R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile,
composta dai Sigg.:
Dott. Augusto Bitonte Presidente
Dott. Donato Pianta Consigliere rel.
Dott. Antonietta Miglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 88/2009 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2009 n. 333 Cron. Ufficio Notifiche di Brescia e posta in decisione all’udienza collegiale del 29/05/2013
da
LAURA FORLANI, rappresentata e difesa dall’avv. CASTELLI TULLIO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario in VIA CRISPI, 3 25121 BRESCIA presso il difensore avv. CASTELLI TULLIO, come da procura in .
calce all’atto di citazione in primo grado
APPELLANTE


c o n t r o
ILARIA BORGHETTI, ELISA FORLANI, ISA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, FOR.MEC S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. CHIARINI FABIO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura a margine delle comparse di risposta in primo grado
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 13 novembre 2008, n. 3416/08.
CONCLUSIONI
Dell’appellante
nel merito: in riforma della sentenza di primo grado dichiararsi la nullità e comunque annullarsi o dichiararsi illegittime e inefficaci la delibera 27.12.06 della srl ISA e la delibera 29.01.07 della srl FOR.MEC per i motivi tutti esposti in citazione con ogni conseguente effetto di legge; revocarsi ex art. 2476 c.c. gli amministratori della srl ISA e della srl FOR.MEC stanti le gravi irregolarità contabili e amministrative delle società;
in via istruttoria:
ordinarsi alle società convenute l’esibizione in giudizio della contabilità o, comunque, disporsi CTU per il controllo della medesima;
ammettersi prove per testi (Bianchetti, con riserva di altri) su 2 capitoli volti a provare che l’attrice, recandosi presso le srl ISA e FOR.MEC in data 27.02.07 per l’esercizio di quanto previsto ex 2476 c.c. senza poter visionare la documentazione aziendale.
Spese rifuse.

Degli appellati
voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Brescia, previe tutte le declaratorie del caso, e dichiarando fin d’ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove, rigettare l’appello proposto da Forlani Laura, in quanto infondato, per le ragioni di cui in comparsa di risposta e tutti gli atti difensivi del precedente grado di giudizio, e per l’effetto confermare l’impugnata sentenza, e comunque dichiararsi nuova, inammissibile e/o improponibile, in quanto rinunciata in primo grado, oltre che infondata in fatto ed in diritto, la domanda di revoca ex art. 2476 c.c. degli amministratori di ISA s.r.l. e FORMEC s.r.l, nonché infondate le ulteriori domande proposte dall’appellante, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e distrazione in favore del difensore antistatario.
In via subordinata istruttoria: si ribadiscono le deduzioni e produzioni istruttorie di primo grado.
In ogni caso, ci si oppone all’ammissione delle prove per testi dedotte da parte appellante, in quanto inammissibili e/o irrilevanti.
In subordine, nel denegato caso di ammissione di tale prova, ammettersi le appellate a prova contraria; testi: Tadei Vincenzo, Stefanutti dott. Ernesto, Carbone dott. Marco e Volpato Francesco.
Sempre in via subordinata istruttoria: ammettersi, se del caso e senza inversione dell’onere probatorio, prove per testimoni sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di risposta di primo grado, da intendersi qui ristrascritte quali capitoli di prova; testi: i signori Tadei Vincenzo, Stefanutti dott. Ernesto e Volpato Francesco.
Ci si oppone all’ammissione della CTU richiesta dall’appellante, in quanto irrilevante ai fini della decisione e comunque inammissibile, avendo uno scopo meramente esplorativo.
Ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione in giudizio della contabilità, in quanto FOR.MEC ha già provveduto in primo grado, spontaneamente, a produrre l’estratto del proprio libro giornale regolarmente aggiornato, e comunque in quanto irrilevante ai fini della decisione
Si chiede che venga disposta l’espunzione dal fascicolo attoreo dei documenti prodotti unitamente all’istanza di fissazione di udienza, trattandosi di produzione tardiva.

Svolgimento del processo

Premesso che l’attrice Laura Forlani è socia della ISA srl con Elisa Forlani e
Ilaria Borghetti, ciascuna per 1/3 del capitale, e che le tre sono socie della FOR.MEC srl, per il 50%, ciascuna nella quota di 1/3, mentre la ISA è socia
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per il restante 50%, con atto di citazione notificato in data ? Laura Forlani

aveva chiesto l’accertamento della nullità o dell’annullabilità della delibera 27.12.2006 della ISA srl con cui l’assemblea della società, con i voti delle socie Elisa Forlani e Ilaria Borghetti, aveva revocato il precedente consiglio di amministrazione, composto dalle sorelle Forlani e nominato sé stesse amministratrici.
L’attrice aveva dedotto l’invalidità della delibera in quanto approvata con voto favorevole delle stesse persone nominate amministratori e viziata per eccesso di potere, poiché finalizzata ad estromettere dall’amministrazione la socia Laura Forlani.
Parte attrice aveva rilevato anche come Ilaria Borghetti fosse anche socia e legale rappresentante della Imfo srl, debitrice della ISA srl, di guisa che sussisteva conflitto d’interessi.
Laura Forlani aveva chiesto anche l’accertamento della nullità o dell’annullabilità della delibera 29.01.2007 della FOR.MEC srl, con cui era stata nominata amministratrice unica Ilaria Borghetti ed era stata autorizzata l’azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore Laura Forlani, per difetto o irregolarità della convocazione, per illegittimità dell’atto in quanto la nomina dell’amministratore sarebbe avvenuto col voto favorevole della stessa nominata e per eccesso di potere, poiché la maggioranza avrebbe revocato senza giusta causa il precedente consiglio di amministrazione.
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Si erano costituite ISA srl, FOR.MEC srl, Elisa Forlani ed Ilaria Borghetti

