LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26277/'09) proposto da:
P.G.,N.S., M.C.B., Pe. Lu., Pi. Pa. e Pi. Ma., gli ultimi tre quali eredi di Pi. I.,;
- ricorrenti -
contro
S.F., B.F. e B.A. (tutti quali eredi di B.G.);
- intimati -
Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1397/2009, depositata il 23 ottobre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. G. G. per i ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il sig. B.G. - sul presupposto di essere condomino del fabbricato sito in ____, nonchè dell'area antistante al fabbricato (individuato in catasto al foglio 7 mappale 149) adibita a porticato e corte prospiciente - conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Ancona il condomino P.G., nonchè N.S., Pi. Id. e M.C.B., quali titolari di diritti di passaggio sull'area medesima, chiedendo che venissero regolate le modalità d'uso della corte con individuazione delle singole porzioni da destinare a parcheggio e ad operazioni di carico e scarico, poichè il cortile veniva fatto oggetto di un uso non disciplinato con notevoli disagi per i condomini, anche sotto il profilo della vivibilità delle abitazioni. Nella costituzione dei suddetti convenuti, l'adito giudice di pace, con sentenza n. 492 del 2004, respingeva la domanda, accogliendo sia l'eccezione di carenza di legittimazione proposta da N.S., Pe.Id. e M.C.B. che l'eccezione di titolarità esclusiva della corte dedotta in controversia avanzata dall'altro convenuto P.G.
Interposto appello da parte del B., nella resistenza di tutti gli appellati, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1397 del 2009 (depositata il 23 ottobre 2009), accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, disponeva che l'uso dell'area per cui era causa doveva avvenire secondo le modalità di cui all'allegato 5 della consulenza tecnica di parte prodotta dal B., redatta il 19 gennaio 2009 ed acquisita agli atti, condannando gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del doppio grado, oltre che di quelle occorse per la c.t.u. A sostegno dell'adottata sentenza il Tribunale marchigiano, qualificata la domanda originariamente proposta dal B. come attinente alla materia delle modalità d'uso dei servizi condominiali (ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), da riferire all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1102 c.c., ne ravvisava la fondatezza sul presupposto della riconosciuta titolarità "pro quota" dell'area in questione per precedente giudicato opponibile anche al P. (quale avente causa di B.M.) e della sussistenza delle relative condizioni nel merito, in tal senso recependo le indicazioni di apposita relazione tecnica prodotta in appello dal B. con riguardo all'idonea sistemazione delle singole aree adibite a parcheggio ed a zona di carico-scarico.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione P.G., N. S., M.C.B., nonchè, quali eredi di Pi.
I., Pe.Lu., Pi.Pa. e Pi.Ma., articolato in sei motivi, al quale non hanno resistito in questa sede gli eredi di B.G. (nelle more deceduto) S. F., B.F. e B.A. (rappresentandosi che le dedotte qualità di eredi erano comprovate dalla documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c.).

Motivazione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per assunta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, avendo il giudice di appello ravvisato l'ammissibilità della produzione delle relazione tecnica di parte del B.G. (sulla quale, poi, lo stesso giudice aveva basato la sua sentenza), malgrado la stessa fosse intervenuta poco prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., riferita al documento denominato consulenza tecnica di parte, datato 19 gennaio 2009 a firma dell'arch. A.F., depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009, prospettando l'inesistenza del suddetto documento, non risultando allegato agli atti del processo secondo le modalità di produzione prescritte dalle richiamate disposizioni normative.
3. Con il terzo motivo I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 24 Cost., nonchè la nullità dell'intero giudizio e della sentenza impugnata, sulla scorta dell'irritualità ed inammissibilità della sopravvenuta produzione del predetto documento denominato relazione tecnica di parte.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità di cui all'art. 111 Cost., commi 1 e 2, oltre che la nullità del procedimento e della sentenza, alla stregua della stessa ragione di doglianza prospettata con riferimento al terzo motivo.

