REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
in persona del giudice dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di diritto e di fatto della decisione, all'udienza del 4 febbraio 2014 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4980/2012 R G.
promossa da
R. A. _______ rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Orazio Esposito presso il cui studio, in Catania via Carmelo Patanè Romeo 28, è elettivamente domiciliato; - ricorrente -
contro
INPS, anche quale mandatario della società S.C.C.I. spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti del 23 dicembre 2011 in notar p. Castellini di Roma, dall'avv. A. F.;
SERIT SICILIA s.p.a. sede di Catania, oggi Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso dall'avv. M. La M. ed elettivamente domicifiato in Catania viale XX settembre 19 presso lo studio dell'avv. A. C.; - convenuti -
Conclusioni: all'udienza di discussione del 4 febbraio 2014 le parti discutevano la causa e concludevano
come da verbale in atti.

Motivazione

Con ricorso depositato in data 26 maggio 2012 R. A., insorgendo avverso l'intimazione di pagamento notificata il 19 aprile 2012 quale primo atto del procedimento di riscossione del quale era venuto a conoscenza, proponeva opposizione in funzione recuperatoria del diritto a contestare nel merito la pretesa contributiva avverso il ruolo di cui alla cartella numero 293_____ sottesa all'intimazione di pagamento con la quale il concessionario della riscossione gli aveva intimato di pagare la somma di €.3.399,92 per omessi versamenti dei contributi relativi gli anni 2004 e 2005.
Premettendo che la cartella non gli era mai stata notificata eccepiva che la pretesa contributiva si era estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Chiedeva, pertanto, annullarsi l'iscrizione a ruolo.
In subordine, assumendo che il termine prescrizionale di legge doveva ritenersi decorso quand'anche fosse stata dimostrata l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento effettuata, secondo quanto risultava dall'intimazione di pagamento, il 22 febbraio 2007, chiedeva comunque dichiararsi estinto per prescrizione il credito contributivo fatto valere ed annullarsi l'iscrizione a ruolo.
Si costituivano l'INPS (anche quale mandatario della società di cartolarizzazione) e l'agente della riscossione eccependo, ciascuno comunque deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva – il primo in relazione alle doglianze attinenti gli atti posti in essere dal concessionario della riscossione e l'altro in relazione a questioni inerenti il merito della pretesa – l'intervenuta decadenza dal potere di contestare il merito della pretesa per il decorso del termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. n.46/1999. Entrambi i convenuti poi negavano la ricorrenza del presupposto posto a base della eccepita prescrizione, l'ente previdenziale in particolare deducendo che il termine prescrizionale era stato interrotto, successivamente alla notifica della cartella, per effetto di una richiesta di dilazione formulata dall'opponente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ciò posto, deve evidenziarsi come la produzione da parte dell'agente della riscossione della relata di notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento ha consentito di accertare che essa è stata regolarmente notificata il 22 febbraio 2007 personalmente al ricorrente.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione della detta cartella, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonchè per tutte, Cass. n. 4506/07 e Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (cfr. Corte Cost. ord. N. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'oppossizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n.338 del 1989, art. 2, convertito in L. n.389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertivili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr., ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., n. 9944/1991 e Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario; con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che la proposta opposizione, nella parte di essa concernente il merito della pretesa contributiva, è inammissibile giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 d. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione della cartella, era ampiamente decorso.
Deve, però aggiungersi, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, che il ricorrente, assumendo che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso pur avendosi riguardo alla data di notifica della cartella giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi nell'arco temporale compreso tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall`impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale; ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossionc dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.335/1995.
Ora la cartella è stata notificata il 22 febbraio 2007. Ebbene, come è evidente, dalla notifica della cartella sono decorsi più di cinque anni senza il compimento di atti interruttivi. In relazione ad essa deve, dunque, evidenziarsi che il termine in questione è decorso senza il compimento di atti interruttivi.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titotare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla notifica della detta cartella non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'ente previdenziale in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto sopra, mentre deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione al ruolo di cui alla cartella sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, deve, invece, essere accolta l'opposizione all'esecuzione giacché estinto per prescrizione deve ritenersi il credito cristallizzato nella cartella numero 2932006_____, dichiarata illegittima la sua iscrizione a ruolo e annullata la cartella.
Le spese di lite, avuto riguardo alla inammissibilità della proposta opposizione avverso il ruolo, vanno integralmente compensate.

PQM

Il Tribunale di Catania in persona del giudice dott.ssa Patrizia Mirenda in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4980/2012 R.G., promossa da R. A. nei confronti di INPS e Riscossione Sicilia s.p.a., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese così statuisce:
Dichiara inammissibile l'opposizione avverso il ruolo di cui alla cartella numero 2932006_____. In accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione dichiara estinto per prescrizione il diritto dell'INPS di riscuotere nei confronti di R. A. le somme relative ai contributi previdenziali risultanti dalla cartella esattoriale numero 2932006______ che, per l'effetto, annulla.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 4 febbraio 2014.
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2014


 

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