REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2014, il giorno 23 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal Presidente istruttore dott. Giuseppe Minutoli, viene chiamata la causa iscritta al iscritta al n. 1194/2009 R.G. A.C.
TRA
_____, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso l'avv. _____, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
attore
E
_____, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso l'avv. _______, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,
convenuto
avente per OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile - rilascio e danni.
Sono presenti gli avv._____ per il convenuto e l'avv._____per delega dell'avv.______ per l'attrice, i quali discutono oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
L'avv._____ dichiara che il _____ è disponibile a rilasciare l'immobile in favore dell'attrice in un congruo termine, tenuto conto che abita nello stesso.
Terminata la discussione, il Presidente istruttore, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 11,45,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA

Motivazione

1. L'attrice _____, premesso di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Reggio Calabria, ivi identificato catastalmente ed avente destinazione commerciale, occupato arbitrariamente dal coniuge separato ____, nel contesto di rapporti personali assai conflittuali conseguenti alla separazione (peraltro addebitata al marito), ha chiesto la condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio del bene in suo favore, al pagamento delle somme da lei anticipate per
erogazione di acqua e quote ordinarie di condominio e di quelle maturande sino al rilascio, nonché al risarcimento del danno derivante da quella condotta illecita.

2. La preliminare eccezione di erroneità del rito ordinario prescelto, sollevata dal convenuto, che invoca il rito locatizio, è infondata (come peraltro già statuito dal giudice istruttore con ordinanza del 23 febbraio 2011), sol che si consideri che la causa petendi della pretesa dell'attrice non risiede in un rapporto di locazione o in altro rapporto ad esso assimilato (es. comodato), bensì nell'occupazione sine tutulo (cfr. ex multis, Cass. 24 luglio 2013, n. 17941).

3. In effetti, quanto alla qualificazione della domanda giudiziale proposta, trattasi, a giudizio del Tribunale, di azione di restituzione (actio in personam) e non di rivendicazione, avendo l'attrice allegato di essere proprietaria del bene e che l'odierno convenuto, in assenza di qualsivoglia titolo, l'ha occupata: essa, infatti, si basa sull'inesistenza (o sul venir meno) di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi ne disponga attualmente. In quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà, ma deve soltanto allegare l'insussistenza ab origine o il
successivo venir meno del titolo legittimante la detenzione da parte del convenuto, a cui spetta dimostrarne la sussistenza e la persistenza (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 1929/2009).
In tale contesto, l'eccezione del convenuto circa la sua pretesa proprietà del cespite in questione (al di là della contraddittorietà rispetto alla riconosciuta proprietà in capo alla ____ nella lettera dell'1 aprile 2005, evidentemente strumentale al rifiuto di pagare gli oneri condominiali), è palesemente infondata, per le ragioni che seguono.

4. Ciò posto, passando ad esaminare la domanda di rilascio, osserva il Tribunale che tutte le allegazioni e deduzioni del _____ in merito all'eccepita simulazione dell'atto di compravendita in notar ____ del 7 luglio 1986, per essere egli il vero compratore (e per essere stata l'intestazione formale alla moglie strumentale solo all'ottenimento di un mutuo a tasso agevolato) appaiono irrilevanti (e per il vero risultano non reiterate nella memoria conclusionale, nonché di
fatto abbandonate: si veda la dichiarazione del legale del _____ all'odierna udienza): ciò alla luce di quanto ampiamente deciso inter partes da questo Tribunale con la sentenza 30 gennaio 2003, n. 116, prodotta dall'attrice e incontestabilmente passata in giudicato. Tale pronuncia definitiva, che il ____ ha tentato infondatamente di sminuire nella sua portata, ha chiaramente rigettato la domanda di simulazione proposta in quella sede dallo stesso, statuendo che la dichiarazione dello stesso _______ - coniuge non acquirente che in sede di rogito notarile ha esplicitamente riconosciuto il carattere personale dell'acquisto in capo alla moglie, ai sensi dell'art. 179, co. 1, c.c. - ha carattere ricognitivo e non dispositivo, potendosi equiparare ad una confessione, come tale non suscettibile di impugnazione per simulazione ma, al più, per errore di fatto o per violenza ex art. 2732 c.c.
E', pertanto di tutta evidenza da un lato che in questa sede non può più mettersi in discussione inter partes la questione della proprietà del bene in favore della _____ (e la legittimazione attiva della stessa), dall'altro che il convenuto non ha potuto opporre alla pretesa attorea alcun titolo (né reale né contrattuale) che giustifichi l'incontestata occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusivo.
Ne consegue che, in accoglimento della prima delle domande svolte dalla _____, il _____ va condannato a rilasciare in favore della predetta l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, entro un termine che, in ragione della pervicace ed annosa condotta di occupazione, va fissato in sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

5. Quanto alla domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute dalla _____ per forniture ed oneri condominiali ordinari, la prova orale espletata in istruttoria e le stesse difese del _____ hanno confermato che questi non ha mai pagato le somme indicate dall'attrice e che, essendo collegate (in difetto di prova contraria) all'utilizzo concreto del bene, non possono che gravare sul detentore.
Pertanto, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di Euro 2.447,00, oltre interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo.

