REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico RAVERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
V. I. in liquidazione srl, in persona del liquidatore con sede in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in via SS. Giacomo e Filippo 15/5 presso l'avv. Agostino Califano che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
ricorrente
CONTRO
G. P., residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in via Ippolito d'Aste 1/6 presso l'avv. Maurizio Montecucco che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuto- ricorrente in via riconvenzionale
Conclusioni delle patti: come da rispettivi atti introduttivi, del giudizio

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.8.2011 la società V. I. in liquidazione srl (in seguito anche V.) opponeva il decreto ingiuntivo di questo Ufficio con cui era stata condannata pagare a G. P. la somrna di € 19.637,00 a titolo di retribuzioni arretrate. Assumeva la nullità del contratto di lavoro subordinato invocato da controparte, già disconosciuto da parte dell'INPS, in quanto il signor G. risultava essere amministratore unico della società.
In via riconvenzionale chiedeva, previa dichiarazione di nullità o annullabilità del contratto di lavoro, la restituzione della somma di euro 33.963,24 perchè corrisposta senza causa al G.
Si costituiva in giudizio il G. che contestava l'assunto avversario e svolgeva domanda riconvenzionale diretta al pagamento del compenso come amministratore unico e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo B. S. srl.
Il convenuto G. sosteneva infatti di avere svolto un duplice rapporto di lavoro contemporaneamente con V. e con B. S., e chiedeva pertanto al giudice la liquidazione dei compensi spettanti.
Sorgeva tra le parti una trattativa che non andava a buon fine e disposto l'interrogatoriolibero il giudice invita le parti alla discussione.

Motivazione

1. Preliminarmente occorre rilevare che la causa nasce da opposizione a decreto ingiuntivo emesso da questo Ufficio sui seguenti elementi di fatto: che il G. fosse lavoratore subordinato con qualifica di quadro, livello Q (v. buste paga) alle dipendenze della V. e che dalle buste paga prodotte risultasse un credito di euro 19.637,00 per retribuzioni non corrisposte, 13, 14, ferie e permessi non goduti, contributi e indennità TFR. Ne consegue che la chiamata in causa del terzo B. S. riguarderebbe soggetto non destinatario del decreto ingiuntivo opposto per una controversia del tutto diversa da quella introdotta con il ricorso per ingiunzione, non essendo mai stata dedotta nel ricorso per ingiunzione commistione o contestuale subordinazione. La chiamata in causa pertanto non può essere autorizzata.

2. Inoltre la domanda dell'attore, convenuto in opposizione, non può essere modificata quanto alla causa petendi, sicchè la riconvenzionale (diretta al pagamento del compenso di amministratore unico) deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 18767/2004). Non vale infatti quanto affermato nella
discussione orale e cioè che la riconvenzionale sarebbe ammissibile perchè determinata dall'eccezione di controparte. Infatti la riconvenzionale proposta dalla Società opponente non è di accertamento del rapporto dl amministratore, ma di annullamento del contratto di lavoro subordinato, cioè lo stesso titolo azionato dal ricorrente con il decreto ingiuntivo. L'attore, cioè il G., non può quindi introdurre una domanda diversa da quella da lui introdotta con l'ingiunzione. La Società non ha infatti svolto una riconvenzionale che introduca un titolo diverso ma ha chiesto annullarsi proprio il titolo introdotto dal G.

3. Deve quindi esaminarsi la domanda di annullamento introdotta in via riconvenzionale dalla Società convenuta. Risulta documentale il fatto che il G. abbia stipulato con se stesso un contratto di lavoro subordinato. Il documento 4 prodotto dal ricorrente infatti è la prova che egli, all'epoca della sottoscrizione del contratto, era amministratore unico della srl ed abbia sottoscritto con se stesso il contrato di lavoro. Non risulta, ex art. 1395 c.c., che vi sia stata autorizzazione da parte della Società (cioè il soggetto rappresentato) alla stipula del contratto nè che il suo testo risulti determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi (circostanza mai allegata tra l'altro dal ricorrente nella memoria, circostanza costituente condizione di validità del contratto il cui onere di allegazione era a suo carico, trattandosi di presunzione juris tantum: cfr. Cass. 20.8.2013, n. 19229 in tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto).

