REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA SEZIONE 13
riunita con l'intervento dei Signori:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO - Presidente -
GIUFFRE ANTONIO -Relatore -
VASTA lSIDORO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sull'appello n. 731/2017
depositato il 26/01/2017
-avverso la pronuncia sentenza n. 6029/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
proposto dall'appellante:
C. G.
difeso da:
AVV. ESPOSITO ORAZIO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO N.28 95126 CATANIA CT
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO no TYSD018301207/2013 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO no TYSD01 8301207/2013 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO no TYS018301208/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO no TYS018301208/2013 IRPEF-ALTRO 2008

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - in data 30/05/2013 notifica al sig. C. G. due avvisi di accertamento rispettivamente il N. TYS01B3012007/2013 relativo all'anno 2007 col quale l'Ufficio sulla base dell'iscrizione nella lista T relativa ad incrementi patrimoniali avvenuti nel periodo dal 2007 al 2011 accerta per l'anno in contestazione che non aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nonostante avesse conseguito redditi di fabbricati e di lavoro dipendente, il reddito imponibile di € 271.884,00, con le conseguenziali ricadute in tema di imposte e sanzioni e, N. TYS01B3012008/2013 relativo all'anno 2008 col quale l'Ufficio sulla base dell'iscrizione nella lista T relativa ad incrementi patrimoniali avvenuti nel periodo dal 2008 al 2012 accerta per l'anno in contestazione che non aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nonostante avesse conseguito redditi di fabbricati e di lavoro dipendente, il reddito imponibile di € 280.800,00, con le conseguenziali ricadute in tema di imposte e sanzioni.

Avverso tali avvisi di accertamento il sig. C. G., rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito in data 26/11/2014 presenta separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania con i quali sostiene di aver avuto notizia della notifica degli avvisi di accertamenti, solo a seguito della notifica di un decreto penale emesso nei suoi confronti in data 13 novembre 2014 ed a suo dire, avendo appreso della notifica solo a far data del 13 novembre 2014 vorrebbe far decorrere i termini per l'impugnazione.

Eccepisce:
- la nullità della notifica dell'avviso di accertamento non sarebbe stato ritualmente notificato;
- la mancata notifica dell'invito a comparire. Omessa instaurazione del contraddittorio;
- la nullità per violazione del DPR n.600 del 1973, art. 42 e D.Lgs. n. 300 del 1998, art.68 nonché della legge n. 212 del 2000, art.6 in quanto non sottoscritto dal Direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega non allegata all'avviso;
- decadenza dell'A.F. dal diritto di recupero dell'imposta.
-violazione dell'art.38 D.P.R 600/73 per insussistenza dei presupposti che giustificano l'accertamento in via sintetica del reddito;
-compravendita di azioni per un valore dichiarato di e 1.200.000,00
Propone eccezioni sia di rito che di merito e rileva che la notifica degli accertamenti non risulta rituale poiché avvenuta nelle mani di una tale sig.ra Sa. della quale viene indicato lo status di "sorella convivente".
Eccepisce, inoltre, che non ha sorelle che portino un diverso cognome dal suo e la sua unica sorella la sig.ra C. C. R., non è affatto convivente essendo residente in P., Via U____, mentre il ricorrente abita in Via S_____ con la moglie sig.ra C. G.
Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli accertamenti impugnati.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio rileva che i ricorsi sono inammissibili poiché proposti oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli accertamenti che erano stati ritualmente notificati il 30 maggio 2013 alla Sig. S. ritirati dalla stessa presso l'Ufficio postale

II ricorrente deposita memorie illustrative con le quali nel sostenere l'ammissibilità del ricorso insiste nella nullità della notifica in quanto viene indicato che il predetto atto e l'invito a comparire sono stati notificati a tale S. della quale viene indicato lo status di "sorella convivente", quando invece è stato provato che il ricorrente non ha sorelle che portino un diverso cognome dal suo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania con sentenza 6029 del 02/05/2016 riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania nella misura di € 5.00,00 (Euro Cinquemila).

Avverso tale sentenza il contribuente presenta appello, con il quale non condividendo la tesi dei Giudici di prime cure, eccepisce :
- error in judicando - Violazione e falsa applicazione degli art.139 c.p.c. co. 2° nonché dell'art.60 DPR 600/73 così come modificato dall'art.37, cp.27 del D.L. n.223 del 04/07/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006, n. 248) nonché dell'art.7 della legge 890/82 (così come modificato dalla legge 31/02/2008). Omessa motivazione sul punto;
nullità della sentenza per non aver ritenuto nulli e improduttivi di effetti giuridici gli avvisi di accertamento impugnati per mancata notifica dell'invito a comparire. Omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente: Violazione art.32 del DPR 29/09/1 973, n.600. Omessa motivazione sul punto;
- nullità della sentenza per non aver ritenuto nulli gli avvisi di accertamento impugnati per violazione del DPR n.600/1973, art.42 D.Lgs. n. 300 del 1999, art.68 nonché della legge 212 del 2000, art.6 in quanto non sottoscritto dal Direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente;
- nullità della sentenza per non aver ritenuto nullo l'avviso di accertamento TYSD01B301207 relativo al 2007 per decadenza dell'A.F. dal diritto al recupero dell'imposta.:
- nullità della sentenza per non aver ritenuto nulli gli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell'art.38 DPR 600/73. Insussistenza dei presupposti che giustificano l'accertamento in via sintetica del reddito.
Conclude chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e conseguentemente dell'avviso di accertamento:
-in via preliminare l'accoglimento dell'istanza di inibitoria ex art.47 D.Lgs. 546/92 e 283 c.p.c. :
- nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza dichiarandola nulla per i motivi esposti.

L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio con nota prot. n. 2017/30406 del 05/04/2017 nel rigettare i motivi di appello chiede il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 22/02/2018 il difensore dell'appellante chiede un congruo rinvio per motivi di salute. L'Agenzia non si oppone. La Commissione rinvia al 23/05/2018.
Chiamata la causa alla pubblica udienza il difensore dell'appellante insiste nelle proprie deduzioni.
La rappresentante dell'Agenzia insiste nelle proprie controdeduzioni ed in particolare nell'inammissibilità del ricorso e puntualizza che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato. In subordine, il difensore dell'appellante chiede un breve rinvio per regolarizzare la documentazione.
La rappresentante dell'A.F. non si oppone al rinvio ma si oppone all'eventuale produzione documentale.
La Commissione pone la causa in decisione.

Motivazione

La Commissione, esaminati gli atti del processo, l'appello posto in discussione e sentite le parti, osserva quanto appresso.
L'appello è fondato e va accolto.
E' da esaminare preliminarmente in quanto assorbente tutti gli altri motivi, quello relativo alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento.
Invero, gli stessi, per come risulta dalla documentazione presente nel fascicolo processuale, sarebbero stati notificati alla sorella convivente dell'odierno appellante.
Tuttavia, quest'ultimo ha fornito la prova che la sig.ra S. (così come identificata nell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario) non è la sorella e non risulta documentato in atti che è stata spedita la raccomandata informativa prevista dall'art. 60 del DPR n. 600/73.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie l'appello e annulla gli atti impugnati. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese che liquida in €. 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania il 23 Maggio 2018.
Depositata il 24.01.2019


 

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