6. Quanto alla domanda di indennità per l'occupazione, l'accertata occupazione sine titulo da parte del _____ dell'immobile dell'attrice ne ha incontestabilmente limitato le facoltà di godimento e di disposizione del bene, che costituiscono specifico contenuto del diritto di proprietà.
6.1 - Ciò posto, al di là della questione inerente la configurabilità o meno di un danno in re ipsa per il proprietario, discendente dal semplice fatto dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifero di esso (per la tesi positiva: ex multis, Cass. 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1123; per la tesi negativa, Cass. 17 giugno 2013, n. 15111, che evidenzia la differenza tra evento e danno-conseguenza), è certo che quel danno può essere provato anche per presunzioni (cfr. la citata Cass. n. 15111/2013) e che l'esistenza di un danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione (Cass. 7 agosto 2012, n. 14222).
Nel caso in esame, tali circostanze ostative non risultano processualmente ed anzi sono positivamente escluse dal reiterato tentativo della proprietaria - quanto meno dal dicembre 2000 - di recuperare la disponibilità dei locali, la cui natura e destinazione commerciale (immobile posto a piano terra con saracinesche sul fronte strada, destinato a vendita riparazione di biciclette: v. prova testimoniale e memoria conclusionale del convenuto) può far ritenere la loro suscettibilità di fruttificazione.
Al riguardo, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno da illegittima occupazione dell'immobile altrui ben può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato (Cass. 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. 17 novembre 2011, n. 24100; Cass. 8 maggio 2006, n. 10498).
Né in contrario vale obiettare, come ha fatto il _____, che l'attrice non ha dato prova della volontà di locare l'immobile posto che tale possibilità era comunque da ritenere impraticabile, proprio a cagione dell'illegittima occupazione dello stesso da parte del convenuto medesimo.
6.2 - L'attrice ha prodotto copia della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio, relativamente alla zona semicentrale e ad una tipologia di immobile "negozi", in "normale" stato di conservazione, con un valore minimo locatizio di Euro 8,4 al mq. Tale valore locativo, in difetto di criteri alterativi allegati dalle parti nonché di ulteriori elementi di giudizio inerenti le specifiche condizioni manutentive dell'immobile in oggetto, può valere come criterio orientativo di determinazione del danno da occupazione sine titulo (Cass. 4 novembre 1995, n. 11524), ritenendo questo giudice necessario operare equitativamente una congrua riduzione di 1/2 (e, pertanto, Euro 4,20 al mq.), che comprende l'intera indennità inerente il periodo in questione.
6.3 - Ne consegue che, essendo il locale esteso mq. 85 (v. il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di Euro 357,00 mensili a decorrere dalla prima documentata richiesta (lettera del 7 dicembre 2000) sino all'effettivo rilascio, con interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo il regime introdotto con d.m. 20 luglio 2012, n. 140, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 1/2012 (Cass. ss.uu. 12 ottobre 2012, n. 17406), nella seguente misura: spese documentate Euro 513,77, compensi (in base allo scaglione di riferimento) Euro 5.900,00 (fase di studio Euro 1.900,00, fase introduttiva Euro 1.000,00, fase istruttoria Euro 1.000,00, fase decisoria Euro 2.000,00).
Il superiore importo per compensi (dovendosi considerare, ai sensi del citato art. 9, omnicomprensivo anche delle spese c.d. generali e non documentabili) va aumentato, secondo l'orientamento assunto da quest'Ufficio, di una percentuale che nel caso in esame va determinato nel 5 %, anche in ragione della durata della fase processuale pre-riforma e della difficoltà di una puntuale dimostrazione delle c.d. spese di studio nella vigenza del precedente sistema tariffario, per un totale di Euro 6.220,69.

PQM

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Minutoli, definitivamente pronunciando nella causa n. 1194/2009 R.G., proposta da _____ nei confronti di _____:
1. Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto:
1.1 ordina al ____ di rilasciare entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza in favore dell'attrice l'immobile dallo stesso detenuto, sito in Reggio Calabria, viale Calabria, identificato in Catasto al fg. ____;
1.2 Condanna ____ a rimborsare all'attrice la somma di Euro 2.447,00, oltre interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo;
1.3 Condanna il predetto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 357,00 mensili dal dicembre 2005 al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2. Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in Euro 6.220,69 per compensi, oltre c.p.a. ed iva, ed Euro 513,77 per esborsi.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.


 

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