REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13074-2014 proposto da:
A.N., M.M., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NOBILE CALOGERO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto n. 2151/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 7/10/13 depositato il 20/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato Rotondi Luigi (delega avvocato Calogero Nobile) difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi del ricorso

Svolgimento del processo

Accogliendo l'opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d'appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M. M. e A.N. in proprio e quali genitori responsabili di M.G.
Ciò in quanto la mera notifica del decreto di accoglimento della domanda emesso dalla stessa Corte d'appello ai sensi dell'art. 3, comma 5 detta legge, non garantiva la conoscenza, il fondamento e i presupposti di fatto della domanda proposta. Di qui l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 stessa legge.
Per la cassazione di tale decreto ricorrono M.M., A.N. e M.G., divenuta maggiorenne, in base a due motivi.
Il Ministero della Giustizia ha depositato un "atto di costituzione".

Motivazione

1. - Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 (recte, 4), in quanto del Collegio che ha deciso sull'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ha fatto parte il consigliere (dr.ssa M.C.) che aveva emesso il decreto opposto.

2. - Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., in quanto la notificazione al difensore facente parte di un foro diverso da quello della sede della Corte d'appello adita deve essere effettuata a mezzo della posta elettronica certificata (PEC).
Il motivo richiama il dictum di Cass. S.U. n. 10143/12, secondo cui a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Quindi prosegue affermando che, nella specie, il difensore della parte odierna ricorrente, "pur essendo elettivamente domiciliato presso la Cancelleria dell'adita Corte di Appello, aveva specificamente indicato l'indirizzo PEC a mezzo del quale dovevano essere effettuate le notificazioni relative al giudizio" (così, a pag. 5 del ricorso). Pertanto, conclude il motivo, poichè il Ministero della Giustizia notificò il ricorso in opposizione presso la cancelleria della Corte territoriale, che neppure provvide a comunicarlo al difensore della parte opposta a mezzo PEC, il procedimento d'opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, cui la parte odierna ricorrente non ha preso parte, deve ritenersi affetto da nullità.

3. - Quest'ultima censura, il cui esame è prioritario dal punto di vista logico-giuridico, è infondata.

Come di recente osservato da questa Corte, con affermazione di massima da ritenersi estensibile ad ogni notificazione che nell'ambito del processo debba essere effettuata al difensore, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poichè la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma (Cass. n. 14969/15).

Prevista per agevolare le comunicazioni di cancelleria, l'indicazione della PEC non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, massime allorchè sia la stessa parte o il suo difensore a designare l'elemento topografico dell'elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo.

Se ne trae conferma dal testo dell'art. 125 c.p.c., comma 1 - anteriore a quello attuale risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014 - in vigore sia alla data (13.2.2013) di proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 sia a quella (12.6.2013) di notifica dell'atto d'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter legge citata, che così recitava: "Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax".
La PEC costituisce, dunque, oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che in base alla sentenza delle S.U. di questa Corte citata nel motivo è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. E ciò indipendentemente dalla circostanza che il difensore stesso abbia specificato o non a qual fine intendesse indicare la propria PEC, non avendo egli il potere di modificare gli effetti di tale indicazione.

4. - Anche il primo motivo è infondato.
La pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non da luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio (Cass. n. 21287/07).

5. - In conclusione il ricorso va respinto.
6. - Nulla per le spese, non avendo il Ministero della Giustizia svolto un'idonea attività difensiva in questa sede.
7. - Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2015


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.