REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.P.P.;
avverso la sentenza n. 423/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
udito il difensore avv. Linchi G.C.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6.12.2012 ha riformato la decisione emessa in data 23.4.2010 dal Tribunale di quella città ed appellata da G.P.P., dichiarando la prescrizione per alcuni tra i fatti a questi addebitati e rideterminando la pena originariamente infettagli per il reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e L. n. 638 del 1983, art. 2, (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavori dipendenti) e per quello previsto e punito dall'art. 81 cpv e L. n. 689 del 1981, art. 37 per l'omessa effettuazione delle denunce obbligatorie all'INPS (fatti accertati in ____).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato l'effettivo pagamento della retribuzione a 8 lavoratori dipendenti, con la conseguenza che sarebbe mancante un presupposto essenziale per la sussistenza del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Motivazione

3. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente limita le proprie censure alla riconosciuta responsabilità per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, nulla osservando rispetto all'ulteriore violazione contestata.
Ciò posto, deve affermarsi che l'impugnazione si palesa oltre che generica, manifestamente infondata.
4. Invero il ricorrente, prescindendo da qualsiasi considerazione sulle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame per giustificare la conferma della sentenza di primo grado e limitandosi a riportare testualmente una frase estrapolata dalla decisione impugnata, richiama i contenuti della L. n. 638 del 1983, art. 2 ed alcuni principi giurisprudenziali.
La palese mancanza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le deduzioni sulle quali si fonda l'impugnazione evidenzia la mancanza di specificità dei motivi che, da sola, giustificherebbe la declaratoria di inammissibilità (v. Sez. 5 n. 28011, 26 giugno 2013; Sez. 2 n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti).

5. In ogni caso, la Corte territoriale ha puntualmente indicato quali siano gli elementi fattuali emergenti dall'istruzione dibattimentale dimostrativi della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle stesse operate.
Rilevano infatti i giudici del gravame che tale evenienza risultava dalle dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario INPS che aveva trattato la relativa pratica e dai contenuti dei "modelli 770" che l'imputato aveva sottoscritto e nei quali si erano dichiarati come effettuati il pagamento delle retribuzioni e le trattenute di legge, circostanze che non erano mai state poste in discussione dall'imputato, il quale non aveva neppure contestato la qualifica di legale rappresentante dell'Associazione "Club Nautico Punto Tevere" cui erano riferibili i rapporti di lavoro.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni del tutto sufficienti, articolate secondo essenziali criteri di coerenza e logica e pienamente conformi ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (Sez. 3 n. 37155, 10 settembre 2013; Sez. 3 n. 14839, 16 aprile 2010; Sez. 3 n. 46451, 2 dicembre 2009; Sez. 3 n. 26064, 6 luglio 2007).

6. E' dunque evidente che, tra detta documentazione, oltre alle buste paga o ai "modelli DM10" possa ricomprendersi anche il "modello 770" che, contenendo le dichiarazioni del sostituto di imposta relative alle trattenute di tasse su compensi, salari, pensioni e provenendo dall'imputato, ben può ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, direttamente rappresentativo della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti.
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2 n. 28848, 8 luglio 2013).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014


 

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