REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 24/10/2014 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G 6589/2012
promossa da
P. S. rappresentato e difeso dall’avv. ORAZIO STEFANO ESPOSITO giusta procura come in atti -opponente-
contro
I.N.P.S., anche quale mandatario della SCCI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICA DI LEO giusta procura come in atti
-opposto-
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempo, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cusumano giusta procura come in atti -opposta--

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5.7.2012 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento notificatagli in data 8.12.2012 in relazione a cartella di pagamento n. 293 2004 0002224241 asseritamente mai notificatagli con cui l’INPS, mediante la società incaricata per la riscossione, gli intimava il pagamento di complessivi € 3.417,90 a titolo di omissioni contributive per il 2002.
Motivi dell’opposizione erano vizi derivanti dalla omessa notifica nonchè la prescrizione (anche successiva all’ipotetica notifica del titolo) dei crediti.
Si costituivano tutti i convenuti che spiegavano difese volte al rigetto del ricorso e, in via preliminare, eccepivano la decadenza dall’azione per mancato rispetto dei termini perentori di legge decorrenti dalla notifica delle cartelle di pagamento in oggetto.
L’opponente eccepiva l’inammissibilità della produzione documentale in relazione agli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella effettuata dalla Serit tardivamente costituitasi in giudizio
All’odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Motivazione

L’opposizione può decidersi sulla scorta del motivo relativo alla carente notifica della cartella di pagamento costituente il titolo esecutivo, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Orbene, alla stregua della documentazione versata in atti dalla Serit Sicilia spa (da ritenersi sul punto ammessa ai sensi dell’art. 421 cpc in considerazione della necessità di accertare anche d’ufficio la tempestività dell’opposizione), non può dirsi raggiunta la prova del completamento della fattispecie di notifica della cartella in oggetto atteso che -vertendosi in ipotesi di notifica ad irreperibili- non è all’uopo sufficiente la mera produzione della relata di notifica (pur con l’attestazione dell’invio della raccomandata con avviso di ricevimento in essa contenuta) e dell’attestazione del deposito alla casa comunale effettuata dalla Serit, essendo invece necessario produrre l’avviso di ricevimento sottoscritto o comunque documentazione relativa alla compiuta giacenza.
A tal riguardo va osservato che la notifica della cartella esattoriale, nel caso di irreperibilità, è regolata dall’art. 60 dpr 600/1973 giusta rinvio contenuto nell’art. 26 (“Notificazione della cartella di pagamento“) dpr 602/1973.
Tale ultima norma viene di seguito integralmente trascritta: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Come ampiamente chiarito dall’esegesi interpretativa in riferimento all’art. 60 dpr 600/1973, in ragione anche dell’espresso rinvio (contenuto tanto nell’art. 60 dpr 600 che nel suddetto art. 26 dpr 602) ai modi di notifica ordinari, la notifica agli irreperibili richiede comunque il rispetto delle modalità previste dall’art. 140 cpc per garantire al destinatario dell’atto la conoscibilità dello stesso.
(cfr. sul punto ex multis Cassazione civile sez. trib. 14 ottobre 2009 n. 21760 nella quale si legge: “Nella specie trova applicazione il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in materia di notifica degli accertamenti tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile stante l'espresso rinvio a tali norme da parte del D.P.R. n. 600 DEL 1973, art. 60, ed, in particolare, ove il destinatario dell'atto non sia reperito nel domicilio che risulta all'ufficio notificatore, nè vi siano reperite persone idonee a ricevere la notifica, si deve provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata, contenente, l'avviso di deposito, con avviso di ricevimento), non essendo sufficiente il solo deposito nella casa comunale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 3294 e 10057 del 1994, 5100 del 1997)”).
Ed infatti secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale il decidente aderisce, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario (analogo principio deve ritenersi valido per il caso – in questione – della notificazione delle cartelle di pagamento) deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 140 c.p.c, quando (come nella specie) siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario e la notifica non sia avvenuta perché costui o altro possibile consegnatario non sia stato ivi rinvenuto; deve essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all’art. 60, lett. e), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 -sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c.- quando non si conosca in quale comune risieda il destinatario (cfr. Cass. nn. 2003/10189, 7268/2002, 10799/1999, 5100/1997, 4654/1997, 4587/1997).

In ordine alla prova della notifica ex art. 140 c.p.c. la Suprema Corte aveva -già prima sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 di cui si dirà appresso- ritenuto che, benché la notificazione nei confronti del destinatario si perfezionasse (nel testo dell’art. 140 cpc antecedente all’intervento del giudice delle leggi) con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), tuttavia -stante lo scopo di tale ultimo adempimento di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario- l’avviso di ricevimento o documentazione inerente la compiuta giacenza doveva essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provocava la nullità della notificazione (cfr, ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/01/2005; Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Peraltro la Corte Costituzionale con la detta sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo (140 c.p.c.), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della stessa, con la mera spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Dunque la necessità probatoria in ordine alla ricezione (o evento equipollente) della raccomandata informativa è oggi da riferirsi non solo alla prova della conoscibilità dell’atto ma anche alla prova del momento perfezionativo della notifica ex art. 140 cpc.

Nella specie, come già detto, nessuna produzione sussiste in ordine alla ricezione della raccomandata o, quantomeno, alla compiuta giacenza.
Ed infatti il documento versato in recante il timbro di compiuta giacenza non contiene alcun riferimento numerico o testuale alla cartella in oggetto, sicchè non sussiste alcun elemento probatorio attraverso il quale collegare tale documento all’attività notificatoria della cartella medesima.
L’assenza di prova dell’effettivo perfezionarsi della notifica comporta processualmente la declaratoria di nullità della notifica stessa (cfr. sentenze sopra citate).
In assenza di previa notifica del titolo risultano invalidi i successivi atti della procedura di riscossione.
Dovendosi peraltro osservare la natura del presente giudizio di sede di accertamento cognitivo sulla sussistenza del credito in riscossione, va esaminato il motivo relativo alla intervenuta prescrizione dei crediti.
Trattandosi di crediti relativi al 2002 e non essendo stati documentati atti interruttivi tempestivi deve dichiararsi l’estinzione degli stessi per prescrizione, essendo decorso il relativo termine quinquennale. Ed infatti, a voler considerare atti di messa in mora le intimazioni di pagamento, deve osservarsi che -in disparte la questione della tardività della relativa produzione documentale- anche per la notifica dell’intimazione del 2008 non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 cpc; mentre il successivo atto interruttivo del 2012 è stato compiuto a prescrizione quinquennale già compiuta.

Il peso delle spese, visti i motivi di accoglimento, segue la soccombenza nei confronti della Serit mentre le stesse possono compensarsi nei confronti dell’ente impositore estraneo alla fase relativa alla formazione e notifica delle cartelle costituenti estratto del ruolo in precedenza consegnato alla società per la riscossione.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara prescritti i crediti riportati nella cartella in opposizione che annulla;
condanna la Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, che liquida in € 238,00 oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese nei confronti dell’INPS.
Così deciso in Catania il 24/10/2014 .
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo


 

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