TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale riunito nelle persone dei signori:
-dott. Amedeo Ghionni –Presidente-
-dott. Federico Eramo –Giudice relatore-
-dott. Gabriele Sordi –Giudice-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 19 maggio 2014 che qui s’intende integralmente richiamato e trascritto

Motivazione

Con atto di citazione del 3 giugno 2010 _____ citò in giudizio le sorelle ____ ed ____ chiedendo di accertare e dichiarare la falsità del testamento a firma di _____ deceduto il 3 dicembre 2001, e dichiarare nulli tutti gli atti conseguenti al testamento stesso, da cui le convenute avevano tratto giovamento.
Con comparse di risposta depositate tutte in data 28 ottobre 2010 si costituirono in giudizio le convenute, le quali, pur non contrastando le richieste di nullità avanzate dall’attrice, chiesero, fra l’altro, in via riconvenzionale che fosse ordinato ad _____ di restituire alla ______ diverse somme.
Alla prima udienza di comparizione del 17.11.2010 (alla quale si era pervenuti per rinvio d’ufficio dell’udienza indicata in citazione del 12 novembre 2010) dinanzi al Giudice Istruttore delegato dal Presidente del Tribunale (con decreto del 25.06.10) a trattare la causa in oggetto, comparvero i difensori delle parti nonché, di persona, la parte attrice _____. In tale circostanza il difensore dell’attrice impugnò e contestò, a verbale, le comparse di costituzione avversarie, sia in rito sia nel merito, e sollevando anche specifiche eccezioni in via pregiudiziale, tra cui quella dell’inammissibilità in rito delle domande riconvenzionali spiegate dalle convenute giacchè proposte fuori termine (con riferimento alle domande riconvenzionali di cui ai capi sub lett. c), d), e), f) delle comparse svolte in difesa di _____ e al capo c) della comparsa svolta in difesa di _____.

Il G.I., stante la pregiudizialità della questione, dispose la rimessione al Collegio della causa al fine di decidere, con sentenza, sull’ammissibilità o no delle domande riconvenzionali, autorizzando le parti a presentare proprie memorie difensive entro il 16 gennaio 2011 con possibilità di replica fino al 5 febbraio 2011.

Con sentenza non definitiva n. 241/2011 questo Tribunale dichiarò l’inammissibilità per decadenza del termine, delle domande riconvenzionali formulate dalle convenute e dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio con riserva di decisione sulle spese all’esito della pronuncia finale.

Successivamente il Giudice istruttore ha disposto CTU grafica che ha concluso per la falsità dei testamenti a firma del fu ___.
Per questo Collegio le richieste attoree meritano integrale accoglimento.
La CTU è stata redatta in conformità ai criteri scientifici, puntualmente esposti dal perito, e non è stata neppure sostanzialmente contestata dalle convenute: uno stesso consulente di parte ha espressamente dichiarato di non avere contestazioni di sorta da sollevare.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese non possono compensarsi, come richiesto dalle convenute, perchè nella specie c’è una soccombenza sostanziale di queste ultime. E’ vero che esse sin dall’inizio hanno espressamente dichiarato di non opporsi in linea di principio ma non c’è stata tanto adesione alle domande attrici quanto una remissione alla decisione di questo Tribunale e le stesse convenute hanno inteso proseguire il giudizio sia per la domanda riconvenzionale sia con la nomina di propri consulenti: non c’è soccombenza reciproca e anche l’esito relativo alle questioni decise con la sentenza parziale citata è eloquente in merito. La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell‘art. 91 cod. proc. Civ., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito perchè è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso nè importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all‘accoglimento della domanda dell'attore -, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, si da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. sez. 3, sentenza n. 4485 del 28/03/2001) come nella specie.

PQM

definitivamente pronunciando;

ACCERTA
e dichiara la falsità del testamento olografo a firma di _____ datato 31.08.2001, pubblicato in data 22.01.2002 in ____ con atto di repertorio n. 34042 del notaio ______ e conseguentemente lo dichiara nullo e dichiara nulli tutti gli atti susseguenti e conseguenti; in particolare: a) il verbale di pubblicazione del testamento olografo del 22.01.02 per atto notar _______ (facendo salva comunque la parte in cui le convenute prestano acquiescenza alla donazione effettuata dal de cuius in vita all'esponente e al di lei marito del 5.11.97, rep. 27.448) b) la scrittura privata (contratto preliminare di compravendita) stipulata tra le parti in data 07.01.2007.
Rigetta tutte le altre richieste.
Condanna le convenute alle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 3186,67 di cui euro 2400,00 per onorari oltre Iva e accessori di legge (e spese di ctu).
Ordina alla Cancelleria la comunicazione di questa sentenza al Pubblico Ministero per quanto di sua competenza.
Cassino, 1 ottobre 2014
Il Presidente Dott. Amedeo Ghionni
Il Giudice estensore Dott. Federico Eramo
Depositato nella cancelleria in data 2 ottobre 2014


 

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