REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28379/2009 proposto da:
LA ROVA S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI RAFFAGLIO;
- ricorrente -
contro
T.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 967/2009 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 20/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l'Avvocato ATTILIO TERZINO, con delega dell'Avvocato LUCIO DE ANGELIS difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

T.L. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Brescia la società La Rova a r.l. affinchè la stessa fosse ritenuta responsabile, quale costruttrice, delle infiltrazioni di acqua dal soffitto verificatesi nel suo immobile sito in _____.
L'adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 817/2006, ritenuta la richiesta responsabilità, condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 1975,00 in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento dei danni.
Avverso tale decisione interponeva appello la società La Rova chiedendo la riforma della gravata sentenza.
Resisteva al proposto gravame, di cui chiedeva il rigetto, la T., che chiedeva la conferma dell'appellata pronuncia.
Con sentenza n. 967/2009 il Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice di Appello, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre La Rova S.r.l. con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la parte ricorrente.

Motivazione

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 104 disp. att. c.p.c., nonchè dell'art. 184 bis c.p.c., nel testo ancora vigente all'epoca dei fatti di causa (art. 360 c.p.c., n. 3)".
Il motivo è assistito dalla formulazione, ex art. 366 bis c.p.c., di quesito.
Col motivo si lamenta, nella sostanza, la ritenuta (dal giudice di primo grado) ragione giustificatrice dell'omessa tempestiva attività difensiva in ordine alla prova per testi rinvenuta nell'infermità del difensore di parte avversa.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "omessa statuizione ed omessa motivazione in ordine allo specifico motivo di appello ed a circostanze decisive (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
Col motivo qui in esame, si formulano censure, in sostanza, con riguardo alla mancata specifica valutazione e pronuncia in ordine alla dedotta genericità ed omessa precisazione dell'"impedimento del difensore" ritenuto, viceversa e decisivamente, dai giudici del merito al fine della ammissione della attività difensiva e della tempestiva deduzione della prova per testi.

3.- Entrambi i motivi innanzi esposti possono essere trattati congiuntamente attesa la loro contiguità e continuità logica ed argomentativa.
I motivi devono essere accolti.

E' stata erroneamente ritenuta, in sede di merito, la valida giustificazione dell'impedimento del difensore della odierna parte intimata al fine della omessa pronuncia sull'eccepita decadenza dalla prova per testi.
L'anzidetta ritenuta giustificazione, costituita da "malattia del difensore", ha consentito ai predenti giudicanti di ritenere atta a giustificare l'ammissione di prova nonostante l'omessa citazione dei testi per la fissata udienza del 26 luglio 2005.
Invero l'adempimento dell'intimazione dei testi rientra fra le attività delegabili dal difensore (che può farsi rappresentare in udienza e, quindi, ben può delegare l'attività di intimazione di testi).
In ogni caso e proprio ai sensi del combinato disposto ex art. 208 c.p.c. e art. 104 disp. att. (invocato nella gravata decisione), la mera allegazione di certificato medico non comporta ipso facto la giustificazione dell'omesso tempestivo svolgimento di attività difensiva.
Nella fattispecie è mancato ogni e qualunque riferimento alla concretezza dell'addotto impedimento rispetto al tipo di attività difensiva da svolgere, nonchè alla totale compromissione della capacità di porre comunque in essere la richiesta condotta.


In conclusione entrambe i motivi qui esaminati devono essere accolti.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'alt. 246 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)".
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.. Mancata statuizione e totale mancanza di motivazione su un motivo di impugnazione, dotato di rilevo preliminare ed assorbente, nonchè su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)".
6.- Con il quinto ed ultimo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., comma 1 - Mancata statuizione su un ulteriore motivo di gravame e mancanza di motivazione su un punto decisivo con esso dedotto (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).
7.- I suesposti motivi terzo, quarto e quinto devono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei precedenti primi due motivi del ricorso.
8.- In considerazione di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va accolto con consequenziale cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Brescia affinchè lo stesso decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.

PQM

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.