REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, all'udienza di discussione del 10/07/2014 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.5967/2011 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
S.M.G., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Walter Creaco; - Ricorrente -
CONTRO
AS. A. FORM. - ENAIP in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace
Oggetto: riconoscimento "indennità di presenza".

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice del lavoro, depositato in data 7/6/2011, S. M. G. agiva in giudizio nei confronti dell'AS.A.FORM.; esponeva che aveva frequentato il corso di formazione professionale "Operatore socio assistenziale" nell'anno formativo 2005; che il corso di 900 ore aveva avuto inizio il 16/4/2005 e si era concluso il 28/12/2005; che aveva frequentato il corso per 150 giornate, come da certificazione in atti; che gli allievi frequentanti il predetto corso avevano diritto alla somma di € 4,13 al giorno; che, pertanto, aveva diritto alla complessiva somma di € 619,50; che aveva di fatto percepito un acconto di € 213,93 nell'anno 2006, come evincibile dalla certificazione CUD 2007; che le reiterate richieste di pagamento del saldo erano rimaste prive di riscontro.
Tanto premesso, chiedeva di condannare l'ente resistente al pagamento della complessiva somma di € 405,57, o di quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione come per legge; condannare l'associazione resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, l'ente resistente non curava di costituirsi in giudizio.
Espletata attività istruttoria ed autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna, la causa, discussa da parte ricorrente, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La ricorrente ha provato di avere frequentato il corso per operatore socio assistenziale nell'anno 2005; in tal senso rileva il certificato prot. n. 159/06 del 25/1/2006, nel quale il direttore dell'ente resistente ha attestato che la ricorrente ha frequentato presso il Centro di formazione professionale di Catania il corso di operatore socio assistenziale, anno formativo 2005, autorizzato dall'Assessorato Regionale del lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione con D.A. n. 563/05 e D.R.S. n. 38 del 17.03.2005 e "gestito … ai sensi della ex legge n.24/76”, che la stessa ha frequentato il corso per 729 ore e 150 giornate.
La stessa parte ha prodotto certificazione CUD 2007, da cui si evince la corresponsione in favore della stessa da parte dell'ente resistente della somma complessiva di €213,93 (con ritenute nella misura di € 49,20).
Infine, l'allegazione di parte ricorrente in ordine al diritto degli allievi frequentanti il corso sopra indicato alla somma di € 4,13 al giorno, ha trovato riscontro probatorio nella mancata risposta resa dal legale rappresentante dell'Associazione resistente all'udienza del 10/6/2013, fissata per l‘assunzione dell'interrogatorio formale.
Ed invero, la Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 28293 del 31.12.2009, ha precisato che "In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. Civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".
Nella fattispecie in esame rileva, quale ulteriore elemento di prova, del diritto della ricorrente alla somma sopra indicata, la corresponsione dell'acconto di euro 213,93 nonchè la previsione di cui alla legge regionale n.27 del 15.05.1991, che all'art. 16 (assegno agli allievi per la frequenza ai corsi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24), prevede espressamente che "Agli allievi che partecipano ai corsi istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n.24, è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero dell'importo di lire 8.000”
Sulla base delle superiori considerazioni, deve ritenersi provato il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma di euro 405,57; su tale importo sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da S. M. G. contro AS.A. FORM. - EN.A.I.p ., in persona del legale rappresentante pro tempore;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
in accoglimento della domanda proposta, condanna l'ente resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 405,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condanna l'ente resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 610,00, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte in favore dell'avv. Walter Creaco.
Cosi deciso in Catania, il giorno 10 luglio 2014
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Caterina Musumeci


 

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