4. Il contratto pertanto deve essere annullato (cfr Cass. 21/11/2008 n. 27783 in tema di negozio concluso in conflitto di interessi dall'amministratore unico di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata), non essendovi separazione tra potere deliberativo e potere rappresentativo della volontà sociale, è inapplicabile l'art. 2391 cod. civ., che riguarda il conflitto di interessi degli amministratori in presenza di un consiglio di amministrazione, trovando, invece, applicazione la disciplina generale della rappresentanza di cui agli art. 1394 e 1395 cod. civ., i quali costituiscono eccezione al principio generale dell'irrilevanza del rapporto interno tra rappresentante e rappresentato.

5. Nel caso in esame trova poi applicazione l'art. 2126 c.c. secondo il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. La disposizione in esame attribuisce quindi rilevanza alle prestazioni di fatto comunque effettuate in esecuzione del rapporto di lavoro dichiarato nullo o annullato. Ora, nel caso in esame, la V. ha chiesto la restituzione della retribuzione corrisposta in passato, ma sulla semplice considerazione della mancanza di causa e titolo conseguente al richiesto annullamento (pag. 8 atto opposizione), ma non ha dedotto che il G. non abbia svolto le prestazioni che hanno determinato il pagamento della retribuzione già corrisposta. Da ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione, perchè la mancanza di causa e titolo ai sensi dell'art. 2126 c.c esclude proprio la restituzione, che potrebbe trovare invece ragione nella mancata prestazione lavorativa (cioè nella non esecuzione di fatto del rapporto, circostanza non allegata).

6. A diversa conclusione deve giungersi, invece, per quanto riguarda le somme richieste con il decreto ingiuntivo: infatti l'onere della prova a carico del lavoratore non risulta assolto. Infatti la domanda di pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo hanno quale ragione lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato il cui onere della prova era a carico dell'attore e che, a fronte della contestazione di V. sulla sua validità e soprattutto sulla inesistenza della subordinazione, doveva essere l'attore sostanziale a dare la prova di avere svolto l'attività lavorativa, da cui scaturiva la pretesa di cui al decreto, in regime di subordinazione (anche se in esecuzione di un contratto nullo e/o annullabile). D'altro canto il G., nella memoria di costituzione non ha dedotto fatti specifici di subordinazione (quello di cui al punto 9 è del tutto generico perchè non indica alcun orario, e il diniego della richiesta di permesso -punto 5- non è circostanziata quanto a dati temporali, essendo indicato in più occasioni, il che non consente la prova contraria). Anche l'asserito svolgimento di funzioni di contabile è elemento fattuale che di per sè non prova subordinazione alcuna, posto che tale attività può essere svolta anche in regime di non subordinazione (punto 3 rectius 4 delle prove di cui alla memoria G.). Le prove richieste infatti non possono essere ammesse per irrilevanza e genericità e quindi la pretesa del G. non risulta provata.

7. Quanto al fatto dedotto della fittizietà dell'incarico di amministratore (il G. sostiene infatti di essere stato un prestanome e di non avere mai svolto attività di amministratore unico), tale doglianza non prova di per sè lo svolgimento di alcuna attività per V. quale lavoratore dipendente e quindi anche tale prova è irrilevante oltre che legata ad una causa petendi (disconoscimento rapporto di amministratore) non dedotta in giudizio. Del resto le dichiarazioni rese dal G. all'INPS (doc. 10 V. dichiarazioni rese ad un terzo e quindi costituenti confessione stragiudiziale) depongono nel senso dello svolgimento di attività non di impiegato (v. buste paga, il G. nella memoria di costituzione afferma di essere contabile) quanto di amministratore (intermediazione immobili, firma di incarichi e compromessi, rapporti con banche ed enti con responsabilità di firma): il che conferma da un lato ulteriormente che il ricorrente non era un prestanome, dall'altro che l'attività non è stata svolta in regime di subordinazione.

CONCLUSIONE: deve annullarsi il contratto di lavoro; il decreto ingiuntivo deve essere revocato perchè manca la prova della subordinazione e quindi del titolo azionato con il decreto stesso; va infine rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate dalla V. al G. e dichiarata inammissibile quella svolta dal G.
Le spese, tenuto conto delle reciproche soccombenze, vengono compensate.

PQM

Definendo il giudizio,
revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di G. P. contro V. I. srl tesa al pagamento della somma di euro 19.637,00 oltre accessori;
annulla il contratto di lavoro stipulato in data 15.3.2009 tra V. I. e G. P.;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta da V. I. srl nei confronti di G. P. tesa al pagamento della somma di euro 33.963,24 a titolo di ripetizione di indebito;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal G. P.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Genova, 17 marzo 2014
Il Giudice
Enrico Ravera


 

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