REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24630-2011 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso l'avvocato DONATIVI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 50, presso l'avvocato MARDARELLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO CASTELLANI, giusta procura in calce al controricorso;
AIM ENERGY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 150, presso l'avvocato ARMANDOLA ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STORI MAURO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO N.____ DELLA ENERGY PLUS S.R.L., D. G.M., INIZIATIVE IMMOBILIARI S. A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3493/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DANATIVI VINCENZO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato MARDARELLA ROBERTO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivazione

La Corte rilevato:

che G.R. ha proposto ricorso per cassazione n. 24630/11 sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 3493/11 con cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale fallimentare di Roma con sentenza 510/09;
che hanno resistito con controricorso la Aim Energy srl e Z. V.;
che il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio;
che all'udienza di trattazione del 19.3.13 la Corte, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza;
che il contraddittorio risulta integrato nei confronti di D. G.M. e di Iniziative Immobiliari s.a. "intervenuti" nella fase di merito.

Osserva quanto segue:

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato rilievo da parte del tribunale della nullità della notifica avvenuta a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 7 in quanto a seguito della avvenuta consegna a mani del portiere non sarebbe stata inviata al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno ma una semplice raccomandata.

Con il secondo motivo si assume la nullità del procedimento in quanto vi è la prova che la notifica effettuata non ha avuto buon fine in quanto la raccomandata è ritornata indietro con l'indicazione destinatario trasferito.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
La L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, stabilisce che "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Dal testo letterale della norma si evince che trattasi di raccomandata semplice e non già di raccomandata con avviso di ritorno. Laddove infatti è richiesto tale ultimo tipo di raccomandata, ciò è espressamente stabilito dalla legge (v. art. 140 c.p.c.).
La L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 presenta analoga formulazione rispetto a quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4 che anch'esso prevede che, in caso di notifica a mani del portiere, sia necessario l'invio di una raccomandata al destinatario senza espressamente specificare trattarsi di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In relazione in particolare a tale ultima norma la giurisprudenza di questa Corte si era in un primo tempo orientata a ritenere che nel caso notificazione mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui al comma 4 dello stesso articolo, non atteneva alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicchè la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 cod. proc. civ..(Cass 23589/08-Cass 15315/06 - Cass 7349/03 -Cass 9329/97). Successivamente, seguendo l'orientamento più recente di questa Corte in ordine alla omissione della spedizione della raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c., comma 4, (Cass. nn. 17915 del 2008 e 7667 del 2009), questa Corte ha ritenuto che l'omissione dell'invio della raccomandata non costituisca mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass 1366/10; Cass 19366/13).

Anche a voler seguire questo più recente orientamento comunque i motivi sarebbero infondati.

In base anche alla più recente citata giurisprudenza, con l'invio della raccomandata deve infatti ritenersi perfezionata la notifica senza che rilevi il successivo esito della stessa.
La consegna dell'atto a mani del portiere assicura già di per sè che l'atto stesso è pervenuto nella sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l'effettivo domicilio di quest'ultimo. Ne consegue che il successivo invio della raccomandata costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell'atto senza che sia peraltro necessaria alcuna prova dell'effettiva consegna della stessa al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l'avvenuta notifica. In ogni caso qualora, come dedotto dal ricorrente, sia intervenuto nelle more dell'invio della raccomandata un trasferimento di domicilio del destinatario, sarebbe comunque onere di quest'ultimo documentare tramite un certificato storico di residenza il detto tramutamento, circostanza non verificatasi nel caso di specie, non essendo a tal fine sufficiente l'indicazione fornita dal portiere del dedotto trasferimento in quanto priva di ogni possibilità di riscontro obiettivo. Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei contro ricorrenti in Euro 4000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2016


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.