LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10033/2006 proposto da:
M.G.,;
- ricorrente -
contro
S.S.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.192/2005 della Corte D'Appello di Catania, depositata il 25/07/2005 R.G.N. 474/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/05/2009 dal Consigliere Dott. Antonio Lamorgese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 25 luglio 2005, la Corte di appello di Catania, rigettando l'impugnazione di M.G., confermava la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede, previa riunione delle cause di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza del M.G. nei confronti di S.S., per il pagamento della somma di L. 37.405.000, a titolo di trattamento di fine rapporto dovuto in relazione al pregresso rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'opponente, e di quella fra le stesse parti di opposizione al precetto, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e annullava il precetto intimato dal M..
Nel disattendere il gravame del lavoratore e per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte Territoriale osservava relativamente alla doglianza di ultrapetizione per la revoca del decreto ingiuntivo, che la richiesta in proposito, sebbene non espressa nell'opposizione, era tuttavia implicita nella contestazione del credito, per cui una volta accertato che il lavoratore aveva ricevuto tutte le somme di sua spettanza, nessun importo dove essere riconosciuto al lavoratore;
riguardo al precetto intimato, in base al conteggio effettuato dal consulente tecnico di ufficio nella relazione espletata, il trattamento di fine rapporto doveva essere determinato al netto in L. 31.062.296 e questa cifra era stata interamente erogata al lavoratore, mentre la somma dovuta all'Erario per le relative ritenute fiscali non poteva, ad avviso del medesimo giudice, essere considerata oggetto del presente giudizio, trattandosi di un debito che il datore di lavoro aveva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, soggetto terzo rispetto al presente procedimento.
La cassazione di questa sentenza è ora domandata dal M. con ricorso basato su tre motivi, cui il S. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivazione

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 645, 414, 416 e 420 cod. proc. civ.. Il giudice di appello non poteva interpretare e riqualificare la domanda proposta dall'opponente, che si era limitato a sollecitare l'accertamento della entità del credito dedotto in giudizio dal lavoratore, come richiesta di revoca del decreto ingiuntivo o di condanna, questa comportando una modifica non consentita del petitum.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la pronuncia 7 luglio 1993 n. 7448, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto, e pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (cfr. fra le più recenti Cass. 19 marzo 2007 n. 6514, 19 ottobre 2006 n. 22489, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911).
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1194 cod. civ., ed assume che il consulente tecnico di ufficio nel determinare il credito spettante al lavoratore per trattamento di fine rapporto, e per il pagamento del quale era stato intimato precetto, non aveva considerato che alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo la somma dovuta non era stata versata per cui competevano sia i compensi liquidati per il procedimento monitorio, sia gli interessi, le spese e compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione promosso dal creditore con il pignoramento presso terzi. L'errore compiuto dall'ausiliare si è riverberato nella sentenza impugnata, che ha condiviso le conclusioni della relazione di consulenza tecnica.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di domanda nuova proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241 e 2719 cod. civ., e addebita alla Corte Territoriale di avere ritenuto l'estinzione del credito per trattamento di fine rapporto con il pagamento dell'importo versato al netto delle ritenute fiscali, considerate non oggetto del giudizio, contro il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le pronunce giudiziali concernenti crediti di lavoro devono calcolare le somme dovute al lordo delle trattenute fiscali, le quali vengono operate solo al momento finale del pagamento da parte del datore di lavoro nel suo ruolo di sostituto d'imposta; versamento questo che contestato dal M., non poteva ritenersi dimostrato dalla certificazione prodotta dal debitore, non risultando in essa indicato se il pagamento si riferisse al M. e non riportando la somma indicata. D'altra parte era stato prodotto solo una fotocopia del versamento recante la data del ______, successiva all'intimazione del precetto, cioè _____.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Premesso che qui non si discute della legittimità della ritenuta fiscale sul trattamento di fine rapporto e neppure della entità di essa, questione che sebbene rientrante nella giurisdizione del giudice tributario non potrebbe essere comunque più rilevata in considerazione del giudicato implicito sulla giurisdizione ( Cass. sez. unite 30 ottobre 2008 n. 26019), si deve osservare che senza dubbio è da condividere il principio di diritto secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive e per il trattamento di fine rapporto debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali (Cass. 7 luglio 2008 n. 18584, Cass. 18 aprile 2003 n. 6337, Cass. 11 luglio 2000 n. 9198 e numerose altre), come del resto nella specie è avvenuto secondo il conteggio operato dal consulente tecnico di ufficio.
Ma la questione posta dal ricorrente concerne la detrazione delle somme per ritenute fiscali che inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione del credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto (Cass. 30 dicembre 1992 n. 13375), e, come ha ammesso il medesimo ricorrente, il datore di lavoro ha operate le ritenute fiscali cui era tenuto in quanto sostituto d'imposta solo al momento del pagamento finale.
Riguardo alla censura con la quale il ricorrente sostiene la mancata dimostrazione del versamento all'Erario della ritenuta fiscale, non essendo prova idonea la fotocopia del pagamento effettuato dal datore di lavoro il ______, si tratta di una questione nuova, non prospettata nel giudizio di merito, e quindi inammissibile in sede di legittimità. Infatti, per consolidata giurisprudenza nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. 23 gennaio 2007 n. 1474, Cass. 21 giugno 2002 n. 9097).
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009


 

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