REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.R. _____;
avverso la sentenza n. 977/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 02/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. V. SCARDACCIONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. G. MINERVA che si associa al PG e si riporta alla memoria difensiva ed alle conclusioni e nota spese che deposita;
Udito il difensore del ricorrente Avv. A. QUARANTA, per delega dell'Avv. P. D'ERRICO, che insiste.

Motivazione

Sull'appello proposto per i soli interessi civili da D.G.M. C., nella qualità di parte civile nel procedimento penale a carico di G.R., imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori, omettendo di versare per intero le relative somme determinate dal competente giudice civile in sede di giudizio di separazione tra coniugi, ed assolto da detto reato con sentenza del Tribunale di Lecce - sez.ne dist.ta di Galatina - in data 22-04-2009 perchè il fatto non sussisteva. La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 2-02-2011, in riforma dell'impugnata sentenza ai soli effetti civili, condannava il predetto G. al risarcimento danni in favore della costituita p.c. appellante, in misura da liquidarsi in separata sede innanzi al competente giudice civile, liquidando alla predetta una provvisionale di Euro 5.000,00.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in violazione delle art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in merito all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, e relativa violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e cit. per mancanza di motivazione con riferimento al combinato disposto dell'art. 111 Cost., comma 6, e art. 192 c.p.p., comma 1, art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alle condizioni economiche dell'imputato, comprovatamente tali da non consentirgli di affrontare nell'intero gli obblighi civili impostigli in sede di giudizio di separazione tra coniugi, avuto riguardo al comprovate stato di soggetto in stato di disoccupazione, peraltro incolpevole.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende, nonchè a pagare allo Stato le spese sostenute dalla parte civile (ammessa al relativo patrocinio)che liquida complessivamente come da dispositivo.
Ed invero, come esattamente dedotto dai giudici della Corte territoriale leccese, l'asserita assoluta impossibilità a provvedere ad assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed alla moglie separata non risulta che dalle mere asserzioni del ricorrente, in uno con una certificazione di stato di disoccupazione che, di per se, in difetto di comprovati elementi oggettivi e soggettivi attestanti il pur necessario quanto dovuto impegno dell'imputato alla ricerca di un lavoro pur modestamente retribuito, non esonera lo stesso ad assumere un atteggiamento processuale di passività probatoria, se, come nella specie, la relativa carenza è sostanzialmente a lui imputabile, pacifica essendo la corretta e legittima aspettativa delle persone offese da tale condotta in punto di contestata elusione di assicurazione ai figli minori ed alla moglie dei mezzi di sussistenza, determinati in misura a suo tempo stabilita dall'AG di Lecce.

Al riguardo l'impugnata sentenza si fa motivato carico di rappresentare le ragioni di accoglimento delle richieste della parte civile appellante, riformando la sentenza assolutoria di 1^ grado, ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputato (cfr. foll. 7 e 8).
Del resto, l'assunto del G. si caratterizza, agli effetti della relativa inammissibilità del ricorso, da caratteri del tutto privi di specificità, con una assertiva che richiama i termini esatti della configurabilità dell'obbligo dell'imputato verso gli aventi diritto ma che "dimentica" di rapportare detti principi al suo personale stato processuale segnatamente riferito alla comprovata oggettiva e concreta incapacità economica dell'obbligato.

PQM

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento de le spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende, nonchè a pagare allo STATO le spese sostenute dalla parte civile che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013


 

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