REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Augusto Bitonte Presidente
Dott. Donato Pianta Consigliere
Dott. Antonietta Miglio Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 319/2013 R.G. promossa con atto di citazione in data 20/3/2013 e posta in decisione all’udienza collegiale del 2/4/2014
da
Metal Finish spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Enrico Berti e Andrea Edgardo Ginosa del foro di Milano, anche domiciliatari, giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
contro
Montanelli Eugenia, Ghislandi Isabella e Ghislandi Giovanna, rappresentate e difese, la prima, dall'avv. Mario Franchina del foro di
Bergamo, giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione in primo grado, le seconde, dagli avv.ti Mario Franchina del foro di Bergamo e Rinaldo Frau del foro di Brescia, quest'ultimo anche domicilatario, giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione in d’appello
APPELLATE

Svolgimento del processo

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 357/12 in data 1/12/2011-27/2/2012
CONCLUSIONI
Dell’appellante:
nel merito, respingere le domande formulate dalle signore Eugenia Montanellli, Isabella Ghislandi e Giovanna Ghislandi perché infondate in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi di condanna di Metal Finish spa, condannare quest'ultima al pagamento a favore delle signore Montanelli e Ghislandi della somma complessiva di euro 1.197.773,00. con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio

Delle appellate:
nel merito: respingersi l'appello siccome infondato, confermandosi la sentenza impugnata ad eccezione delle statuizioni per le quali si propone appello incidentale.
In via di appello incidentale: in riforma della statuizione del Tribunale di Bergamo, determinarsi il valore delle azioni in euro 7.325.000,00 e, quindi, rideterminarsi proporzionalmente la somma da liquidare alle singole appellate a seguito del recesso; in riforma del capo della sentenza con cui viene respinta la domanda di condanna della società a liquidare alle appellate il valore delle azioni, condannarsi la società a liquidare alle appellate il valore delle azioni, condannarsi la società a pagare alle signore Montanelli- Ghislandi il valore delle azioni di Metal Finish spa per le quali hanno esercitato il diritto di recesso con gli interessi e la rivalutazione monetaria, eventualmente anche ex art. 1224 cc, dal centoottantunesimo giorno successivo al recesso fino alla data dell'effettivo saldo.
In ogni caso, spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio interamente rifusi.
Montanelli Eugenia, Ghislandi Isabella e Ghislandi Giovanna hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo Metal Finish spa
chiedendone condanna alla liquidazione e rimborso in proprio favore del valore delle loro azioni sul presupposto della legittimità del loro recesso per effetto della deliberazione di adozione di nuovo statuto che prevedeva all'articolo 11 i quorum dell'assemblea ordinaria e straordinaria secondo le previsioni degli articoli 2368 e 2369 cc.
Metal Finish spa ha resistito alla domanda di cui ha chiesto il rigetto.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accertato la legittimità del recesso ed ha determinato il valore delle azioni delle attrici, dichiarando inammissibile la domanda di pagamento proposta contestualmente a quella di accertamento della legittimità del recesso.
Avverso la sentenza ha proposto appello Metal Finish, che ha chiesto, in riforma e per i motivi che saranno di seguito nello specifico trattati, il rigetto della domanda svolta in prime cure.
Le Montanelli-Ghislandi hanno resistito all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto; hanno inoltre proposto appello incidentale avente ad oggetto la determinazione del valore delle azioni e la condanna della società alla relativa liquidazione.
All'udienza del 2/4/2014, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei sensi di cui in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando 53 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per le memorie di replica.

Motivazione

L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe errato nell'interpretazione dell'articolo 2347 comma I lett. g) cc là ove ha ritenuto preferibile, in assenza di precedenti giurisprudenziali, l'opinione dottrinaria che considera applicabile la norma alle modifiche incidenti pariteticamente sul diritto di voto di ciascun socio, “ivi incluse quelle di modifica dei quorum deliberativi dell'assemblea che, pur lasciando formalmente inalterato il diritto di voto statutariamente attribuito a ciascuna azione, ne condiziona la rilevanza in concreto”.
Siffatte modifiche, come si legge nella sentenza impugnata, integrano comunque modifiche concernenti i diritti di voto in quanto incidono sulla
rilevanza impeditiva o deliberativa del voto ai fini dell'adozione di una determinata decisione, come sarebbe accaduto nel caso di specie, in cui la partecipazione azionaria detenuta da una sola socia, a seguito della modifica, risulta da sola sufficiente anche per l'adozione delle delibere dell'assemblea straordinaria.

Di contro, l'appellante assume che la norma in parola si riferirebbe alle modifiche statutarie aventi ad oggetto i diritti di voto e di partecipazione relativi a speciali categorie di azioni ovvero all'introduzione di limiti quantitativi al diritto di voto per l'esercizio di particolari diritti sociali, quali l'azione di responsabilità della minoranza o la denuncia ex articolo 2409 cc, mentre in nessun caso l'ipotesi del mutamento del quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria verrebbe fatta rientrare nell'ambito di operatività della norma in parola, la quale deve essere interpretata in modo restrittivo al fine di mantenere una coerenza sistematica con il considerevole aumento delle ipotesi tassative di recesso previste dalla riforma del diritto societari.
Le appellate controbattono che il diritto di voto e partecipazione contemplato dalla norma in esame si riferisce al cambiamento di clausole concernenti i diritti di voto e di partecipazione connessi a categorie di azioni già esistenti, sicché il dettato normativo non si può che interpretare nel senso di consentire il recesso ogni volta che le modificazioni statutarie alterino le soglie di possesso azionario per l'esercizio dei diritti sociali precedentemente fissati e che, come nel caso di specie, finiscono per attribuire ad un unico socio il diritto di far deliberare all'assemblea atti che, precedentemente alla modifica, necessitavano del consenso di altri soci ai fini del raggiungimento del quorum
deliberativo.

