REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12137/2016 promossa
DA
G. S., rappr. e dif. giusta procura in atti, dall’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO;
ricorrente-opponente
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Di Leo, per procura generale alle liti;
E
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della Riscossione per la provincia di Catania, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Maria Grazia Pannitteri;
resistenti - opposti-
Oggetto: opposizione avverso:
-intimazione di pagamento n. 293 2016 9003525409 000, relativa alla cartella n. 293 2011 0011908848 000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 1.622,53, limitatamente all’importo di euro 1.366,46, preteso a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anno 2002.

Motivazione

Va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di prescrizione successiva fatta valere dall’opponente; ed invero, al debitore è sempre consentito far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi alla notifica della cartella (prescrizione, pagamento ecc.) mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ed invero, tra la notifica della cartella di pagamento (19.05.2011), come allegata nella intimazione di pagamento impugnata, e la data di notifica di tale ultimo provvedimento (26.11.2016), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale.

Va ribadita, invero, l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”
Gli enti opposti non hanno prodotto ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione.

Va disattesa l’eccezione del concessionario, secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe stato sospeso dal 2/1/2014 al 15/06/2014 per effetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha previsto all'articolo 1, commi 618 e ss., la cosiddetta "rottamazione dei ruoli" ("Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:…"); ed invero, la norma concerne esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni"; non vi è dubbio che l'Inps non rientra tra gli "uffici statali"; come ritenuto da Equitalia nella circolare n. 37 del 20 gennaio 2014, gli "uffici statali" vanno intesi come "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto", nell'ambito dei quali non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali ed assistenziali quali l'Inps e l'Inail.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati non dovuti perché prescritti i crediti previdenziali in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va in conseguenza annullata la cartella di pagamento impugnata e la relativa intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto Riscossione Sicilia S.p.a., che ha dato luogo alla illegittima procedura di riscossione, va condannata alla refusione di quelle sostenute da parte opponente, liquidate come in dispositivo.
Sussistono eccezionali ragioni per dichiarare compensate le spese tra l’opponente e l’INPS.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da G. S. avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e delle somme aggiuntive oggetto della cartella di pagamento impugnata e, per l’effetto, annulla la stessa e la relativa intimazione di pagamento limitatamente ai predetti contributi;
condanna Riscossione Sicilia S.p.a. al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 843,00, oltre a CPA e IVA come per legge e spese forfettarie al 15%, e distrae in favore dell'avvocato Orazio Stefano Esposito;
compensa le spese tra l’opponente e l’INPS.
Catania, 28.05.2018
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Caterina Musumeci


 

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