TRlBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Sezione A
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Claudio Marangoni
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel procedimento cautelare iscritto al N. 412/2014 R.G. promosso da:
F. B. ricorrente
contro:
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
resistente

Motivazione

Il giudice;
letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
ritenuto che ai fini della richiesta sospensione dell'esecutività provvisoriamente già concessa al decreto ingiuntivo impugnato assume rilievo l'eccezione svolta dall'opponente riguardo all'accrescimento eseguito in capo al B. in misura proporzionale della quota Jec;
che tale eccezione, allo stato degli atti ed in base alla lettura delle clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente, risulterebbe effettivamente fondata in ragione della concreta pattuizione concordata tra le parti relativa all'applicabilità al rapporto del principio di cui all'art. 1946 c.c. (art. 17 condizioni generali);
che, invero, le parti nel testo contrattuale in esame risultano aver (legittimamente) concordato che il principio di solidarietà tra fideiussori operasse solo ove espressamente richiamato nella lettera di rilascio della fideiussione (v. testo tra parentesi e sottolineato con particolare evidenza accanto al titoletto dell'art. 17 delle condizioni generali);
che tale disposizione pattizia dunque derogava la normale applicabilità delI'art. 1946 c.c., imponendo che la solidarietà operasse (non in via automatica rna) solo ove espressamente voluta dalle parte mediante espressa menzione nella lettera di rilascio della fideiussione;
che la lettera di rilascio della fideiussione non contiene menzione alcuna di tale solidarietà tra fideiussori pro quota e che pertanto -allo stato degli atti e delle argomentazioni delle parti -la contestazione dell'eseguita accrescimento della quota della parte opponente trova obbiettivo fondamento documentale;

PQM

visto l'art. 649 c.p.c.:
-dispone la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Milano, 16.4.2014
il Giudice
Dott. Claudio Marangoni


 

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