4.1. I primi quattro motivi esposti possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi. Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9441 del 1987; Cass. n. 5687 del 2001; Cass. n. 20821 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 30610 del 2011) la consulenza di parte non è un mezzo di prova ma vale come semplice argomentazione difensiva e, come tale, può essere prodotta anche dopo che si siano verificate le preclusioni istruttorie, alla stregua di una qualsiasi altra allegazione difensiva (come, del resto, correttamente ritenuto dal Tribunale di Ancona nella sentenza impugnata: cfr. pag. 9). In altri termini (cfr., anche, Cass. n. 3405 del 1988), la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale principio, affermato sotto il previgente art. 345 c.p.c., risulta applicabile anche in seguito alla sopravvenuta modifica (per effetto della L. n. 353 del 1990 e, poi, della L. n. 69 del 2009) del terzo comma di detta norma, proprio perchè a tale allegazione, in quanto non equiparabile ad un documento, non è estensibile la disciplina processuale propria dei documenti, sia con riferimento alle modalità di produzione che agli aspetti inerenti il regime delle preclusioni e di necessaria valutazione di indispensabilità in sede di gravame (secondo i principi dettati dalla sentenza delle S.U. n. 8203 del 2005; in proposito v., da ultimo, Cass. n. 12731 del 2011). Alla luce di ciò, quindi, non può ritenersi configurata alcuna delle violazioni prospettate con le prime quattro doglianze, basate proprio sull'erroneo presupposto dell'equiparazione della relazione tecnica di parte ad un documento in senso stretto.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), con riguardo all'esame del "punto nodale della controversia" dell'efficacia della sentenza, passata in giudicato, pronunciata nella controversia tra il B.G. e la dante causa del P.G. dal Pretore di Ancona il 13 febbraio 1976 con riferimento alla individuazione della comproprietà riconoscibile in capo allo stesso B..
5.1. Il motivo è inammissibile poichè con esso risulta dedotto un vizio di motivazione, nel mentre, avuto riguardo alla ragione di doglianza prospettata, sarebbe stato necessario denunciare, semmai, il vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 2909 c.c.
E' risaputo, infatti, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici; ne consegue che gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili solo sotto il profilo della violazione di legge. In altre parole, costituendo, invero, l'interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma una "quaestio iuris", la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, donde gli eventuali errori di valutazione ermeneutica degli effetti e dei limiti del giudicato rilevano quali errori di diritto (cfr. Cass., S.U., n. 24664 del 2007; Cass. n. 21200 del 2009 e Cass. n. 10537 del 2010).

6. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza oggetto dei ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme in materia di uso di cosa comune, considerato che, rientrando l'instaurata controversia in quelle riguardanti le modalità di uso dei servizi condominiali (ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2), essa avrebbe potuto essere estesa a soggetti non in rapporto di condominio, inteso in senso proprio, a condizione che gli stessi avessero esercitato sul bene condominiale un diritto identico a quello del condomino, nel mentre essi ricorrenti (quali appellati) non avevano alcun interesse a partecipare ad una causa riguardante i limiti qualitativi e quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, non potendo vantare alcun diritto condominiale assimilabile a quello del partecipante alla comunità condominiale.
6.1. Anche quest'ultimo motivo è privo di pregio e deve, quindi, essere respinto. Gli attuali ricorrenti sono stati ritenuti titolari dal Tribunale marchigiano, con motivazione logica ed adeguata (e non specificamente censurata) poggiante anche sulla non contestazione degli stessi (quali originari convenuti), titolari di altrettanti diritti di passaggio sull'area di cortile in ordine alla regolamentazione del cui uso era stata intentata l'azione in discorso (cfr., ai fini della riconducibilità dell'instaurata azione in quelle di cui all'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, Cass. n. 2402 del 1999). Sulla scorta di tale esatto presupposto lo stesso Tribunale ha ritenuto che gli odierni ricorrenti fossero muniti di autonoma legittimazione passiva in ordine all'azione esperita proprio perchè, in virtù dell'invocata regolamentazione dell'uso della suddetta area, l'eventuale disciplina giudizialmente imposta avrebbe inciso sui godimento del loro menzionato diritto inerente il bene condominiale.
Osserva, in proposito, il collegio che nelle cause previste dall'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, inerenti alle modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, devono essere annoverate non solo quelle che scaturiscono dal rapporto di condominio inteso in senso proprio, e cioè quelle che insorgano tra il condominio ed i singoli condomini, ovvero fra i condomini, ma anche quelle, con identico oggetto, che vengono ad interessare soggetti diversi dai partecipanti alla collettività condominiale e, pur tuttavia, legittimati, per altro titolo (quale, ad esempio, la locazione di unità immobiliari comprese nello stabile in condominio ovvero l'esercizio di diritti di servitù sulle aree di pertinenza condominiale, come nella specie), all'uso delle parti comuni di questo e dei servizi ad esso relativi.
In quest'ottica, in proposito, nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 2950 del 1967 e Cass. n. 3600 del 1991) non si è dubitato del diritto del condominio e dei condomini di agire direttamente, ed anche unicamente, nei confronti del conduttore di unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale per far dichiarare illegittimo e per far cessare l'uso delle cose comuni che lo stesso pretenda di esercitare in modo non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c. o al regolamento del condominio; alla stregua di questo principio, pertanto, si deve ritenere che anche le vertenze instaurate con l'esperimento dell'azione in discorso nei confronti del conduttore o di altro titolare di diritti il cui esercizio implica il coinvolgimento del bene condominiale risultano attenere, sotto il profilo oggettivo, alla gestione dei servizi e dei beni condominiali. Da ciò consegue la tutelabilità in sede giudiziale degli abusi inerenti il godimento di tali beni, mediante la richiesta della determinazione delle più idonee modalità concrete di esercizio dei relativi diritti, obiettivo, questo, perseguito proprio con l'impugnata sentenza che, perciò, essendosi conformata ai richiamati principi giuridici e basandosi su un adeguato percorso motivazionale, non è censurabile in questa sede di legittimità con riferimento ai profili dedotti dai ricorrenti con l'ultima doglianza formulata.
7. In definitiva, alla stregua di tutte le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza adottare alcuna pronuncia sulle spese della presente fase, in difetto di costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012


 

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