REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Caterina Musumeci, all'udienza del 12 luglio 2012, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2616/08 R. G. Promossa
DA
F. A., rappresentato e difeso dall'avv. G. C., giusta procura in atti; -opponente-
contro
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI - Societa per la Cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.a., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato M. R. B.; -opposti -
e
SERIT Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona dellegale rappresentante pro tempore; -opposta contumace-

Oggetto: opposizione avverso l'iscrizione a ruolo relativa alla cartella n. 293 2008______, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 2828,76, pretesa a titolo di contributi commercianti e somme aggiuntive, competenza anno 2006, rate 1, 2, 3; 2005, rata n. 4.

Motivazione

In via preliminare va dichiarata la contumacia di Serit Sicilia S.p.A., che sebbene, regolarmente evocata in giudizio non ha curato di costituirsi. Nel merito, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'Inps ha proceduto alla iscrizione del ricorrente nella Gestione commercianti sul presupposto della qualità dello stesso di titolare di impresa commerciale; per contro,l'opponente ha dedotto di svolgere attività di consulente informatico, per la quale è iscritto alla gestione separata dell'Inps di cui all'articolo 3 comma 26 della legge 335/95.
Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli"

L'art. 1, comma 208 della legge citata dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso,
entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, senza i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Neila fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Ed invero, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte dell'opponente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di
iscriverlo nella gestione commercianti; nè può ritenersi sufficiente a tale fine l'attività di consulente informatico, stante la iscrizione dello stesso per tale attività alla gestione separata ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995; si rileva infine, che l'istituto previdenziale, nonostante abbia dedotto la titolarità da parte del ricorrente di impresa commerciale, non ha provato la predetta circostanza.
Ciò posto, si deve considerare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue, con riferimento al caso in questione, che incombe all'lNPS il rischio della riscontrata deficienza probatoria.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, va dichiarata illegittima la iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente annullamento della cartella impugnata..
Alla soccombenza dell'lNPS consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo.
Stante la contumacia e l'estraneità di Serit di Sicilia al sopra esaminato motive di opposizione, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite nei confronti delpredetto cute.

PQM

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato avverso la cartella n. 293 2008_____, emessa per contributi commercianti e somme aggiuntive, competenza anno 2006, rate 1, 2, 3; 2005, rata n. 4;
in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione al ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alla cartella impugnata, che per l'effetto annulla;
condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 850,00, di cui € 450,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Serit Sicilia S.p.A.
Catania 12 luglio 2012
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Caterina Musumeci


 

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