REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11223-2012 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell'avvocato CECCHETTI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAIESI CARLA, DORE' CHIARA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Co. Ma., R.G.F., PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE APPELLO GENOVA;
- intimati -
avverso il decreto n. R.G. 327/2011 R.G. della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 3/11/2011, depositato l'8/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
uditi gli Avvocati Dorè e Baiesi difensori del ricorrente che si riportano al ricorso.

Motivazione

La Corte d'appello di Genova, su parere difforme del P.G., con decreto in data 8/11/2011, confermava il provvedimento del giudice tutelare, con cui era stata rigettata la richiesta di nomina di amministratore di sostegno a favore di Co. Ma., affetto da patologia psichiatrica.
Ricorre per cassazione il padre, C.M.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti.

Con i due motivi di ricorso, il padre censura il decreto della Corte territoriale per violazione dell'art. 404 c.c. e difetto motivazionale, che possono essere esaminati congiuntamente.
Il giudice a quo da atto che il figlio del ricorrente è affetto da una patologia psichiatrica, tale da rendere necessaria la somministrazione di cure specifiche continuative e il supporto, per il compimento "degli atti della propria esistenza", da parte di altre persone.
Ricorrevano dunque i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, secondo il disposto dell'art. 404 c.c., che introduce una misura di assistenza e protezione, nell'interesse di chi si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere alle proprie esigenze di vita.
La Corte territoriale ha escluso la nomina di amministratore di sostegno, nel presupposto che l'interessato potrebbe godere di "un'ampia rete di protezione", operante a suo favore, ed osserva che l'art. 404 c.c. non prevede alcun obbligo di nomina.
Si ravvisa violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. La previsione dell'art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E' da ritenere che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione).
In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall'amministrazione di sostegno.
Va pertanto accolto il ricorso.
La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014


 

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