Esposte sinteticamente le opposte interpretazioni, la Corte osserva in primo luogo come la delibera in oggetto, da cui le appellate pretendono legittimare il proprio recesso, ha ad oggetto la modifica del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea ordinaria e straordinaria nel senso che, là ove prima era previsto che “sia in prima come in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tante azioni che rappresentano la maggioranza del capitale e la straordinaria col voto favorevole di tante azioni che rappresentino non meno di due terzi del capitale sociale” l'articolo 11 del nuovo statuto stabilisce che “in prima e ulteriore convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le previsioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice
civile”.
In particolare, le Montanelli - Ghislandi assumono che la delibera assunta dall'assemblea, che ha modificato i quorum deliberativi, avrebbe introdotto una modifica sostanziale nei diritti dei soci di minoranza, incidendo così sul loro diritto di partecipazione e riducendone sensibilmente il “peso” e lamentano di essere state espropriate, attraverso l'eliminazione del quorum dei due terzi, del proprio potere di incidere significativamente nella vita della società.
Così delineate le opposte prospettazioni, la Corte ritiene che la deliberazione in oggetto non legittimi il diritto di recesso vantato dalle appellate ai sensi dell'articolo 2437 lettera g) del codice civile.

A tal fine questo giudice osserva come nelle società per azioni l'esercizio del diritto di recesso produca un depauperamento del capitale sociale e costituisca un fatto negativo anche per i creditori sociali, da qui la tassatività delle fattispecie di recesso e la conseguente necessità di interpretazione restrittiva dei casi previsti dall'articolo 2437 cc.
Il diritto di recesso del socio, del resto, costituisce eccezione al principio generale dell'obbligatorietà per tutti i soci delle deliberazioni assembleari e, pertanto, non è suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate.
Alla stregua dei su enunciati principi, che esigono una interpretazione restrittiva, il diritto di voto di cui alla lettera g) dell'articolo 2437 cc non potrà pertanto che fare riferimento a quello statutariamente attribuito a ciascuna azione, mentre quello alla partecipazione non può che concernere l'aspetto patrimoniale relativo agli utili che ciascuna azione attribuisce.
Di contro, il mutamento del quorum deliberativo, che attiene alla formazione della maggioranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto e
partecipazione, sicché la delibera, che, come quella in esame, ne ha mutato il quorum, non legittima il recesso.
Né, scendendo nello specifico, è corretto affermare che in forza della delibera di modifica dei quorum deliberativi si sarebbe ridotto sensibilmente, praticamente azzerato, come pretendono le appellate, il loro “peso”.
Prima della modifica statutaria, l'articolo 5 dello statuto prevedeva che “sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tante azioni che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e la straordinaria col voto favorevole di tante azioni che rappresentino non meno dei due terzi del capitale”.
Si legge nell'atto introduttivo del giudizio in prime cure che Montanelli Eugenia è socia di Metal Finish in misura del 13,34%, mentre Ghislandi
Isabella e Giovanna in misura dell'8,89% ciascuna. Le singole partecipazioni sono quindi ben al di sotto sia del terzo che della metà, sicché, anche prima della modifica statutaria, le Montanelli-Ghislandi, non avevano una partecipazione tale da impedire l'assunzione di delibere
assembleari.
La situazione non muta ove si vogliano considerare cumulate le partecipazioni delle Montanelli-Ghislandi, che si arrestano al 31,12%.
Nella suddetta corretta prospettiva deve quindi escludersi che la delibera, che ha adeguato il quorum deliberativo alle previsioni di cui agli articoli 2368 e 2369 cc abbia “espropriato” le appellate del potere di incidere significativamente nella vita della società poiché comunque, anche prima della modifica statuaria, il “peso” della loro partecipazione non era sufficiente ad impedire che si formasse la maggioranza.
Alla stregua di quanto precede va pertanto esclusa la legittimità del recesso esercitato dalle Montanelli-Ghislandi, il che dispensa la Corte dalla disamina di tutte le altre questioni svolte dalle parti e comporta il rigetto dell'appello incidentale, avente ad oggetto la determinazione del valore delle azioni in funzione della liquidazione e la domanda di liquidazione.
La novità della questione, costituisce grave ed eccezionale motivo per la compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi.
Le spese di ctu, viceversa, devono essere poste integralmente a carico delle Montanelli- Ghislandi, che vi hanno dato causa.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge n. 228/12, applicabile al caso di specie poiché l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione depositata il 1°/7/2013, le appellanti incidentali sono inoltre tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte d’Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:
accoglie l'appello proposto da Metal Finish spa avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 1/12/2011-27/2/2012 e, rigettato l'appello incidentale proposto da Montanelli Eugenia, Ghislandi Isabella e Ghislandi Giovanna, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande dalle predette proposte;
dichiara le spese di lite dei giudizi di primo e secondo grado interamente compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico di Montanelli Eugenia, Ghislandi Isabella e Ghislandi Giovanna le spese di ctu nella misura già liquidata in atti;
dichiara le appellanti incidentali tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello il 2 luglio 2014
IL CONSIGLIERE EST.
Antonietta Miglio
IL PRESIDENTE
Augusto Bitonte


 

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