REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G.;
avverso la sentenza n. 287/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - G.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 3 aprile 2013, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 15 novembre 2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8 e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000,00 Euro di ammenda.
2- Deduce personalmente il ricorrente:
a) Erronea applicazione della legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Si sostiene, in particolare, nel ricorso che al momento dell'intervento degli agenti di PG, l'auto, a bordo della quale si trovava l'imputato, era ferma e con il motore spento, di guisa che del tutto assente sarebbe il requisito del pericolo per la circolazione stradale, che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma in questione;
b) Violazione di legge, laddove i giudici del merito hanno utilizzato le dichiarazioni, rese dal G. nell'immediatezza del fatto, circa l'assunzione, da parte dello stesso, prima di porsi alla guida dell'auto, di sostanza stupefacente del tipo hashish; dichiarazioni che l'esponente sostiene essere state precedute da affermazioni di segno opposto e che sono state rese in un secondo momento, quando si trovava all'interno dell'auto degli operanti, e dunque sarebbero inutilizzabili in quanto acquisite in violazione di legge;
c) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove è stata indicata la presenza dell'imputato a bordo di un'auto "Mini One", da dove avrebbe fatto cadere per terra qualcosa che avrebbe potuto essere il residuo di uno "spinello", mentre egli, al momento del controllo, si trovava a bordo della propria auto "Renault Clio" targata ____. Tali errate affermazioni, unite all'erronea indicazione del ricorrente come " P.G.", minerebbero la coerenza logica della motivazione;
d) Nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa dell'imputato, non avendo avuto il difensore dello stesso notifica dell'avviso che il procedimento, inizialmente incardinato presso il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, sarebbe stato celebrato davanti alla quarta (sesta) sezione del Tribunale di Milano.

Motivazione

1- Il ricorso è infondato.
a) Inammissibile è il primo dei motivi proposti, non solo perchè concernente considerazioni in fatto non consentite nella sede di legittimità, ma anche perchè manifestamente infondato, alla luce di quanto affermato dalla corte territoriale. I giudici del gravame hanno invero chiarito che gli agenti di PG, prima di intervenire, avevano notato due auto transitare sulla via, alla guida di una delle quali si trovava il G., conosciuto quale assuntore di sostanze stupefacenti (così come il conducente dell'altra auto), notato anche gettare per terra qualcosa che è sembrato essere il residuo di uno "spinello". L'auto dell'imputato, quindi, era stata notata, seguita e raggiunta appena si era fermata con alla guida l'odierno ricorrente.
E dunque, il fatto che, al momento del controllo, la vettura fosse ferma nulla rileva, essendo stato l'imputato poco prima notato dagli agenti alla guida della vettura.

b) Ugualmente inammissibile è il secondo dei motivi proposti, poichè nessun rilievo, ai fini della decisione, hanno avuto le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'imputato, atteso che allo stesso è stato contestato, non di avere guidato in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, bensì per essersi rifiutato di sottoporsi alle analisi volte ad accertare se egli si fosse trovato in tale condizione;

c) Non deducibili nella sede di legittimità sono le censure svolte con il terzo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente tende a proporre, peraltro su circostanze marginali, del tutto irrilevanti, una diversa ricostruzione dei fatti; mentre la denunciata errata indicazione del nome dell'esponente non trova riscontro nella sentenza impugnata che, in ogni caso, ha con chiarezza individuato l'imputato ed esaminato la posizione del medesimo ed i motivi d'appello dallo stesso proposti;

d) Infondata, infine, è la censura concernente il mancato avviso al difensore della trattazione presso il Tribunale di Milano del processo, originariamente incardinato davanti allo stesso tribunale, sezione distaccata di Rho.
Osserva in proposito la Corte che, secondo quanto emerge dall'esame degli atti (ai quali è stato necessario accedere per verificare la fondatezza della doglianza), il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Grittini, è stato ritualmente avvisato della fissazione del processo davanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, per l'udienza dell'8 novembre 2012. A detta udienza, assente l'imputato e lo stesso avv. Grittini, in sostituzione del quale è stato nominato altro difensore, il processo è stato rinviato all'udienza del 15 novembre successivo, presso la sesta sezione della sede centrale dello stesso tribunale. In tale data, nella contumacia dell'imputato, ancora assente l'avv. Grittini, sostituito da altro difensore, ex art. 97 c.p.p., comma 4, è stata emessa la sentenza impugnata.
Tanto accertato, occorre evidenziare che nessun avviso doveva essere notificato all'avv. Grittini che, rimasto immotivatamente assente, benchè ritualmente avvisato, alla prima udienza di trattazione del processo, è stato conseguentemente sostituito dal difensore designato dal giudice, il quale ha evidentemente assunto tutti i diritti e i doveri del difensore sostituito ed al quale è stato comunicato il rinvio del processo all'udienza del 15 novembre presso la sesta sezione della sede centrale del tribunale.
L'omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio dell'udienza, disposto con contestuale indicazione della data di rinvio ed alla presenza del difensore designato ex citato art. 97 c.p.p., comma 4, non determina quindi alcuna nullità, nè violazione del diritto di difesa dell'imputato, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Cass. n. 26168/10). Nulla rilevando che il rinvio sia stato disposto davanti ad altra sezione della sede centrale dello stesso Tribunale, costituendo, peraltro, le sezioni autonome semplici articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.