REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO’- Avv.F. FILIPPELLO - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1417/012 R.G.,promossa
DA
M. T. _____ - OPPONENTE -
CONTRO
PREFETTURA DI CATANIA _____ – OPPOSTA-Contumace -
CONTRO
COMUNE DI PATERNO’_______ - OPPOSTA -
Alla udienza del 17/12/013 il Giudice poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 12/11/012 M. T. proponeva opposizione sia avverso la ordinanza ingiunzione n° _____ del 23/08/12 emessa dal Prefetto di Catania, notificata il 13/10/12 e con la quale veniva rigettato il ricorso proposto in via amministrativa, sia al verbale di infrazione n. 17834/09 del 8/5/12 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Paternò.
L’istante eccepiva la nullità ed infondatezza sia della Ordinanza Ingiunzione che del verbale di accertamento, chiedendo che il Sig. Giudice di Pace adito dichiarasse la nullità sia del verbale di contestazione che della conseguente ordinanza Prefettizia.
Con vittoria di spese del presente giudizio.
Il Prefetto di Catania emettendo in data 23/08/12 ordinanza/ingiunzione con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 325,00 rigettava il ricorso proposto dall’odierno opponente.
Nel presente giudizio la Prefettura di Catania rimaneva contumace.
Alla prima udienza si costituiva ritualmente il Comune di Paternò, con delega del Sindaco rilasciata al Funzionario Dott. La Spina, il quale depositava fascicolo che era copia di quello depositato nella impugnazione del verbale proposta in via amministrativa dall’odierno opponente e chiedeva quindi il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio perché infondato sia in fatto che in diritto.
Alla udienza del 17/12/013 il Giudice di Pace poneva la causa in decisione.

Motivazione

Preliminarmente il Decidente dichiara la contumacia della Prefettura di Catania citata e non comparsa.
Sempre in via preliminare il Decidente dichiara rituale la costituzione del Comune di Paternò avvenuta ex l. 689/81 ed in virtù della Sentenza della Suprema Corte del 16/9/011 n. 19027 che prevede la “espressa dichiarazione del medesimo (come nella fattispecie) di stare in giudizio in tale qualità -di Funzionario dell’Ente-”.
La costituzione dell’Ente è rituale perché legittimamente fatta alla udienza così fissata nella ordinanza emessa da questo Giudice in data 14/11/012 ed il termine in essa indicato di dieci giorni prima di tale data è esclusivamente quello per il deposito degli atti presupposti dell’atto impugnato: ma parte opponente, con la sua sollevata eccezione, dimentica che tutta la documentazione relativa era stata già depositata nel precedente ricorso in sede amministrativa e pertanto essa (parte) ne era di già in possesso.

Nel merito il ricorso è inammissibile ed infondato ed esso va rigettato.
Infatti:
- il ricorso avverso il verbale di contestazione è inammissibile in quanto proposto dinanzi a questo Giudice per la seconda volta, essendo stato rigettato quello in precedenza presentato in via amministrativa dinanzi al Prefetto di Catania.
L’articolo 204 Bis del Dlgs 30/4/192 n. 285 statuisce:
-“Ricorso al giudice di pace
1)-ALTERNATIVAMENTE alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203 (ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione), il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione”.
4)-“Il ricorso è, del pari, INAMMISSIBILE qualora sia stato previamente presentato il ricorso (puramente facoltativo ben potendo il trasgressore adire direttamente l’Ago) di cui all'articolo 203”.

Tutte le considerazioni ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione avverso la ordinanza prefettizia non fanno altro che reiterare quelle riportate nel ricorso presentato in via amministrativa avverso il verbale di infrazione ed esse appaiono del tutto infondate.
L’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale della Ordinanza Prefettizia si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario (a questo Giudice di pace).
Ma v’è di più :
è stata chiesta prova per testi, ma essa non può essere ammessa atteso che i fatti così come nella fattispecie accertati dai verbalizzanti sono assistiti dalla fede privilegiata: solamente nel caso di circostanze suscettibili di errore di fatto non è necessario proporre querela di falso ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale e nel caso di specie tutte le circostanze accertate dai verbalizzanti fanno piena prova fino a querela di falso.
Peraltro, a maggiore chiarezza, questo Giudice rileva che nel verbale di contestazione oggetto di impugnazione dinanzi al Prefetto di Catania, viene chiaramente detto che il trasgressore “Manteneva accesso preesistente senza munirsi della prescritta autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada”, ed tal proposito tra la documentazione prodotta in questo giudizio (ma in precedenza prodotta nel ricorso in via amministrativa) dal Comune di Paternò, esiste la richiesta di tale Ente del 13/4/012, inviata all’odierno opponente con la quale questi veniva invitato (PRIMA QUINDI CHE FOSSE ELEVATO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DEL 8/5/012) “in riferimento all’accesso preesistente ubicato …………………a voler regolarizzare lo stesso quale passo carrabile provvedendo altresì alla previa rimozione di eventuale segnale indicante “Passo Carrabile“ che risultasse apposto indebitamente davanti all’accesso in questione”.
TALE MISSIVA(E RELATIVA RICHIESTA) E’ RIMASTA TOTALMENTE INEVASA DALL’OPPONENTE e pertanto successivamente è stato notificato il verbale di contestazione, impugnato, CON ESITO NEGATIVO, dinanzi al Prefetto di Catania.
Per i motivi di cui sopra questo Decidente ritiene attendibili i rilievi mossi sia dai verbalizzanti appartenenti alla P.M. del Comune di Paternò, sia dalla Prefettura nelle considerazioni espresse nella ordinanza oggi impugnata con la quale veniva rigettato il ricorso proposto in via amministrativa dall’odierno opponente ed emerge la infondatezza ed inammissibilità dell’odierno ricorso proposto avverso la ordinanza Prefettizia del 23/08/12, che invece appare legittima nella sua emanazione.
Attesa la particolare fattispecie e la buona fede processuale delle parti le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra esse parti.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da M. T. sia nei confronti della Prefettura di Catania in opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa in data 23/08/12 prot. n° _______ e sia nei confronti del verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Paternò, meglio specificato in premessa:
-dichiara la contumacia della Prefettura di Catania citata e non comparsa,
-rigetta il ricorso perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e ciò per le motivazioni di cui in narrativa.
Conferma la efficacia sia del provvedimento impugnato -ordinanza Prefettizia- che degli atti presupposti del medesimo.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Paternò 30/12/013
Il Giudice di Pace
Avv.F.Filippello


 

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