REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2347/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - ricorrente -
contro
A.A. in qualità di Liquidatore della SP 2 IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 387/08/2010 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 17.11.2010, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Motivazione


La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:
La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 177/16/2009 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di della "SP2 Immobiliare srl" avverso l'avviso di accertamento per IVA-IRAP-IRES afferente l'anno 2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stato notificato l'atto di appello al procuratore costituito in giudizio "non solo il cognome del ricevente non è facilmente decifrabile ma non risulta neppure la qualità della stessa che la abilita a ricevere l'atto".
L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
Infatti, il motivo di censura (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 6, 17, 53 e 49; della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 14, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), la parte ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, con violazione delle regole normative in materia di notificazione dello stesso, evidenziando che la predetta normativa vincola l'ufficio postale ad indicare soltanto i dati previsti per l'avviso di ricezione della raccomandata ordinaria e non anche quelli richiesti per l'avviso di ricevimento della specifica raccomandata in materia di atti giudiziari.

Il motivo di impugnazione appare fondato.
Con indirizzo ormai costante questa Corte ha ritenuto (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010) che: "Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafìa illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".
La pronuncia impugnata, che non si è attenuta agli anzidetti principi va dunque cassata e la causa deve essere rimessa allo stesso giudice di appello affinchè questi riesamini le questioni oggetto di censura nel precedente grado.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014


 

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