REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2654/2013 R.G.

PROMOSSA DA

S.C. – Rapp. e dif. dall’Avv. Andrea Zagarrio

ATTORE CONTRO

C.P. – Rapp.e dif. dall’Avv. D.C.

CONVENUTA CON INTERVENTO DI

S.R. – Rapp. e dif. dall’Avv. D.C

INTERVENIENTE VOLONTARIA

OGGETTO: rilascio d’immobile detenuto sine titulo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

Svolgimento del processo

Con citazione del 10/10/2013 S.C. conveniva in giudizio, C.P. ed esponeva di essere proprietario ín virtù di valido titolo di un appartamento e degli arredi che lo compongono sito nella Via (Omissis) in Ravanusa. Deduceva quindi a sostegno dell’azione oggi intrapresa che detto cespite era attualmente detenuto senza titolo alcuno dall’odierna convenuta e che con lettera raccomandata a.r del 10/07/2013 aveva inutilmente richiesto alla stessa il rilascio del bene in argomento. Tanto premesso, chiedeva l’immediato rilascio del suddetto immobile. C.P. costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 24/01/2014 preliminarmente disconosceva il testamento olografo prodotto dall’attore quale titolo di proprietà del cespite in contesa e nel merito deducendo che l’immobile le era stato concesso in comodato dal dante causa dell’attore. Nel corso del giudizio interveniva S.R. con comparsa depositata il 28/03/2014 aderendo alle eccezioni e alle tesi giudizialmente dedotte dalla convenuta. Svolta l’istruzione probatoria esclusivamente con produzioni documentali, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27/05/2015 la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti, dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

La domanda di rilascio formulata da S.C. deve essere accolta.

Preliminarmente osserva il Tribunale che l’azione di rivendicazione disciplinata dall’art. 948 c.c. è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa; essa è pertanto il mezzo previsto dall’ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. È evidente che l’azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto. Alla luce di tali finalità deve ritenersi l’improponibilità dell’azione di rivendicazione (che lascerà il passo ad una semplice azione risarcitoria aquiliana ex art. 2043 cc) laddove il bene sia andato distrutto o perduto prima della domanda. Tali caratteri distinguono l’azione prevista dall’art. 948 cc da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. È evidente la differenza tra l’azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l’azione di reintegrazione nel possesso) le quali ultime semplicemente finalizzate al ripristino di uno stato dì fatto non presuppongono l’accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. È chiaro che anche il proprietario-possessore (e non solo il possessore non proprietario), una volta spogliato del bene, può trovare conveniente (ricorrendone ì presupposti ed in particolare entro il termine annuale di decadenza) esperire la assai più celere azione possessoria di reintegra (anche al fine di ottenere immediatamente il provvedimento interdittele) anziché l’azione di rivendicazione la quale segue un regime probatorio assai più difficile.

L’azione di rivendicazione va altresì distinta dall’azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell’effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l’azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione dì natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l’attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es.alla scadenza del termine prefissato). Condizione della domanda di rivendicazione è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d’ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all’individuazione del bene controverso. Non è però necessaria l’indicazione dei dati catastali tutte le volte in cui il bene possa essere identificato aliunde dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo che consentano comunque la sicura individuazione del bene oggetto della domanda di rivendica. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Nell’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale piace ribadire tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l’attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio. Nell’azione di rivendicazione incombe sull’attore l’onere di provare l’esistenza dell’asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest’ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l’attore dalla prova a suo carico.

Nel giudizio di rivendicazione l’attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l’usucapione. Nel merito invero, il diritto di proprietà di S.C., è documentalmente provato. La convenuta C.P. nel contestare le attore pretese ha disconosciuto il testamento olografo prodotto in atti dall’attore a supporto del diritto di proprietà sul cespite in contesa pervenuto a quest’ ultimo per testamento olografo rogato il 05/09/2012 in Notar S.A. rep. 61086 racc. 20488 registrato in Canicattì il 06/09/2012.

Piace a questo punto osservare a proposito del disconoscimento operato dalla convenuta del rogito in argomento come in ossequio al disposto di cui all’art. 2700 c.c. l’atto pubblico faccia piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ritornando al merito piace aggiungere come la convenuta non possa qualificarsi come possessore in buona fede del cespite in parola: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, beninteso rimasto privo di dimostrazione processuale, si dovrebbe comunque pervenire all’accoglimento della domanda di rilascio, posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, in situazione siffatta, mancando un <> termine finale, ricorre il c.d. comodato precario e, quindi, in qualunque momento il comodante, ai sensi dell’art. 1810 c.c., ha diritto di chiedere la restituzione del bene. Di conseguenza, C.P. va condannata all’immediato rilascio del cespite in contesa, libero di persone e cose, in favore di S.C. Appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando; condanna C.P. all’immediato rilascio, in favore di S.C., dell’immobile e dei relativi arredi che la compongono adiacenti, libero da persone o cose, sito in Ravanusa nella Via Mariano Seggio n.16; dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

AGRIGENTO 21/09/2015

IL GIUDICE

Gerlando Lo Presti Seminerio


 

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