Svolgimento del processo

(Omissis) ha proposto impugnazione, nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo, avverso l'avviso di accertamento indicato in intestazione, notificatole in data 1.10.2014 e relativo a omesso versamento della Tarsu dell'anno 2008. A fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza della pretesa per mancanza del presupposto impositivo nonché la prescrizione della medesima e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugn ato. Il Comune convenuto non si è costituito. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 12.10.2020, nel corso della quale la parte ricorrente ha insistito in ricorso, e, all'esito, posta in deliberazione.

Motivazione

Il ricorso è inammissibile poiché non vi è prova dell'avvenuta notificazione del ricorso al Comune resistente, notificazione che risulta quindi inesistente. Non può considerarsi prova della notificazione, in particolare, la copia del ricorso che reca in epigrafe una stampa recante l'intestazione Comune di Piedimonte Etneo e l'indicazione di un numero di protocollo e di una data, depositata dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio. Ed invero, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, "nel processo tributario, la notifica=ione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operalo dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 5-16 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata «all'uffìcio del Ministero delle finan
Inoltre, con riferimento all'ipotesi dell'apposizione del timbro con data, è stato affermato che "nel processo tributario, la notificazione (del ricorso introduttivo e) dell'appello, che, in forza del rinvio operato dagli arti. 20 e 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 5-16, al precedente art. 16, Comma terzo, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia': va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell'atto depositato manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell'ente locale, potendo tale timbro non essere staio apposto dall'impiegato "addetto" né essendovi modo per individuare quest'ultimo" (Cass. civ., Sez. V, 1° dicembre 2004, n. 22576; conf Id., 24 febbraio 2012, n. 2816).
In conclusione, quindi, manca la prova dell'esistenza della notificazione alla parte resistente del ricorso, il quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 546/92, è inammissibile.
In assenza di costituzione della parte convenuta, nessuna statuizione va adottata sulle
spese di lite.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.
Catania, 12 ottobre 2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Catania sentenza n. 5454/2020

 

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