REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente -
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -
Dott. ALMA Marco - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.L.M.;
avverso l'ordinanza in data 17/3/2014 (proc. n. 6/14) del Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. RAMPA Franco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 17/3/2014 il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di riesame depositata il 5/3/2014 dall'Avv. Franco RAMPA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del proc.pen. n. 3307/13 R.G.n.r. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 24/2/2014 (eseguito il 25/2/2014) ed avente ad oggetto l'esercizio commerciale ______ sito in ______. La declaratoria di inammissibilità della menzionata istanza di riesame si fonda esclusivamente sul fatto che non risultava dagli atti la nomina dell'avv. Franco RAMPA quale difensore di fiducia dell'indagato nel relativo procedimento penale (il difensore aveva, infatti, in sede di impugnazione prodotto la propria nomina relativa ad un procedimento amministrativo) con la conseguenza che lo stesso è stato ritenuto dal Tribunale non abilitato ad avanzare l'istanza stessa.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo il vizio dell'ordinanza impugnata, della quale chiede l'annullamento, evidenziando che dagli atti del procedimento penale de quo risultava la propria nomina a difensore di fiducia.

Motivazione

Il ricorso è fondato.
Il difensore dell'indagato ha prodotto in sede di ricorso innanzi a questa Corte copia del verbale di sequestro preventivo eseguito dal personale della Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto in data 25/2/2014 nell'ambito del proc. pen. 3307/13 R.G.n.r., atto dal quale risulta che l'indagato D.L. lo ha indicato come proprio difensore di fiducia. Dal contenuto del predetto atto si evince, infatti, nel corso delle operazioni di esecuzione del decreto di sequestro preventivo condotte dai Carabinieri, l'indagato è stato informato dei diritti di difesa e che gli era stato nominato un difensore d'ufficio e lo stesso, previo contatto telefonico, faceva intervenire sul posto il proprio legale indicato come "di fiducia" avv. Franco RAMPA. D'altro canto sebbene per la nomina dell'avv. RAMPA da parte dell'indagato D. non siano state rispettate le formalità di cui all'art. 96 c.p.p., comma 2, sulla base di un indirizzo di questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere, "è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia" (Cass. Sez. 2, sent. n. 15740 del 22/02/2011, dep. 20/04/2011, Rv. 249938; Cass. Sez. 6, sent. n. 16114 del 20/04/2012, dep. 27/04/2012, Rv. 252575).

Ciò in quanto, in tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, dato che la norma di cui all'art. 96 c.p.p., non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in "bonam partem".
Per le considerazioni or ora esposte, l'ordinanza è affetta da nullità e deve pertanto essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014


 

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