Svolgimento del processo

Con ricorso del 23.7.20 19 N. s.r.l. impugnava la cartella esattoriale meglio specificata in epigrafe, avente ad oggetto IRES ed IVA anno 2012, sanzioni ed interessi, sulla base dei seguenti motivi: inesistenza della notifica dell’atto impugnato; mancata sottoscrizione del molo; decadenza dal potere impositivo ex art. 25 DPR 602/73. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate in data 22.1.2020, la quale produceva la relata di notifica della cartella impugnata e chiedeva rigettarsi il ricorso. in data 28.9.2020 la ricorrente depositava memorie illustrative mediante cui contestava la prova della notifica della cartella prodotta dalla resistente sotto lo specifico profilo che era stata versata in atti la “merci riproduzione fotografica di una mail presente nella casella di posta elettronica certìcata del concessionario provenienti da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi istituiti cx lege” e comunque disconosceva “espressamente, cx art 2712 c.c., i fatti e le cose medesime attestati nella suddetta copia prodotta in giudizio dall ‘Ente impositore atteso che la stessa, seppur priva clifirn7a, non contiene la rappresentazione informatica dei fatti e degli atti giuridicamente rilevanti ai 1ml della noti/ìcazione de quo”. Insisteva nella eccezione di prescrizione.

Motivazione

Ritiene il collegio che il ricorso sia inammissibile in quanto tardivo. Va premesso che la resistente ha prodotto la copia della ricevuta di avvenuta consegna, alla sua PEC quale risulta dal registro delle imprese (v. visura camerale allegata alla istanza di accesso avanzata nei confronti dell’agente della riscossione e versata in atti), in data 4.2.2016, della cartella di pagamento oggi impugnata. Detta PEC risulta inviata dall’indirizzo PEC notifiche.siclia(rt.riscossionesiciliait.
Secondo la ricorrente non sussisterebbe evidenza che l’anzidetto indirizzo PEC sia contenuto nei pubblici elenchi e conseguentemente la PEC non avrebbe valore e la notifica sarebbe nulla.
Ritiene la commissione che quanto sostenuto dalla ricorrente sia infondato. Invero, premesso che la PEC risulta inviata da indirizzo istituzionale dell’agente della riscossione, come noto l’art. 26 DPR 602/73 consente che la notifica della cartella esattoriale sia eseguita, in via diretta, dall’agente della riscossione (“La notifica della cartella puo’ essere eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificala, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge”). L’art. 16 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività di gestione del servizio di posta elettronica cerqfìcata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”.
È quindi pacifico che Riscossione Sicilia S.p.A. può utilizzare un servizio di posta elettronica certificata da sé gestito autonomamente.

Ciò posto la ricorrente si è doluta del fatto che t’indirizzo di PEC utilizzato dall’agente della riscossione non sia ricompreso negli elenchi delle NEC a cui attingere per effettuare, ritualmente, le notifiche. Si tratta di doglianza priva di fondamento atteso che la stessa afferisce soltanto alle notifiche eseguite ai sensi della L. 53/94 e non già a quelle eseguite, come quella di specie, dall’agente della riscossione, direttamente, in forza di una disposizione di legge che autonomamente lo prevede, e ciò fermo restando che la PEC risulta essere stata consegnata all’indirizzo della ricorrente quale indicato nel registro delle imprese.

Quanto alla contestazione effettuata, ai sensi dell’art. 2712 c.c., della conformità della copia prodotta all’originale è appena in caso di evidenziare come si tratti di contestazione generica e quindi inammissibile atteso che. come è noto, affinché il disconoscimento possa valere ai fini di escludere la valenza probatoria delle copie agli originali lo stesso, oltre che in modo chiaro, deve circostanziatamente indicare quali siano gli aspetti in forza dei quali la copia risulti difforme rispetto all’originale (tra le moltissime v. Cass., sez. Il, 7 febbraio 2020, n. 290$; Cass., sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557— proprio in tema di relata di notifica di cartelle esattoriali —, Cass., sez. Il, 30 ottobre 201$, n. 27633; Cass., sez. III, 3 aprile 2014, n. 7775 ed anche Cass., sez. I, 15 ottobre 2014. n. 21842).
A ciò si aggiunga che l’unico dato rilevante in caso di notifica a mezzo pec riguarda la consegna del messaggio alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, circostanza questa che è espressamente attestata nella ricevuta di consegna in atti. Non è inutile infine osservare come a fronte delle doglianze rivolte avverso la prova della notifica della cartella offerta dalla resistente, la ricorrente abbia provato la tempestività del suo ricorso (notificato anche questo a mezzo PEC), attraverso la produzione di una copia di ricevuta di avvenuta consegna il cui contenuto è del tutto analogo a quello prodotto da controparte ed ingiustamente contestato.

Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la cartella esattoriale impugnata è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 4.2.2016. Ne consegue che il ricorso. notificato ad oltre tre anni di distanza, è chiaramente tardivo e nessuna doglianza in esso contenuta è scrutinabile. inclusa l’eccezione di prescrizione del tributo che è sempre riferita, ancora nelle memorie illustrative. al tempo intercorso prima della notifica della cartella e che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione della stessa (fermo restando che la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, peraltro come detto non fatta valere nel presente giudizio, va azionata dinanzi all’AGO e non già dinanzi alla AG tributaria; v. Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 5885/19 R.G:
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale,
sez. XII’, il 9 ottobre 2020


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.