affermando che la decisione di revocare il precedente consiglio di amministrazione della società ISA era motivata da un insanabile conflitto tra le sorelle Forlani e deducendo la regolare convocazione dell’assemblea in relazione alla seconda delibera.
Il Tribunale di Brescia con sentenza ex 281 sexies c.p.c. in data 13.11.2008 ha respinto la domanda attorea, condannando Laura Forlani a rifondere ai convenuti le spese di lite sulla base delle seguenti motivazioni.
Ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. sono invalide le delibere assunte con la partecipazione determinante dei soci portatori di un interesse in conflitto con quello della società, quando possano recare danno alla società.
1-a) In relazione alla delibera del 27.12.2006 l’attrice non ha provato la sussistenza del conflitto d’interessi né il pericolo di danno, né l’assunzione della delibera con eccesso di potere. L’attrice, infatti non ha dimostrato che quella decisione fosse volta a ledere un suo diritto reddituale o patrimoniale (e che quindi fosse rivolta a diminuire il valore della partecipazione sociale).
1-b) In relazione alla delibera del 29.01.2007, per quanto riguarda le censure circa conflitto di interessi e abuso di potere, si ripete quanto sopra detto, mentre per quanto concerne il dedotto vizio per mancanza della convocazione, sulla base della lettera di convocazione prodotta da parte dei convenuti, lo si ritiene insussistente.
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Nell’istanza di fissazione dell’udienza parte attrice ha chiesto

l’accertamento di nullità/annullabilità delle delibere, ma non ha più insistito per la revoca degli amministratori ex art. 2476 c.c., di conseguenza sono inammissibili i due capitoli di prova per testi dedotti, perché volti a dimostrare circostanze che al più condurrebbero a giustificare una domanda risarcitoria. Non viene ammessa CTU poiché esplorativa e volta a provare irregolarità contabili, non conflitto di interessi o eccesso di potere.
Le spese seguono la soccombenza.



Con atto di citazione notificato il 28.01.2009 Laura Forlani ha interposto appello avverso la citata decisione, chiedendone la totale riforma con l’accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Elisa Forlani e Ilaria Borghetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante rispettivamente di ISA S.r.l. e FOR.MEC. S.r.l., si sono costituite in giudizio resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Esaurita la fase di trattazione, la causa, su istanza dei procuratori delle parti, è pervenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali (50+20) e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.

Motivazione

L’appello di Laura Forlani è affidato a due motivi di doglianza.

