elemento testuale di senso contrario.
Ed infatti, l'art. 46 del d.lgs. n. 368/1999, in parte qua confermato anche nel testo successivamente modificato, ha espressamente precisato che per il periodo pregresso al futuro reperimento delle necessarie risorse finanziarie, cui infatti veniva condizionata l'applicazione della disciplina degli art. 39 e 41 del medesimo decreto in materia di trattamento economico e contributi previdenziali, avrebbero continuato a trovare applicazione le disposizioni del d.lg n. 257/1991, fonte del primo trattamento economico in favore dei medici specializzandi.
Si osserva, inoltre, che ulteriore premessa dell'ultimo dei sopra esposti sillogismi è quella secondo cui la natura professionale dell'attività svolta dai medici in formazione implichi il diritto alla tutela previdenziale.
Tuttavia, anche sotto questo aspetto, la lettura dei considerando della direttiva n. 93/16/CEE offre un argomento testuale di segno opposto a quello assunto a base del ragionamento di parte attrice, lasciando espressamente liberi gli Stati membri di disciplinare al proprio interno il sistema di sicurezza sociale.
Questo è infatti il testo del considerando che appare rilevante sul punto: ”considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare il loro regime nazionale di sicurezza sociale e di determinare quali attività debbano essere svolte all'interno di tale regime”.
D'altro canto, si osserva che la disciplina di fonte comunitaria vincolante in materia di sicurezza sociale riguarda solo i lavoratori subordinati ed i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (cfr Regolamento n.1408/1971).
E che la formazione dei medici specializzandi possa dar vita ad un rapporto di tipo lavoristico è stato espressamente escluso anche dal d.Lgs n. 368/1999 che all'art. 24 co 3 espressamente statuisce: "La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori".
Anche sotto tale aspetto, dunque, deve escludersi che le fonti comunitarie contengano disposizioni vincolanti per gli Stati membri e sufficientemente determinate da poter attribuire diritti soggettivi ai relativi cittadini medici specializzandi, con specifico riferimento al quantum e al contenuto della "remunerazione adeguata” loro spettante.
In conclusione, ed via incidentale e di fatto, non può trascurarsi che il mero raffronto algebrico tra l'importo della borsa di studio prevista dal d.Lgs n. 257/1991 e quello previsto a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, appare fuorviante nella misura in cui non tiene conto dell'evoluzione del potere di acquisto della moneta nazionale e dell'incidenza che su di esso ha avuto il passaggio dalla lira all'euro.
Ciò per dire che anche l'argomento basato sul rapporto di proporzione tra le due borse di studio, l'una, quella prevista dal d.Lgs n. 257/1991, circa la metà dell'altra, non appare di per sé troncante per affermare, in assoluto, la non “adeguatezza” della prima.
In conclusione, non potendosi ravvisare una violazione dell'obbligazione ex lege dello Stato di adeguamento alla disciplina di fonte comunitaria, con riferimento alla quantificazione, nell'ordinamento nazionale, della “remunerazione adeguata” cui gli specializzandi medici hanno diritto, non si configura la lesione di cui, con la domanda principale, gli autori hanno chiesto il risarcimento.

Tale domanda deve essere pertanto respinta.

7. Tutte le considerazioni sin qui esposte, e dunque la conformità alla disciplina vigente del trattamento economico ricevuto dagli attori, appaiono altresì idonee ad escludere in radice i presupposti di un loro impoverimento in rapporto di causalità con un arricchimento delle strutture presso le quali hanno svolto la loro attività formativa che possa considerarsi ingiustificato.
D'altro canto, tenuto conto che alla stregua dell'art. 39 del d.Lgs 368/1999 sono le università presso cui operano le scuole di specializzazione a corrispondere il trattamento economico da esso previsto, appare invero sussistere, in via pregiudiziale, anche il difetto di legittimazione passiva di tutte le amministrazioni convenute.

8. Si ritiene, infine, insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza della eccepita questione di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs n. 368/1999 per violazione dell'art. 3 Cost., con riferimento alla disparità di trattamento che la disciplina posta dalle suddette disposizioni avrebbe determinato nei confronti degli specializzandi medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992, rispetto a quelli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
Invero, risalente e costante giurisprudenza sia della Corte costituzionale che della Corte di Cassazione, peraltro espressasi in diversi ambiti tra loro diversi, ha escluso, proprio sotto tale profilo, l'illegittimità della irretroattività dei trattamenti economici di maggior favore.
Ed infatti la Cotre Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'elemento temporale può essere legittimo criterio di discrimine se intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell‘ambito del riordino complessivo della disciplina attinente ad una determinata materia (cfr. sentenze n. 430 del 29.12.2004 in materia di perequazione di trattamenti pensionistici; n. 276 del 12.05.2005 in materia di diversa valutazione di anzianità pregresse ai fini pensionistici).
D'altro canto la Corte di Cassazione ha affermato che appartiene alla discrezionalità del legislatore la modulazione nel tempo delle discipline eventualmente favorevoli ad alcune categorie di cittadini, senza che ciò possa rivestire aspetti discriminatori alla luce dei parametri costituzionali (cfr sez. I, sent. n. 20543 del 28.07.2008 in materia criteri di liquidazione del danno da occupazione acquisitiva della PA; sez.V, sent n. 11176 del 26.05.2005 in materia di agevolazioni tributarie).
Non può essere ignorata, inoltre, sul piano della ricostruzione più generale del sistema relativo al trattamento economico dei medici specializzandi, la rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 16.12.1997 che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale della retroattività delle norme di legge finanziaria che hanno escluso l'adeguamento al costo della vita delle originarie borse di studio di cui all'art. 6 del d.lgs n.257/1991.
Dunque, anche con riferimento a tale ulteriore aspetto, si conferma la non configurabilità di situazioni di diritto soggettivo dei medici iscritti a scuole di specializzazione dopo l'anno accademico 1991/1992 e prima dell'anno accademico 2006/2007 a percepire più ed oltre di ciò che hanno ricevuto in applicazione del d.lgs n. 257/1991, a sua volta attuativo delle direttive europee sull'argomento emesse fino a quel momento.
Infine, la pertinenza al rapporto di lavoro dei precetti costituzionali posti dagli art. 36 e 38 Cost.; del pari esclude la non manifesta infondatezza della questione della loro dedotta violazione, attesa la già osservata preclusione normativa posta alla ascrivibilità della formazione dei medici specializzandi a tale tipologia di rapporti giuridici.
In conclusione si ritiene che la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione non sia dotata di quella non manifesta infondatezza necessaria affinché di essa possa essere investita la Corte ccostituzionale.

9. La notevole evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui nel corso del tempo è stata oggetto, nel suo complesso, la materia in esame e la novità delle questioni trattate costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nell'ambito di tutti i rapporti processuali instaurati dalle domande.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva le domande del Codacons
- dichiara inammissibili per difetto di legittimazione passiva le domande principali risarcitorie formulate da B. L. ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto, nei confronti dei Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, dell'Economia e Finanze;
- respinge le domande principali risarcitorie formulate da B. L. ed altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto nei confronti della Repubblica Italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- dichiara inammissibili per difetto di legittimazione passiva di tutte le parti convenute le domande subordinate formulate da B. L. e altri, di cui all'allegato elenco richiamato in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritto:
- spese compensate tra tutte le parti.
Roma 9.09.2013
Depositato in cancelleria il 10.09.2013


 

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