REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Catania, avv. Ada Graci, della terza sez. civile, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.13378/2009 R.G. promossa
da R****** A**** rappresentato e difeso dall'avv. O. Esposito
Contro COmune di Catania - Corpo Polizia Municipale

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24.11.2009 R**** A**** proponeva opposizione avverso il verbale n.8149**** del 30.05.2009 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Catania, spedito in data 18.11.2009 e notificato in data 20.11.2009.
Il ricorrente col proposto ricorso deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva l'annullamento del verbale impugnato.
Si costituiva il Comune di Catania depositando la documentazione relativa al provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 13.07.2010 la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza

Motivazione

La presente opposizione è fondata e merita accoglimento.
Tra i motivi posti a fondamento della proposta opposizione il ricorrente eccepisce che la notifica del verbale sia stata effettuata oltre il termine previsto dall'art. 201 del Codice della Strada.
In effetti il verbale in oggetto è stato elevato in data 30.05.2009 ed è stato spedito in data 18.11.2009; risulta quindi effettivamente notificato oltre il termine previsto dalla legge e la omessa notifica nei termini di legge comporta, secondo il dettato dell'art. 201 cod. strada, l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione.
Nel verbale compare la dicitura "rinotifica a seguito la precedente del 09.09.09 al proprietario rilevato al P.R.A." e cioè alla sig.ra A***** R****, notifica non andata a buon fine per "irreperibilità" del destinatario. Successivamente a seguito della notizia del decesso della sig.ra L**** R****, l'accertamento contravvenzionale era stato spedito al ricorrente in qualità di erede.
Tale giustificazione non è a parere di questo decidente sufficiente a giustificare la tardiva notifica.
Dalla visura del PRA prodotta agli atti dal ricorrente e relativa al veicolo tg. BN533****, risulta infatti che il ricorrente fosse comproprietario del veicolo in oggetto insieme alla sig.ra L**** A***** e che quindi il Comune, pur essendo in grado di identificare il ricorrente quale comproprietario della vettura in oggetto, abbia omesso di effettuare la notifica del verbale nei suoi confronti nel termine indicato.
Si osserva infatti che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto, nell'interpretazione della Corte COstituzionale, (vedi Corte Cost. 17.06.1996 n.198) il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della pubblica amministrazione, da un lato, e del privato cittadino, dall'altro. Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.
Occorre inoltre precisare che il suddetto termine di 150 giorni decorre dalla data in cui l'amministrazione è posta in grado di provvedere all'identificazione del trasgressore, mentre non rileva ai fini dell'interruzione di tale termine la circostanza che il trasgressore, tempestivamente individuato dall'Amministrazione, abbia cambiato indirizzo.
Per le superiori motivazioni va accolto il proposto ricorso e va annullato il verbale impugnato.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.

PQM

Il Giudice di Pace, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato e per l'effetto annulla il verbale impugnato.
Spese compensate.
Catania 13.07.2010
Depositato in cancelleria il 16 settembre 2010


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.