REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
n.25496/11 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Giuseppina LEO, all'udienza del 20 giugno 2013, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c.
nella causa
TRA
_______, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Simona Vallino ed elettivamente domiciliata in Monterotondo (RM), via Panaro 14, presso lo studio del dott. Amedeo Barbalace – opponente -
E
EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma _______ - opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

Motivazione

Con ricorso ex art. 617 c.p.c. notificato a Equitalia Gerit Spa il 6 dicembre 2010 e successivamente assegnato al sottoscritto magistrato in quanto di competenza della sezione Lavoro, _____ esponeva di avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale n.______ per il pagamento della somma di euro 5.128,10, “tramite raccomandata a/r del 16/11/2010”.
Deduceva che la notifica doveva ritenersi inesistente o, in subordine, nulla in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.602/73, il Concessionario non rientra tra i soggetti legittimati a notificare gli atti tramite il servizio postale. Assumeva altresì che, “anche a voler considerare il concessionario legittimato all'effettuazione della notifica a mezzo posta, tale notifica doveva comunque ritenersi inesistente o, in subordine, nulla, stante il mancato rispetto delle forme prescritte dall'art. 60 del D.P.R. n.600/73 richiamato dall'art. 26 del D.P.R. m. 602/73”. Deduceva infine la nullità della cartella opposta stante la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Costituitasi, l'Equitalia Gerit S.p.A. deduceva la insussistenza della dedotta illegittimità della procedura notificatoria effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, atteso che la notifica sarebbe stata eseguita secondo la prescrizione di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73 (la notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento...) e, a sostegno della dedotta legittimità del proprio operato, citava l'ordinanza della S.C. di Cassazione n.15948/2010.
Ciò premesso, è da ritenere che l'argomentare della ricorrente – a differenza di quello dell'Equitalia, che si sofferma, in definitiva, soltanto sul secondo periodo del primo comma dell'art. 26 citato (“la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”) e che fa richiamo ad un provvedimento del 2010 della Cassazione che non esamina la stessa questione – faccia richiamo alla tota lex (invicile est iudicare vel respondere nisi tota lege perspecta), leggendo la disposizione invocata dall'Equitalia sistematicamente ed in collegamento con la parte precedente di detto articolo, attentamente evidenziando il punto principale dell'articolato, laddove è specificato che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati”, mentre sono illegittime le notifiche per posta eseguite direttamente dall'Agente della Riscossione. Ed in questa interpretazione, la ricorrente dimostra altresì di avere tenuto in considerazione l'evoluzione legislativa dell'art. 26 del D.P.R. n.602/7, e, specialmente, quella risultante all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, del D.Lg.vo n. 46 del 26 febbraio 1999.
In definitiva, la questione controversa è se l'ausilio del servizio postale possa essere utilizzato direttamente dal concessionario o se, invece, ci si debba necessariamente servire della intermediazione di un ufficiale della riscossione. E può rispondersi, anche alla stregua di tutta la giurisprudenza di merito riportata ampiamente dalla ricorrente – e che qui si condivide -, che la notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia senza l'intermediazione di un ufficiale della riscossione è inesistente, con conseguente perdita della potestà impositiva (v. ampiamente, fra le altre, C.T.P. Bari, sez. II n.53 del 23 marzo 2011, CTP Lecce, 23 ottobre 2009, n.909, la quale ultima ha statuito che “la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della Riscossione”; conf. v. Trib. Udine – sent. n.1183/08 – in cui incisivamente si afferma che ”non è consentito al concessionario di estendere la norma – art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, sopra citato – fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l'invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”).
Concludendo, nel porre in essere la procedura, Equitalia ha violato il modello procedimentale (Tatbestand) compiutamente delineato dal legislatore, senza volere aggiungere che, nella specie, trattasi di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino tutelata dalla Costituzione all'art. 23, anche in fase esecutiva.
Non si disconosce l'ordinanza della Suprema Corte n.15948 del 26.05.2010, citata da Equitalia, alla stregua della quale, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n.602/73, ”la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione della avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Tuttavia, si ritiene che la richiamata pronuncia riguardi esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale, sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Diversa è, invece, l'ipotesi in cui la notifica è stata eseguita, come nel caso di specie, da un soggetto a ciò non abilitato dalla legge. In tal caso, l'effettuazione della notifica da parte di soggetto non abilitato rende la notifica stessa inesistente, “degradandola” a mera comunicazione.

Per tutto quanto precede, va, quindi, dichiarata l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale opposta.
Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando;
dichiara inesistente la notifica della cartella di pagamento n.____
condanna Equitalia Gerit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.620,00.
Roma 20 giugno 2013
Il Giudice
Giuseppina Leo
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giampaolo Cervelli, magistrato ordinario in tirocinio mirato, a me affidato.


 

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