Il Tribunale sarebbe caduto in errore non ritenendo provata la sussistenza del conflitto d’interessi, del pericolo di danno e dell’eccesso di potere.
Il conflitto d’interessi sarebbe palese, vista la qualità di legale rappresentante di Ilaria Borghetti di una società debitrice della ISA srl. Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione ha provveduto, infatti, ad eliminare quel debito in evidente conflitto di interessi e per questa ragione le delibere sarebbero da considerare illegittime. L’interesse sociale sacrificato dai nuovi amministratori sarebbe proprio quello al recupero del suddetto credito.
L’eccesso di potere si sarebbe manifestato nella revoca del precedente consiglio di amministrazione senza una motivata giusta causa. Non si sarebbe così operato in ragione di una asserita incompetenza dell’attrice, ma a causa dei contrasti tra sorelle, come confermato dalle parole della Borghetti al collegio sindacale (cfr verbale 08.02.07 prodotto da controparte in primo grado).
Il conflitto d’interessi sarebbe presente anche in relazione alla seconda delibera, visto il rapporto tra società controllata e controllante e la qualità della legale rappresentante di entrambe.
Va premesso che, quanto alla delibera della For.Mec. srl non costituisce più oggetto di impugnazione l’irritualità della convocazione di Laura Forlani, ritenuta insussistente dal Tribunale con statuizione non assoggettata a censura.
Ciò posto, le doglianze come sopra espresse sono infondate e non sono idonee a scalfire gli argomenti, in fatto e in diritto, esposti dal Tribunale, cui si fa ampio rinvio.
Si reputa, comunque, opportuno sottolineare quanto segue. Iniziando dalle tematiche concernenti la società ISA srl:
va condiviso il giudizio sfavorevole formulato dai primi Giudici relativamente all’addebito riguardante l’avere l’assemblea deliberato la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione con il voto dei soci proposti per detta carica, perché non sussiste, al riguardo, alcun divieto normativo e detto modus operandi costituisce diretta conseguenza della previsione statutaria della attribuzione, in linea di principio, della carica in parola a soci della società e della ripartizione del capitale sociale fra tre soli soci;
non è fondato l’addebito riguardante il preteso conflitto d’interessi, rivolto in particolare a Ilaria Borghetti in relazione alla sua qualità di amministratore della società IMFO srl, debitrice della ISA srl ed alla circostanza per cui, a dire dell’appellante, la nuova presidente del consiglio di amministrazione avrebbe sostanzialmente azzerato una ingente esposizione debitoria della prima società verso la seconda: si tratta di un aspetto che, per un verso, è rimasto avvolto dalla nebbia a causa della incompletezza della produzione documentale (fra le altre carenza, si segnala che parte attrice, infatti, non ha prodotto i bilanci della IMFO srl), e che per l’altro, e soprattutto, appare contrastato dalla circostanza per cui i rilievi espressi dal collegio sindacale, relativamente al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, riguardano le ripetute sollecitazioni al recupero del credito in parola ed i rilievi relativi alla carenza di trasparenza contabile in ordine alle compensazioni effettuate al riguardo, aventi come destinatario un consiglio di amministrazione del quale, sino alla delibera del 27 dicembre 2006, la predetta Borghetti non aveva fatto parte e che, secondo le proposte formulate, senza successo, all’assemblea del 27 dicembre 2006, avrebbe dovuto essere ricostituito sotto la presidenza di Laura Forlani;
- è, infine, privo di pregio l’addebito riguardante l’eccesso di potere, sostanzialmente ricondotto dall’appellante all’assenza di causa per la revoca del consiglio di amministrazione in carica: questo, infatti, non era più in grado di svolgere il proprio ruolo, attesi gli insanabili contrasti fra le sorelle Laura ed Elisa Forlani, che ne erano i componenti e, del resto, la stessa attrice/appellante per i medesimi motivi aveva proposto di deliberare la messa in liquidazione della società ed aveva addirittura rifiutato di ricoprire la carica di presidente del costituendo consiglio.
Per quanto attiene alla delibera del 29 gennaio 2007 dell’assemblea della società For.Mec., aggredita con argomenti sostanzialmente analoghi, non possono che ripetersi le considerazioni che precedono, cui si fa espresso rinvio.

Si aggiunge soltanto che l’insuccesso delle censure sopra considerate si riflette necessariamente sugli addebiti formulati in via consequenziale rispetto a quelli riguardanti la delibera della controllante ISA srl e che è parimenti infondata la doglianza concernente l’eccesso di potere, atteso che nell’imminenza dell’assemblea in rassegna la odierna appellante, che rivestiva la carica di amministratore unico, aveva annunciato la drastica decisione di astenersi da ulteriori atti gestionali, sia per lo stato delle relazioni personali che per l’evidente non condivisione delle scelte effettuate in seno alla società ISA srl.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto rinunciata la domanda di revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c., sulla base del principio giurisprudenziale in virtù del quale la mera omissione materiale di una domanda in atto posteriore a quello introduttivo, non comporterebbe alcuna rinuncia tacita alla stessa, ove dal tenore delle difese successive risulti chiaramente la volontà della parte di ribadire tale domanda (ciò emergerebbe dalla comparsa conclusionale ove l’attrice avrebbe ribadito le difese argomentate a sostegno della domanda di revoca degli amministratori). Le irregolarità contabili sono motivo di revoca e in quest’ottica si reiterano le istanze istruttorie (CTU e 2 cap. prova per testi).
Anche la doglianza in esame deve essere respinta.
Infatti, la domanda di revoca, a sensi dell’art. 2476 c.c., del consiglio di amministrazione, pur formulata nell’atto di citazione, non è stata riproposta in calce all’istanza di fissazione dell’udienza, ove le conclusioni sono prospettate in modo specifico, e, malgrado nei vari atti difensivi depositati in ossequio alla scansione propria dell’ormai abrogato rito societario siano esposti argomenti sostanzialmente riconducibili a detta pretesa, nella memoria conclusionale depositata il 30 novembre 2007 testualmente si “insiste per l’accoglimento di tutte le proprie conclusioni siccome formulate nella propria istanza di fissazione d’udienza”.
Consequenziale è il rigetto dell’appello.

Alla soccombenza segue la condanna dell’appellante a rimborsare alle parti appellate, costituite con unica difesa, le spese del grado. Esse si liquidano, in conformità alla tabella A) recentemente approvata con decreto ministeriale 1 agosto 2012 (scaglione di valore indeterminato), come in dispositivo.

PQM

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l’appello proposto da Laura Forlani avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 13 novembre 2008, n. 3416/08.
Condanna la parte appellante a rimborsare a ISA srl, FOR.MEC srl, Elisa Forlani ed Ilaria Borghetti le spese del grado, che si liquidano in euro 4.500,00 per la “fase di studio”, euro 2.500,00 per la “fase introduttiva” ed euro 6.500,00 per la “fase decisoria”, oltre accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 ottobre 2013


 

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